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Document 32005R1881

    Regolamento (CE) n. 1881/2005 della Commissione, del 17 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2182/2002 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco

    GU L 301 del 18.11.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 254–256 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1881/oj

    18.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 301/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 17 novembre 2005

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2182/2002 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 14 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche sono finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco, istituito dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

    (2)

    Gli stanziamenti del Fondo comunitario per il tabacco che provengono dalla ritenuta sul premio al tabacco greggio, applicata per il raccolto 2005, sono disponibili per il finanziamento di azioni di riconversione nel 2006.

    (3)

    L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione (2) definisce come beneficiari delle azioni singole destinate alla riconversione i produttori di tabacco la cui quota sia stata definitivamente riscattata nell’ambito del programma di riscatto di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92.

    (4)

    Il programma di riscatto di quote è stato soppresso dal Regolamento (CE) n. 1679/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, a decorrere dal 22 ottobre 2005. Di conseguenza, la partecipazione al programma di riscatto non può più costituire un criterio di ammissibilità alle azioni finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco.

    (5)

    È opportuno che possano beneficiare delle azioni di riconversione i produttori ammessi a beneficiare di aiuti alla produzione di tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), che operano in una delle regioni cui si applica il citato capitolo e che abbandonano il settore rinunciando a percepire l’aiuto in questione.

    (6)

    In questo ambito è altresì necessario adeguare le disposizioni per il calcolo dell’importo totale dell’aiuto comunitario erogato alle azioni di riconversione per produttore titolare di una quota di produzione a titolo del raccolto 2005, conformemente al regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (4).

    (7)

    Per garantire agli Stati membri tempo sufficiente per la messa a punto dei piani previsionali di finanziamento delle azioni di riconversione per il 2006, occorre prorogare il termine previsto per la comunicazione alla Commissione di questi piani previsionali nonché, di conseguenza, il termine previsto per la ripartizione definitiva delle risorse tra gli Stati membri.

    (8)

    Dovrebbero inoltre essere adeguate le disposizioni che fissano i criteri sulla cui base la Commissione stabilisce la ripartizione indicativa tra gli Stati membri delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco e le disposizioni relative alle sanzioni in caso di irregolarità.

    (9)

    Per garantire agli Stati membri un termine sufficiente per la realizzazione dei progetti, e in particolare delle azioni d’interesse generale e degli studi di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002, che riguardano sperimentazioni di colture per due anni, è opportuno accordare loro la possibilità di prorogare di sei mesi il periodo di due anni inizialmente previsto.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2182/2002.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2182/2002 è così modificato:

    1)

    All’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.   I beneficiari delle azioni di cui all’articolo 13 sono i produttori di tabacco greggio titolari di una quota di produzione di tabacco a titolo del raccolto 2005, conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2848/98, che operano in una delle regioni cui si applica il titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (5) e che si impegnano, al più tardi entro il 15 febbraio 2006, a rinunciare, a partire dal raccolto 2006, al diritto all’aiuto per la produzione di tabacco greggio previsto dal citato capitolo.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di produttori che hanno assunto tale impegno come pure il volume delle loro quote per gruppi di varietà.

    La possibilità di presentare domanda per beneficiare del sostegno del Fondo è limitata all’anno 2006.

    (5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.»"

    2)

    All’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2.   L’importo totale dell’aiuto comunitario per produttore per l’insieme delle azioni di cui all’articolo 13 è il seguente:

    a)

    per i quantitativi di tabacco greggio della quota cui aveva diritto conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2848/98 per il raccolto 2005, ed entro il limite di 10 tonnellate, il triplo dell’importo del premio nel 2005;

    b)

    per i quantitativi di tabacco greggio della quota cui aveva diritto conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2848/98 per il raccolto 2005, a partire da 10 tonnellate e fino a 40 tonnellate comprese, il doppio dell’importo del premio nel 2005;

    c)

    per i quantitativi di tabacco greggio della quota cui aveva diritto conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2848/98 per il raccolto 2005, oltre le 40 tonnellate, l’importo del premio nel 2005.»

    3)

    All’articolo 17, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

    «2.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92, viene stabilita, anteriormente al 15 febbraio 2006, una ripartizione indicativa tra Stati membri delle risorse del Fondo da destinare alle azioni previste agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, in base al limite di garanzia nazionale fissato per il raccolto 2005.

    3.   Gli Stati membri mettono a punto e comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile 2006, i piani previsionali di finanziamento delle azioni che riguardano le domande d’intervento.

    4.   Se, dalle informazioni di cui al paragrafo 3, emerge che una parte delle risorse destinate a uno o più Stati membri non verrà impegnata per mancanza di domande di intervento, la Commissione fissa, entro il 30 giugno 2006, una ripartizione definitiva di tali risorse tra gli Stati membri che hanno ricevuto domande di intervento per un importo totale superiore alla loro dotazione, stabilita conformemente al paragrafo 2. La ripartizione definitiva è stabilita in modo proporzionale alla ripartizione indicativa fissata in applicazione del paragrafo 2.»

    4)

    All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   In caso di irregolarità intenzionale diversa dal mancato rispetto dell’impegno di cui al paragrafo 1, il richiedente di un intervento in conformità degli articoli 13 e 14 versa un importo uguale all’importo oggetto della domanda di intervento. Tale somma è iscritta a credito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).»

    5)

    All’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I progetti vengono eseguiti nei due anni successivi alla data alla quale lo Stato membro ha notificato al beneficiario l’approvazione del progetto. Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di fissare tale termine a 30 mesi.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 480/2004 (GU L 78 del 16.3.2004, pag. 8).

    (3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

    (4)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).


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