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Dokument 32005R1263
Commission Regulation (EC) No 1263/2005 of 28 July 2005 amending, for the fifth time, Council Regulation (EC) No 798/2004 renewing the restrictive measures in respect of Burma/Myanmar and repealing Regulation (EC) No 1081/2000
Regolamento (CE) n. 1263/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000
Regolamento (CE) n. 1263/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000
GU L 201 del 2.8.2005, S. 25–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 01/06/2006; abrog. impl. da 32006R0817
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2005
recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
Il Belgio, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 667/2005 (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 35).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 è così modificato:
1) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Belgio» è sostituito dal testo seguente:
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2) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Italia» è sostituito dal testo seguente:
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3) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
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4) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:
Per Gibilterra:
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