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Document 32005R0654

Regolamento (CE) n. 654/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 2005 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

GU L 108 del 29.4.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/654/oj

29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/8


REGOLAMENTO (CE) N. 654/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 2005 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titoli di importazione, presentata nel mese di aprile 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1204/2004, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 230 del 30.6.2004, pag. 32.


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