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Document 32005R1356

Regolamento (CE) n. 1356/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acido ossolinico e il morantel (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 327M del 5.12.2008, p. 433–437 (MT)
GU L 214 del 19.8.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1356/oj

19.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acido ossolinico e il morantel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L’acido ossolinico è stato incluso nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, la pelle e il grasso, il fegato e il rene di polli e suini e per il muscolo e la pelle in proporzioni naturali dei pesci, ad eccezione degli animali che producono uova destinate al consumo umano. Tale voce va estesa a tutte le specie da produzione alimentare, ad eccezione degli animali che producono latte o uova destinate al consumo umano; nel caso dei pesci questa voce si riferisce unicamente a «muscolo e pelle in proporzioni naturali» e, nel caso di suini e pollame, il limite massimo di residuo riguardante il grasso si riferisce a «pelle e grasso in proporzioni naturali».

(3)

Il morantel è stato incluso nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il grasso, il fegato, il rene e il latte di bovini e ovini. Tale voce va estesa a tutti i ruminanti.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.

(5)

Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di apportare le modifiche eventualmente necessarie, in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(6)

I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/2005 della Commissione (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 4).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.   Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

1.   Agenti antinfettivi

1.2.   Antibiotici

1.2.3.   Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Acido ossolinico

Acido ossolinico

Tutte le specie da produzione alimentare (1)

100 μg/kg

Muscolo (2)

50 μg/kg

Grasso (3)

150 μg/kg

Fegato

150 μg/kg

Rene

2.   Agenti antiparassitari

2.1.   Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.1.7.   Tetraidropirimidine

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Morantel

Somma di residui che possono essere idrolizzati a N-metil-1,3-propandiamina ed espressi come morantel equivalente

Tutti i ruminanti

100 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso

800 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene

50 μg/kg

Latte


(1)  Da non utilizzare in animali che producono latte o uova destinate al consumo umano; gli LMR per il grasso, il fegato e il rene non si applicano al pesce.

(2)  Per il pesce questo LMR si riferisce a «muscolo e pelle in proporzioni naturali».

(3)  Per suini e pollame questo LMR si riferisce a «pelle e grasso in proporzioni naturali».


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