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Document 32005R0281

Regolamento (CE) n. 281/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

GU L 48 del 19.2.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/281/oj

19.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/5


REGOLAMENTO (CE) N. 281/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (2), stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l’importo dell’aiuto.

(2)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2921/90.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «2,70 EUR» è sostituito dall’importo «1,30 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1826/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 3).


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