Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1179

Regolamento (CE) n. 1179/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005, che rettifica il regolamento (CE) n. 990/2005 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

GU L 189 del 21.7.2005, pp. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1179/oj

21.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

che rettifica il regolamento (CE) n. 990/2005 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 990/2005 della Commissione (3) ha fissato i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata dei limoni.

(2)

Una verifica ha rivelato alcuni errori nell'allegato del regolamento (CE) n. 990/2005 per quanto riguarda i limoni provenienti dall’Argentina. Occorre pertanto rettificare tale regolamento.

(3)

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 prevede che, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. Occorre pertanto ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari all'importazione che la compongono.

(4)

L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere chiesta dall'interessato per evitare che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguenze svantaggiose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 990/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A richiesta dell’interessato, l’ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i limoni originari dei paesi terzi di cui trattasi e immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei valori forfettari all’importazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 990/2005 per il 30 giugno 2005.

Le domande di rimborso sono presentate entro il 31 ottobre 2005, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l’importazione di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)   GU L 168 del 30.6.2005, pag. 8.


ALLEGATO

All’allegato del regolamento (CE) n. 990/2005, i valori forfetari all’importazione applicabili ai limoni (codice NC 0805 50 10 ) sono sostituiti dai valori forfetari all’importazione seguenti:

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi

Valore forfettario all’importazione

«0805 50 10

382

71,1

388

65,3

528

55,5

624

71,1

999

65,8 »


Top