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Document 32005R1174

Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

GU L 189 del 21.7.2005, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, p. 164–197 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1174/oj

21.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «il regolamento di base») (1) in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 128/2005 («il regolamento provvisorio») (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Si rammenta che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo d’inchiesta («periodo in esame»).

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3)

A seguito dell’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, si è svolta una visita di verifica presso la sede degli importatori Jungheinrich AG in Germania e TVH Handling Equipment N.V. in Belgio.

(5)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(6)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(7)

Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali, non semoventi, utilizzati per la movimentazione di materiale solitamente posto su pallet, e dalle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC («prodotto in esame»), classificati di norma ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00.

(8)

Alcune parti interessate hanno ribadito le loro osservazioni, esposte al considerando 11 del regolamento provvisorio, circa l’opportunità di inserire il telaio e il sistema idraulico nel campo di applicazione del prodotto in esame senza, tuttavia, presentare informazioni o giustificazioni complementari. Ai considerando da 12 a 14 del regolamento provvisorio è stata già data una risposta a queste osservazioni. Le parti interessate non hanno sollevato ulteriori questioni in merito a questi punti del regolamento provvisorio.

(9)

Le parti interessate hanno osservato, in aggiunta, che: a) il telaio e il sistema idraulico, da un lato, e i transpallet manuali, dall’altro, sono prodotti diversi e che per il telaio e il sistema idraulico non è stata effettuata alcuna valutazione del dumping e del pregiudizio, per cui non si può imporre un dazio antidumping; b) l’inclusione di componenti senza che sia rispettata la procedura a norma dell’articolo 13 del regolamento di base penalizzerebbe indebitamente gli assemblatori di transpallet manuali della Comunità; c) il telaio e il sistema idraulico sono importati anche a fini di manutenzione e l’istituzione di un dazio su di essi penalizzerebbe indebitamente gli attuali utilizzatori.

(10)

Riguardo all’argomentazione secondo cui il telaio e il sistema idraulico sono prodotti diversi dai transpallet manuali e su di essi non è stata effettuata una valutazione del dumping e del pregiudizio, si fa notare che, ai fini della presente inchiesta, tutti i tipi di transpallet manuali e le loro componenti essenziali sono considerati un prodotto unico per i motivi indicati al considerando 10 del regolamento provvisorio, ossia tutti i tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni. Non sono stati presentati elementi di prova inconfutabili contro tali conclusioni. Riguardo all’argomentazione secondo cui non è stato effettuato un calcolo del dumping e del pregiudizio per il telaio e per il sistema idraulico, si ricorda che queste componenti essenziali rientrano nella definizione del prodotto in esame per il quale il dumping e il pregiudizio per l’industria comunitaria del prodotto in esame sono stati adeguatamente valutati. Riguardo alla valutazione in particolare del dumping, si è riscontrato che le importazioni di telai e sistemi idraulici nel periodo di inchiesta risultavano quantitativamente troppo ridotte per essere rappresentative. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno determinare il margine di dumping del prodotto in esame sulla base dei transpallet manuali per i quali erano disponibili dati rappresentativi e affidabili.

(11)

Riguardo all’argomentazione secondo cui l’inclusione delle componenti essenziali richiede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento di base per evitare indebite difficoltà per gli assemblatori di transpallet manuali della Comunità, si fa notare che l’articolo 13 è irrilevante per la definizione del prodotto in esame. Il suddetto articolo si riferisce, infatti, a varie pratiche di elusione, tra cui l’assemblaggio di parti che non rientrano nella definizione del prodotto in esame, una situazione non presente in questo caso. L’argomentazione in questione non può pertanto essere accolta.

(12)

Riguardo all’argomentazione secondo cui il telaio e il sistema idraulico sono importati anche per motivi di manutenzione e il loro assoggettamento ad un dazio penalizzerebbe indebitamente gli attuali utilizzatori, si fa osservare che nel corso dell’inchiesta nessun utilizzatore si è lamentato di questo rischio. Inoltre, si fa osservare che il volume delle importazioni di telai e di sistemi idraulici dalla RPC nel periodo dell’inchiesta è risultato insignificante rispetto al volume delle importazioni di transpallet manuali cinesi. Pertanto, dal momento che gli eventuali effetti sulla manutenzione di vecchi transpallet manuali risulterebbero di minore importanza, l’argomentazione non può essere accolta.

(13)

In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni relative alla definizione del prodotto esposte ai considerando da 10 a 15 del regolamento provvisorio.

2.   Prodotto simile

(14)

In mancanza di osservazioni, si confermano i considerando da 16 a 18 del regolamento provvisorio relativi al prodotto simile.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(15)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno sostenuto che avrebbero dovuto beneficiare del TEM. Due di essi hanno semplicemente ribadito le argomentazioni precedentemente esposte, alle quali la Commissione aveva già risposto ai considerando da 19 a 34 del regolamento provvisorio.

(16)

Si ricorda che, per uno di questi due produttori esportatori, che è costituito in realtà da due società collegate, l’inchiesta ha accertato che alcuni beni erano registrati nella contabilità di una delle due società con un valore nettamente superiore al prezzo di acquisto effettivamente pagato. Ciò è risultato essere incompatibile con le norme di contabilità IAS 1 (presentazione adeguata dei bilanci) e IAS 16 (determinazione iniziale del valore di immobili, impianti e macchinari). È stato accertato, inoltre, che l’altra società contravveniva alla IAS 21 (registrazione al momento della rilevazione iniziale delle operazioni in valuta estera) e alla IAS 32 (esposizione nel bilancio degli strumenti finanziari). Inoltre, i revisori contabili delle società non hanno rimediato al problema nella contabilità finanziaria, il che conferma le conclusioni secondo cui le revisioni contabili non erano state effettuate in linea con le IAS. Dal momento che non sono stati presentati nuovi elementi di prova tali da modificare le conclusioni di cui sopra, si conclude che il produttore esportatore in questione non ha soddisfatto i requisiti di cui al secondo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(17)

Nel caso di un altro produttore esportatore, l’inchiesta ha stabilito che la cancellazione di un prestito non era stata contabilizzata in modo corretto dalla società, il che ha inciso notevolmente sui suoi risultati finanziari. Ciò contravveniva alla IAS 1 (presentazione adeguata dei bilanci). Inoltre, la società aveva modificato il metodo di contabilizzazione relativo al fondo svalutazione crediti senza applicare retroattivamente questo cambiamento, con ulteriori conseguenze sui suoi risultati finanziari. In questo modo, contravveniva alla IAS 8 (cambiamenti di criteri contabili). Il revisore contabile aveva messo in rilievo l’incompatibilità del cambiamento nel metodo di contabilizzazione del fondo svalutazione crediti persino in relazione alle norme contabili cinesi, ma non si era pronunciato sul problema relativo al prestito. Dal momento che non sono stati presentati elementi di prova tali da modificare le conclusioni di cui sopra, si conclude che il produttore esportatore in questione non ha soddisfatto i requisiti di cui al secondo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(18)

Il terzo produttore esportatore che ha continuato a chiedere il TEM dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la società Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, ha presentato prove secondo cui le sue pratiche di contabilizzazione al momento della rilevazione iniziale delle operazioni in valuta estera, pur non risultando sempre in linea con le IAS 21, non avevano inciso sui suoi risultati finanziari. La contabilità della società non ha rivelato altri problemi di compatibilità con le IAS. In queste circostanze, si è quindi ritenuto opportuno rivedere le conclusioni relative alla conformità di questo produttore esportatore con il secondo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e concedergli il TEM. Quanto alle altre considerazioni, sono confermate le conclusioni esposte ai considerando da 19 a 34 del regolamento provvisorio.

(19)

Si fa osservare che, a seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore cinese che non ha collaborato all’inchiesta e il suo importatore collegato nella Comunità hanno presentato alcune osservazioni relative alle conclusioni provvisorie e hanno chiesto il TEM o, in caso di rifiuto, il trattamento individuale. Le società sono state informate del fatto che i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ossia coloro che non si sono manifestati, non hanno presentato le loro osservazioni per iscritto o non hanno fornito informazioni entro i termini previsti, non possono chiedere il TEM o il trattamento individuale, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 10, all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Trattamento individuale

(20)

In mancanza di osservazioni, si confermano i considerando da 35 a 37 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale.

3.   Valore normale

3.1.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

(21)

Il Canada era stato scelto provvisoriamente come paese terzo di riferimento ad economia di mercato al fine di stabilire il valore normale per i produttori esportatori ai quali non era stato concesso il TEM. A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, due produttori esportatori e un importatore hanno ribadito le loro argomentazioni contro questa scelta (cfr. considerando 41 del regolamento provvisorio). Non hanno presentato tuttavia ulteriori elementi di prova verificabili a sostegno delle loro argomentazioni.

(22)

Essi hanno, inoltre, osservato che la scelta del Canada come paese terzo di riferimento ad economia di mercato era inadeguata, in quanto i produttori canadesi di transpallet manuali dovevano sostenere costi nettamente superiori alle loro controparti cinesi, in particolare dal punto di vista del costo del lavoro. A questo riguardo, un produttore esportatore ha chiesto un ulteriore adeguamento per le differenze nel costo di produzione fra i costi da lui sostenuti nella RPC e i costi di produzione in Canada, mentre l’altro produttore esportatore ha sottolineato che i cospicui adeguamenti già effettuati indicano che i transpallet manuali canadesi e cinesi non sono comparabili.

(23)

A questo proposito, si ricorda che l’inchiesta ha stabilito che il Canada ha un mercato competitivo e rappresentativo di transpallet manuali, che gli impianti e i metodi di produzione dei produttori cinesi e canadesi sono simili e che, globalmente, i transpallet manuali cinesi e canadesi sono comparabili sulla base dei criteri fissati ai fini della presente inchiesta (cfr. considerando 40, 43 e 44 del regolamento provvisorio). Inoltre, l’inchiesta ha stabilito che la produzione di transpallet manuali non è ad alta intensità di manodopera (il costo del lavoro in Canada non supera il 15 % del costo totale di produzione) e, pertanto, eventuali differenze nel costo del lavoro tra il Canada e la RPC non inciderebbero in modo significativo sul costo totale di produzione. Non si può dunque accettare l’argomentazione secondo cui le differenze di costo dovute principalmente alla manodopera rendono inadeguata la scelta del Canada come paese di riferimento.

(24)

Riguardo all’argomentazione secondo cui i produttori canadesi di transpallet manuali devono sostenere costi di produzione nettamente superiori alle controparti cinesi, e in base alla quale era necessario compiere un adeguamento del valore normale in funzione di queste differenze di costo tra il Canada e i costi che avrebbe dovuto sostenere il produttore esportatore in questione nella RPC, va osservato che le informazioni relative al costo di produzione fornite dallo stesso non sono state accolte in quanto il TEM non gli era stato concesso. Ciò indebolisce notevolmente l’argomentazione relativa al raffronto tra i costi. La richiesta dovrebbe quindi essere respinta.

(25)

Riguardo all’argomentazione secondo cui i cospicui adeguamenti già concessi indicano che i transpallet manuali canadesi e cinesi non sono comparabili, si fa osservare che i tipi di prodotto da paragonare sono stati selezionati sulla base dei criteri considerati ragionevoli all’interno dell’industria in questione. I raffronti tra tipi di prodotto sono stati compiuti in funzione di alcune caratteristiche tecniche di base utilizzate da tutti gli operatori sul mercato e non è emersa alcuna prova secondo cui questo metodo di raffronto era inadeguato (cfr. il considerando 43 del regolamento provvisorio). Questa argomentazione non può quindi essere accettata.

(26)

Non sono state sollevate altre argomentazioni relative alla determinazione del valore normale nel paese di riferimento e, quindi, le conclusioni di cui ai considerando da 38 a 48 del regolamento provvisorio sono confermate.

3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(27)

Dal momento che il TEM è stato concesso ad un produttore esportatore (cfr. considerando 18), il valore normale è stato determinato come indicato sotto, in conformità dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

3.2.1.   Rappresentatività generale delle vendite interne

(28)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prima esaminato se le vendite di transpallet manuali effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale ammontasse almeno al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all’esportazione verso la Comunità. Questa è risultata essere la situazione per il produttore esportatore in questione.

3.2.2.   Rappresentatività di ciascun tipo di prodotto

(29)

Successivamente, è stato valutato se le vendite interne dei tipi di prodotto comparabili ai tipi di prodotto esportati potessero essere considerate rappresentative. A tal fine, sono stati innanzitutto identificati i tipi comparabili venduti sul mercato interno. L’inchiesta considerava i tipi di prodotto di transpallet manuali venduti sul mercato interno come identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità se presentavano la stessa capacità di sollevamento, lo stesso materiale del telaio, la stessa dimensione delle forche, lo stesso sistema idraulico e tipo di ruote.

(30)

Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo di vendite interne dello stesso ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità. Alcuni tipi di prodotto esportati corrispondevano a questa definizione.

3.2.3.   Verifica delle normali operazioni commerciali

(31)

La Commissione ha innanzitutto esaminato se le vendite dei tipi di prodotto sopramenzionati effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore si potessero considerare realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(32)

A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non effettuata in perdita durante il periodo dell’inchiesta:

a)

per i tipi per i quali oltre l’80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, a prescindere se tali vendite fossero redditizie o meno;

b)

per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l’80 % (in termini di volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari;

c)

per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 %, in volume, delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo di prodotto in questione non fosse venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali e, pertanto, il valore normale è stato costruito.

3.2.4.   Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno

(33)

Quando erano soddisfatte le condizioni di cui al considerando 30, al considerando 31 e al considerando 32, lettere a) e b), il valore normale per il corrispondente tipo di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese esportatore durante il periodo dell’inchiesta, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.2.5.   Valore normale basato sul valore costruito

(34)

Per i tipi di prodotto che rientravano nel considerando 32, lettera c), del presente regolamento nonché per quei tipi che non erano venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, come indicato al considerando 30 del presente regolamento, si è dovuto costruire il valore normale.

(35)

Al fine di determinare il valore normale costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dal produttore esportatore interessato sulle vendite interne del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, nel periodo dell’inchiesta, sono state sommate al costo di produzione.

4.   Prezzo all’esportazione

(36)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, non sono pervenute osservazioni relative alla determinazione del prezzo all’esportazione delle vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Pertanto, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 49 del regolamento provvisorio relative alla determinazione del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(37)

Per due produttori esportatori, il prezzo all’esportazione è stato provvisoriamente costruito per le vendite da loro effettuate nei confronti di importatori con i quali avevano un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base (cfr. considerando 49 del regolamento provvisorio).

(38)

Uno dei produttori esportatori e il suo importatore, per i quali alcuni prezzi all’esportazione erano stati costruiti, hanno sostenuto che la relazione che li legava non giustificava la costruzione dei prezzi all’esportazione e che questi andavano determinati sulla base dei prezzi effettivi praticati dal produttore esportatore nei confronti dell’importatore. Tuttavia, l’inchiesta ha dimostrato che questi prezzi all’esportazione erano condizionati da un accordo tra le parti secondo il quale alcuni costi di sviluppo dei prodotti erano sostenuti dall’importatore. Per questo motivo, per l’importatore i prezzi medi all’esportazione erano notevolmente superiori a quelli praticati nei confronti di altri acquirenti indipendenti nella Comunità. Pertanto, i prezzi praticati dal produttore esportatore nei confronti dell’importatore non sono stati accettati come base per determinare i prezzi all’esportazione. Inoltre, prima della fine del periodo dell’inchiesta, il produttore esportatore e l’importatore si sono associati. Di norma, in queste circostanze, i prezzi all’esportazione sarebbero costruiti in base ai prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Tuttavia, in questo caso, il numero di transazioni di rivendita effettuate nel periodo dell’inchiesta è stato molto limitato e i prezzi effettivi delle transazioni effettuate nel periodo dell’inchiesta non sono stati comunicati in tempo utile dall’importatore, per cui non sono risultati verificabili. Di conseguenza, le vendite in questione non sono state prese in considerazione nel calcolo definitivo dei prezzi all’esportazione.

(39)

In effetti, il produttore esportatore in questione effettuava ingenti vendite dirette a clienti indipendenti nella Comunità, le quali sono state utilizzate per stabilire il prezzo di esportazione (cfr. considerando 36).

(40)

L’altro produttore esportatore per il quale alcuni prezzi all’esportazione sono stati costruiti e l’importatore interessato hanno presentato osservazioni in merito alle conclusioni provvisorie, sostenendo di non aver stipulato alcun accordo assimilabile ad un’associazione o ad un accordo di compensazione, di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e all’articolo 2.3 dell’accordo antidumping dell’OMC. Pertanto, la costruzione dei prezzi all’esportazione sulla base dei prezzi di rivendita dell’importatore nei confronti di clienti indipendenti sarebbe errata.

(41)

Non si è potuto accogliere tale argomentazione, in quanto le informazioni fornite dall’esportatore e dall’importatore non coincidevano. Nel corso della visita di verifica presso la sede del produttore esportatore, gli investigatori sono stati informati del fatto che il motivo per cui i prezzi all’esportazione tra le parti risultavano nettamente superiori al normale era attribuibile all’esistenza di un accordo speciale tra il produttore esportatore e l’importatore. Inoltre, i dettagli di questo accordo figuravano su tutte le fatture di esportazione. Il produttore esportatore ha negato l’esistenza di un accordo scritto, ma ha spiegato che l’importatore in questione era disposto a pagare prezzi così alti al fine di ottenere e mantenere l’esclusività nelle vendite su taluni mercati di alcuni prodotti fornitigli dallo stesso produttore esportatore. Anche l’importatore ha negato l’esistenza di un rapporto speciale e ha spiegato, nel corso della verifica in loco, che il maggiore prezzo pagato al produttore esportatore derivava dall’alta qualità dei prodotti in questione. In queste circostanze, si ritiene che i prezzi all’esportazione siano inattendibili e debbano essere adeguati o per via dell’esistenza di una forma di accordo di compensazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, o per via delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche che riflettono la presunta superiorità qualitativa dei prodotti alla luce delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Questa affermazione sull’alta qualità non è stata suffragata da alcuna prova ed è stata peraltro contraddetta dalle conclusioni dell’inchiesta. In mancanza di altre informazioni, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti come indicato al considerando 49 del regolamento provvisorio.

(42)

Gli stessi produttore esportatore ed importatore hanno osservato inoltre che il calcolo dei prezzi all’esportazione costruiti era errato, in quanto il margine di profitto utilizzato era nettamente superiore ai margini di profitto utilizzati in passato per gli stessi fini in altri casi e, quindi, risultava irragionevole. In questo contesto, bisogna precisare che ogni caso è valutato singolarmente e che le conclusioni di un’inchiesta non possono essere applicate tali e quali ad un’altra. Nel caso specifico, il margine di profitto utilizzato nel calcolo è costituito dalla media ponderata dei profitti netti effettivi ottenuti sulle vendite del prodotto in esame, riferiti da undici importatori non collegati nel corso dell’inchiesta. Dal momento che non è stata presentata alcuna prova per confutare tali dati, l’argomentazione dovrebbe essere respinta.

(43)

Bisogna osservare, tuttavia, che, a seguito della verifica in loco presso la sede dell’importatore in questione, il calcolo dei prezzi all’esportazione costruiti è stato modificato per tener conto delle correzioni necessarie relative ad alcuni prezzi di rivendita nonché alle spese generali, amministrative e di vendita dell’importatore.

5.   Confronto

(44)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento di alcuni prezzi all’esportazione per differenze relative allo stadio commerciale tra le vendite dirette all’esportazione verso la Comunità e le vendite all’esportazione verso la Comunità effettuate tramite operatori nella RPC, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base. Il produttore esportatore ha sostenuto che le vendite all’esportazione effettuate tramite operatori cinesi comportano un’ulteriore vendita ad operatori, che solitamente, nel caso delle esportazioni dirette nella Comunità, non è necessaria. A questo proposito, si osserva che l’articolo succitato del regolamento di base sancisce che può essere applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale se è dimostrato che esistono costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. Nel caso specifico, il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento a detta sua necessario sulla base delle circostanze relative alle sue vendite all’esportazione piuttosto che alle sue vendite interne. Questa non viene considerata una base sufficiente per chiedere un adeguamento relativo allo stadio commerciale. Inoltre, l’inchiesta ha stabilito che tutte le esportazioni del produttore esportatore in questione, nonché le vendite interne nel paese di riferimento, sono state effettuate a operatori, il che significa che non esistono differenze negli stadi commerciali tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

6.   Margini di dumping

(45)

Per calcolare il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori (cfr. considerando 53 del regolamento provvisorio) non si è più preso in considerazione il produttore esportatore cui è stato concesso il TEM. Non sono state presentate altre osservazioni in merito alle conclusioni di cui ai considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio, che sono quindi confermate. Tuttavia, per il produttore esportatore al quale è stato concesso il TEM, il margine di dumping è stato stabilito paragonando la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, determinata ai considerando da 28 a 35, con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo di prodotto corrispondente, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. I margini di dumping così determinati a seguito delle modifiche di cui sopra, espressi in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory

32,2 %

Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd

28,5 %

Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd

39,9 %

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd

7,6 %

Tutte le altre società

46,7 %

E.   INDUSTRIA COMUNITARIA

1.   Produzione comunitaria

(46)

In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alla produzione comunitaria di cui ai considerando 55 e 56 del regolamento provvisorio.

2.   Definizione dell’industria comunitaria

(47)

In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alla definizione di industria comunitaria di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio.

F.   PREGIUDIZIO

1.   Consumo comunitario

(48)

In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo comunitario di cui ai considerando 58 e 59 del regolamento provvisorio.

2.   Importazioni di transpallet manuali dalla RPC nella Comunità

(49)

In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alle importazioni di transpallet manuali dalla RPC nella Comunità di cui ai considerando da 60 a 64 del regolamento provvisorio.

3.   Situazione dell’industria comunitaria

(50)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha messo in discussione gli effetti pregiudizievoli per la situazione dell’industria comunitaria, sottolineando che: a) la capacità di produzione dell’industria comunitaria è aumentata durante il periodo in esame, b) l’andamento delle scorte dopo il 2001 non può essere considerato un sintomo di pregiudizio bensì un segno di miglioramento dell’industria comunitaria, c) il prezzo delle vendite dei transpallet manuali venduti dai produttori comunitari e la loro quota di mercato sono rimasti stabili nel 2003 e durante il periodo dell’inchiesta, d) la redditività dell’industria comunitaria è aumentata tra il 2000 e il 2001, e) il livello degli investimenti dell’industria comunitaria è più che raddoppiato a dimostrazione del fatto che quest’ultima non ha avuto problemi ad ottenere capitale, f) la stabilità dei salari deve essere percepita come un indice positivo.

(51)

Riguardo all’argomentazione secondo cui la capacità di produzione dell’industria comunitaria è aumentata e ciò non indica un pregiudizio, bisogna osservare che, mentre l’aumento complessivo della capacità di produzione nel periodo in esame era pari al 3 %, questa è scesa di circa due punti percentuali tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta. La capacità di produzione, infatti, è aumentata solo tra il 2001 e il 2002, allorché sono stati effettuati investimenti. Non si può dedurre che questo sviluppo indichi l’assenza di pregiudizio per l’industria comunitaria, soprattutto perché i consumi sono aumentati, nello stesso periodo, del 17 %.

(52)

Riguardo all’argomentazione secondo cui l’andamento delle scorte dopo il 2001 non può essere considerato un sintomo di pregiudizio bensì di miglioramento dell’industria comunitaria, va osservato che, oltre alla spiegazione di cui al considerando 67 del regolamento provvisorio sui motivi per cui questo fattore non è considerato particolarmente rilevante per la situazione economica dell’industria comunitaria, bisogna ricordare che le scorte sono complessivamente aumentate del 14 % nel periodo in esame. Il fatto che si sia verificato un incremento nel 2001 non modifica le conclusioni in base alle quali le scorte hanno comunque contribuito alla situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria.

(53)

Riguardo all’argomentazione secondo cui il prezzo delle vendite e la quota di mercato dei transpallet manuali venduti dai produttori comunitari sono rimasti stabili nel 2003 e durante il periodo dell’inchiesta, va osservato che il periodo dell’inchiesta comprende 9 mesi del 2003. Si ricorda che l’analisi del pregiudizio comprende un periodo di alcuni anni e che sia la quota di mercato che il prezzo delle vendite dell’industria comunitaria sono scesi in modo significativo nel periodo in esame e questa evoluzione non è stata contestata.

(54)

Riguardo all’argomentazione secondo cui l’aumento di redditività dell’industria comunitaria tra il 2000 e il 2001 non indicherebbe un pregiudizio, bisogna osservare che la redditività è aumentata limitatamente dallo 0,28 % nel 2000 allo 0,51 % nel 2001, per poi scendere costantemente fino a – 2,31 % nel periodo dell’inchiesta, il che costituisce un chiaro indice di pregiudizio.

(55)

Riguardo all’argomentazione secondo cui il livello degli investimenti dell’industria comunitaria è più che raddoppiato per cui questa non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere capitali, si ricorda che, come indicato al considerando 76 del regolamento provvisorio, nel periodo tra il 2001 e il 2002 sono stati effettuati cospicui investimenti per sostituire impianti di produzione obsoleti e consentire all’industria comunitaria di rimanere competitiva. Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, gli investimenti sono crollati del 40 % parallelamente ad un peggioramento della redditività, il che dimostra la difficoltà di ottenere capitali ed è, ancora una volta, un chiaro indice di pregiudizio.

(56)

Riguardo all’argomentazione secondo la quale la stabilità dei salari deve essere percepita come un indicatore positivo, va osservato che questo fattore dovrebbe essere analizzato rispetto all’andamento dei salari e dell’occupazione. Il pregiudizio dell’industria si riflette chiaramente nella riduzione del numero di dipendenti. Il fatto che i produttori comunitari non abbiano potuto aumentare i salari in linea con l’inflazione nel periodo in esame per via della concorrenza sleale deve essere considerato un indicatore negativo.

(57)

Pertanto, le argomentazioni del produttore esportatore in questione analizzate ai considerando da 50 a 56 dovrebbero essere respinte.

(58)

Alcuni importatori hanno sottolineato che l’industria comunitaria ha offerto in vendita transpallet manuali a prezzi di molto inferiori ai transpallet manuali fabbricati in Cina e ciò indicherebbe un’assenza di pregiudizio. Questa argomentazione non è suffragata dalle conclusioni relative ad una significativa sottoquotazione dei prezzi di oltre il 55 % (cfr. considerando 64 del regolamento provvisorio) e, pertanto, non può essere accolta.

(59)

Non essendo pervenute nuove informazioni al riguardo, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alla situazione dell’industria comunitaria di cui ai considerando da 65 a 84 del regolamento provvisorio.

4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(60)

In conclusione, come già indicato nel regolamento provvisorio, tutti gli indicatori relativi al pregiudizio hanno rivelato una tendenza negativa. In mancanza di altre osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al pregiudizio di cui ai considerando da 85 a 87 del regolamento provvisorio.

G.   CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1.   Introduzione

(61)

In mancanza di osservazioni al riguardo, viene confermata l’introduzione sulla causa del pregiudizio di cui al considerando 88 del regolamento provvisorio.

2.   Effetti delle importazioni in dumping

(62)

Un produttore esportatore e alcuni importatori hanno affermato che non è corretto utilizzare i dati di Eurostat relativi alle importazioni per determinare il volume e la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame, in quanto per questo non esiste un codice NC distinto. Hanno sostenuto che anche altri prodotti sono disciplinati dai due codici NC in questione, dei quali uno riguarda il prodotto completo e l’altro le parti, per cui i dati di Eurostat non possono fornire un quadro preciso dell’effetto delle importazioni in dumping. Si fa osservare che non sono stati presentati elementi di prova secondo cui quantità significative di altri prodotti siano state classificate al codice NC 8427 90 00, il quale riguarda il prodotto completo ed è stato utilizzato per determinare il volume delle importazioni oggetto di dumping. In effetti, le stesse parti interessate hanno utilizzato i dati di Eurostat sulle importazioni relativi allo stesso codice NC per motivare la loro argomentazione riguardo alle tendenze delle importazioni di transpallet manuali da altri paesi terzi. Inoltre, vista la definizione restrittiva del codice NC, si ritiene che l’ampia maggioranza dei prodotti che entrano nella Comunità sotto questa voce siano costituiti da importazioni del prodotto in esame. Quanto all’altro codice NC 8431 20 00 relativo alle parti destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427, si fa osservare che le importazioni riferite da Eurostat per questo codice sono limitate e non sono state prese in considerazione al momento di stabilire il volume e la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame. L’argomentazione in questione non può pertanto essere accolta.

(63)

Non essendo pervenute nuove informazioni al riguardo, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative agli effetti delle importazioni in dumping di cui ai considerando da 89 a 91 del regolamento provvisorio.

3.   Effetti dovuti ad altri fattori

a)   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

(64)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha sottolineato che l’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria era stato valutato in modo errato. È stato riscontrato che le vendite all’esportazione sono crollate di circa il 50 % tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta, il che ha inciso in modo notevole sull’andamento dell’industria comunitaria. Va osservato che, anche se le esportazioni sono diminuite in termini assoluti, esse rappresentavano in media solo l’11 % delle vendite totali dell’industria comunitaria durante il periodo in esame. Inoltre, mentre le vendite nella Comunità erano effettuate in perdita, le esportazioni continuavano ad essere relativamente redditizie nel periodo dell’inchiesta. Pertanto, non si può ritenere che la diminuzione delle esportazioni abbia causato un pregiudizio significativo all’industria comunitaria. Di conseguenza, è respinta l’argomentazione e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 92 e 93 del regolamento provvisorio.

b)   Investimenti realizzati dall’industria comunitaria

(65)

In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative agli investimenti dell’industria comunitaria di cui al considerando 94 del regolamento provvisorio.

c)   Importazioni da altri paesi terzi

(66)

Due produttori esportatori e alcuni importatori hanno sostenuto che, contrariamente alle conclusioni di cui al considerando 95 del regolamento provvisorio, i paesi diversi dalla RPC, in particolare il Brasile e l’India, hanno approfittato dell’apprezzamento dell’euro per aumentare in modo significativo le loro vendite sul mercato comunitario. Dal momento che le importazioni da paesi terzi, quali il Brasile e l’India, rappresentano solo l’1 % circa delle importazioni cinesi del prodotto in esame, un loro eventuale impatto sul nesso di causalità può essere considerato irrilevante. L’obiezione dovrebbe pertanto essere respinta.

(67)

In mancanza di altre osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative alle importazioni da altri paesi terzi di cui ai considerando 95 e 96 del regolamento provvisorio.

d)   Tasso di cambio euro/dollaro USA

(68)

Un produttore esportatore e alcuni importatori hanno fatto valere che parte della sottoquotazione dei prezzi riscontrata era attribuibile alla debolezza del dollaro USA nei confronti dell’euro e non ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, le parti in questione non hanno presentato alcun elemento di prova relativo al volume delle importazioni dalla RPC fatturate in dollari USA, con il quale sarebbe stato possibile effettuare una valutazione globale del presunto impatto dei tassi di cambio sui prezzi. In ogni caso, anche se tutte le importazioni dalla RPC fossero state effettuate in dollari USA, il che non è confermato dalle conclusioni dell’inchiesta, i prezzi all’importazione del prodotto in esame sarebbero dovuti scendere del 25 % (deprezzamento del valore del dollaro nei confronti dell’euro) invece che del 34 % riscontrato durante il periodo in esame. Infine, si fa notare che, ad eccezione di due singoli casi corrispondenti a volumi di importazione trascurabili, le importazioni globali da tutti gli altri paesi diversi dalla RPC che hanno beneficiato dell’apprezzamento dell’euro sono diminuite. Ciò indica che le fluttuazioni valutarie non possono essere considerate una causa significativa dell’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC. L’argomentazione dovrebbe quindi essere respinta e dovrebbero essere confermate le conclusioni di cui al considerando 98 del regolamento provvisorio.

e)   Andamento delle vendite

(69)

Un produttore esportatore e alcuni importatori hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui i denuncianti sono grandi società attive nel settore della movimentazione dei materiali, per le quali i transpallet manuali costituiscono solo un prodotto accessorio spesso utilizzato quale strumento per vendere prodotti più grandi e più costosi. Dal momento che non sono state presentate nuove osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 99 e 100 del regolamento provvisorio e l’argomentazione è respinta.

f)   Errori strategici dei produttori comunitari (bassa qualità dei prodotti ed esternalizzazione della produzione di componenti)

(70)

Un produttore esportatore ha ribadito l’argomentazione secondo la quale, essendosi concentrati sulla produzione di prodotti di bassa qualità e avendo esternalizzato la produzione di componenti, i produttori comunitari si sarebbero arrecati un pregiudizio. Tuttavia, questa argomentazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Si fa notare che questa argomentazione era già stata esaminata ed esplicitamente affrontata ai considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio, i quali sono confermati.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(71)

In mancanza di altre osservazioni che potrebbero modificare le conclusioni provvisorie, sono confermate le conclusioni sul nesso di causalità esposte ai considerando da 104 a 105 del regolamento provvisorio.

H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Osservazioni di carattere generale

(72)

In mancanza di osservazioni, vengono confermate le osservazioni di carattere generale relative all’interesse della Comunità di cui al considerando 106 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(73)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, un importatore ha sostenuto che gli impianti di produzione precedentemente chiusi all’interno della Comunità non saranno riaperti e non offriranno quindi nuove possibilità di occupazione grazie all’istituzione delle misure antidumping. L’argomentazione non è tuttavia stata appoggiata da nessun elemento di prova. Anche se gli impianti chiusi non dovessero riaprire, bisogna osservare che, nel periodo dell’inchiesta, l’utilizzazione degli impianti da parte dell’industria comunitaria era solo del 46 %. Ciò rappresenta una chiara indicazione delle potenzialità di crescita della produzione e delle vendite dell’industria comunitaria, una volta che saranno ristabilite eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. L’obiezione dovrebbe pertanto essere respinta.

(74)

Un produttore esportatore e alcuni importatori hanno sottolineato che le attività dell’industria comunitaria nel settore dei transpallet manuali, in particolare in termini di occupazione, sono trascurabili rispetto alle loro attività totali e, pertanto, il loro interesse per l’istituzione di tali misure è limitato se paragonato a quello degli altri operatori sul mercato. In primo luogo, si ricorda che i produttori esportatori non hanno la competenza di sollevare obiezioni riguardo all’esame dell’interesse dell’industria comunitaria. Lo stesso vale per quanto riguarda gli interessi dei fornitori, degli operatori o degli utilizzatori esaminati di seguito. Ciò nonostante, le argomentazioni presentate sono state esaminate. A questo proposito, si ricorda che l’industria comunitaria impiegava nel settore dei transpallet manuali 434 persone nel periodo dell’inchiesta, mentre, ad esempio, gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta impiegavano circa 74 persone. Si sottolinea inoltre che alcuni produttori comunitari dipendono quasi esclusivamente dalla produzione e dalle vendite dei transpallet manuali. Tale argomentazione non può perciò essere accolta.

(75)

Non essendo pervenute altre osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative all’interesse dell’industria comunitaria di cui ai considerando da 107 a 109 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse dei fornitori comunitari

(76)

Un produttore esportatore ha affermato che la mancanza di rappresentanti dei fornitori comunitari indica che le importazioni dalla RPC non hanno inciso negativamente sulle loro attività. Questa affermazione non può essere accolta. L’industria comunitaria dipende per alcune parti dai fornitori comunitari e non è ragionevole supporre che non vi siano effetti negativi sulle loro attività. Ulteriori chiusure di impianti comunitari potrebbero aggravare ulteriormente la situazione del settore. In mancanza di nuove osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative all’interesse dei fornitori comunitari di cui al considerando 110 del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(77)

Un produttore esportatore ha fatto valere che l’inchiesta non ha tenuto conto degli interessi dei piccoli importatori, i quali concentrano le loro attività principalmente sui transpallet manuali. Va precisato che le osservazioni degli importatori che si sono manifestati in tempo utile e hanno fornito sufficienti informazioni sono state pienamente prese in considerazione nell’inchiesta. Tra gli importatori non collegati che hanno collaborato all’inchiesta vi erano società con due o tre dipendenti. Inoltre, si fa presente che gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno riferito un buon livello di redditività della loro attività legata ai transpallet manuali (profitti netti fino al 50 % del fatturato). Pertanto, è ragionevole considerare che l’impatto dell’istituzione delle misure antidumping sui loro affari sia relativamente esiguo. Di conseguenza, è respinta l’argomentazione e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

5.   Interesse degli utilizzatori

(78)

Due produttori esportatori e alcuni importatori hanno sottolineato che l’aumento del prezzo dei transpallet manuali cinesi a seguito dell’istituzione delle misure sta avendo un effetto immediato e sproporzionato su centinaia di migliaia di negozi, magazzini e fabbriche che utilizzano transpallet manuali nella Comunità. Tuttavia, si fa osservare che nessun utilizzatore comunitario di transpallet manuali ha presentato osservazioni circa le conclusioni di cui al regolamento provvisorio. Dal momento che questa affermazione non è stata suffragata da alcuna prova, dovrebbe essere respinta.

(79)

In mancanza di altre osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative all’interesse degli utilizzatori comunitari di cui ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio.

6.   Conclusione relativa all’interesse della Comunità

(80)

In considerazione di quanto sopra, sono confermate le conclusioni relative all’interesse comunitario di cui ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio.

I.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(81)

In mancanza di osservazioni documentate, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del livello necessario per eliminare il pregiudizio descritto ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.

(82)

In base a tale metodo, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato al fine di determinare il livello delle misure da imporre in via definitiva.

2.   Forma e livello del dazio

(83)

Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, deve essere imposto un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping.

(84)

In base a quanto sopra, le aliquote del dazio definitivo sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio

Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory

32,2 %

Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd

28,5 %

Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd

39,9 %

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd

7,6 %

Tutte le altre società

46,7 %

(85)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano, pertanto, la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Dette aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(86)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

3.   Riscossione dei dazi provvisori

(87)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, ossia dal regolamento (CE) n. 128/2005, siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

4.   Impegni

(88)

In seguito all’istituzione delle misure antidumping provvisorie, due produttori esportatori hanno manifestato la loro disponibilità ad offrire impegni, in conformità delle disposizioni dell’articolo 8 del regolamento di base. È stata esplorata la possibilità di misure correttive sotto forma di impegni relativi ai prezzi. Va sottolineato, tuttavia, che uno di questi produttori esportatori non ha collaborato all’inchiesta e, quindi, dal momento che non gli è stato concesso né il TEM né il trattamento individuale (cfr. considerando 19 sopra), non si sono potuti determinare prezzi minimi. Inoltre, è stato stabilito che il prodotto in questione esiste in grande varietà (centinaia) di tipi che sono regolarmente aggiornati o altrimenti modificati. Oltre a ciò, i produttori esportatori vendevano anche altri prodotti agli stessi clienti, o direttamente o tramite i loro importatori affiliati. In queste circostanze, sarebbe praticamente impossibile effettuare un controllo degli impegni relativi ai prezzi. È stato pertanto ritenuto che, in questa particolare inchiesta, risultava impraticabile accettare gli impegni e le offerte sono state quindi respinte. I produttori esportatori sono stati informati di conseguenza e hanno avuto la possibilità di esprimere osservazioni. Le loro osservazioni non hanno modificato le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Repubblica popolare cinese

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Zhouyi Village, Zhanqi Town, Yin Zhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315144, RPC

32,2

A600

Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, RPC

28,5

A601

Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Economic Developing Zone, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, 315600, RPC

39,9

A602

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, RPC

7,6

A603

Tutte le altre società

46,7

A999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 128/2005 della Commissione sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010), originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 25 del 28.1.2005, pag. 16.

(3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione B, J-79 5/17, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.


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