Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1220

Regolamento (CE) n. 1220/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1279/98 in ordine a determinati contingenti tariffari di prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria

GU L 199 del 29.7.2005, pp. 47–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1220/oj

29.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1220/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1279/98 in ordine a determinati contingenti tariffari di prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2) prevede concessioni per l’importazione di prodotti del settore delle carni bovine nell’ambito del contingente tariffario aperto dal suddetto accordo.

(2)

Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (3).

(3)

La decisione 2005/430/CE del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (4), prevede concessioni addizionali per le importazioni di prodotti del settore delle carni bovine.

(4)

È opportuno adottare le misure necessarie per l’apertura delle concessioni relative ai prodotti del settore delle carni bovine e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1279/98.

(5)

Inoltre, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98 le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi indicati all’articolo 2 del medesimo regolamento. Tenendo conto della data di entrata in vigore del presente regolamento, è necessario derogare a tale disposizione per il periodo dal 1o luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, le domande di titoli di importazione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005 sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo.

2.   Le domande di titolo presentate nei primi dieci giorni di luglio 2005 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, si considerano domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1279/98 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270, del 21.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(3)   GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)   GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Concessioni applicabili all’importazione nella Comunità di determinati prodotti originari di determinati paesi

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Prodotti originari di

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

(% dell’NPF)

Quantitativo annuale dal 1o luglio 2003

(t)

Incremento annuale dal 1o luglio 2004

(t)

Romania

09.4753

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

4 000

0

09.4765

0206 10 95

Pezzi detti “onglets” e “hampes” di animali della specie bovina, freschi o refrigerati

esenzione

100

0

0206 29 91

Pezzi detti “onglets” e “hampes” di animali della specie bovina, congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti “onglets” e “hampes” di animali della specie bovina

09.4768

1602 50

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina

esenzione

500

0


Prodotti originari di

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile

(% dell’NPF)

Quantitativo annuale dal 1o luglio 2005

(t)

Incremento annuale dal 1o luglio 2006

(tonnes)

Bulgaria

09.4651

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

2 500

0

09.4784

1602 50

Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina

esenzione

660

60

«ALLEGATO II

EC Fax (32 2) 292 17 34

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Image 1

Testo di immagine
»

Top