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Document 32005R1163
Commission Regulation (EC) No 1163/2005 of 19 July 2005 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Regolamento (CE) n. 1163/2005 della Commissione, del 19 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
Regolamento (CE) n. 1163/2005 della Commissione, del 19 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
GU L 188 del 20.7.2005, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 223–224
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008
20.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) prevede, a decorrere dal 1o agosto 2005, l’abbandono di alcuni metodi di analisi usuali descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (3). |
(2) |
In seguito alla convalida di alcuni di questi metodi secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, essi sono oggi riconosciuti come metodi di riferimento e sono descritti come tali nel regolamento (CEE) n. 2676/90. |
(3) |
Alcuni metodi semplificati descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 consentono di determinare rapidamente e in maniera sufficientemente sicura gli elementi più significativi per il controllo dei vini, in particolare per quanto riguarda l’anidride solforosa, gli zuccheri e alcuni altri elementi presenti nel vino. Per garantire l’uniformità delle procedure di analisi nella Comunità occorre mantenere nel regolamento (CEE) n. 2676/90 la descrizione di tali metodi. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Le disposizioni previste all’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, capitolo 12, paragrafo 3, capitolo 18, paragrafo 3, capitolo 23, paragrafo 3, capitolo 25, paragrafo 3, e capitolo 37, paragrafi 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal 1o agosto 2005.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7).
(3) GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/2005 (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 3).