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Document 32005R1163

    Regolamento (CE) n. 1163/2005 della Commissione, del 19 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

    GU L 188 del 20.7.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 223–224 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1163/oj

    20.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 188/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) prevede, a decorrere dal 1o agosto 2005, l’abbandono di alcuni metodi di analisi usuali descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (3).

    (2)

    In seguito alla convalida di alcuni di questi metodi secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, essi sono oggi riconosciuti come metodi di riferimento e sono descritti come tali nel regolamento (CEE) n. 2676/90.

    (3)

    Alcuni metodi semplificati descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 consentono di determinare rapidamente e in maniera sufficientemente sicura gli elementi più significativi per il controllo dei vini, in particolare per quanto riguarda l’anidride solforosa, gli zuccheri e alcuni altri elementi presenti nel vino. Per garantire l’uniformità delle procedure di analisi nella Comunità occorre mantenere nel regolamento (CEE) n. 2676/90 la descrizione di tali metodi.

    (4)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Le disposizioni previste all’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, capitolo 12, paragrafo 3, capitolo 18, paragrafo 3, capitolo 23, paragrafo 3, capitolo 25, paragrafo 3, e capitolo 37, paragrafi 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal 1o agosto 2005.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7).

    (3)  GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/2005 (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 3).


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