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Document 32005H0187
EC: Commission Recommendation of 2 March 2005 on the coordinated inspection programme in the field of animal nutrition for the year 2005 in accordance with Council Directive 95/53/EC (Text with EEA relevance)
CE: Raccomandazione della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell’alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
CE: Raccomandazione della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell’alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 62 del 9.3.2005, p. 22–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 136–143
(MT)
In force
9.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/22 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2005
relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell’alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/187/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2004 gli Stati membri hanno identificato diversi aspetti da integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2005. |
(2) |
Se la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (2), fissa i tenori massimi consentiti di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono invece norme comunitarie applicabili alle altre micotossine, quali l’ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. Informazioni sulla presenza di tali micotossine, ottenute tramite campionamenti casuali, sarebbe utile per valutare la situazione, in vista dello sviluppo della legislazione pertinente. Inoltre, talune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, sono particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine dovuta alle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. La concentrazione di micotossine varia da un anno all’altro, per cui occorre raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine suindicate. |
(3) |
Gli antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici possono essere commercializzati e utilizzati come additivi per mangimi solo fino al 31 dicembre 2005. Controlli antecedenti della presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi, in cui alcune di queste sostanze non sono ammesse, stanno ad indicare il persistere di simili infrazioni. La frequenza di constatazioni di questo tipo e l’aspetto delicato della questione giustificano il prosieguo dei controlli. |
(4) |
È importante garantire che le restrizioni all’uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi, quali previste dalla legislazione comunitaria pertinente, siano effettivamente messe in atto. |
(5) |
Occorre assicurare che i tenori degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti per i suini non superino il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell’alimentazione degli animali (3). |
(6) |
Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
RACCOMANDA:
1. |
che gli Stati membri attuino nel 2005 un programma coordinato di controlli al fine di verificare:
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2. |
che gli Stati membri inseriscano i risultati del programma coordinato di controllo, previsto al punto 1, in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo, da presentare entro il 1o aprile 2006, in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE e conformemente all’ultima versione del modello di notifica armonizzato. |
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).
(2) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 33).
(3) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22).
ALLEGATO I
Concentrazioni di talune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) negli alimenti per animali
Diversi risultati per tutti i campioni esaminati; modello di notifica di cui al punto 1, lettera a)
Mangimi |
Campionamento (casuale o mirato) |
Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per un mangime con tenore in umidità del 12 %) |
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Tipo |
Paese d’origine |
Aflatossina B1 |
Ocratossina A |
Zearalenone |
Deossinivalenolo |
Fumonisine (1) |
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L’autorità competente deve indicare inoltre:
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le misure adottate in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B1, |
— |
i metodi di analisi utilizzati, |
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i limiti di rilevamento. |
(1) La concentrazione di fumonisine corrisponde alla somma delle fumonisine B1, B2 e B3.
ALLEGATO II
Presenza di talune sostanze medicamentose non autorizzate come additivi nella fabbricazione di mangimi
Alcuni antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose possono essere legalmente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all’alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1).
La presenza di sostanze medicamentose vietate nei mangimi costituisce un’infrazione.
Le sostanze medicamentose da sottoporre a controllo vanno selezionate tra le seguenti sostanze.
1. |
Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi è autorizzato solo per determinate specie o categorie di animali:
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2. |
Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è più autorizzato:
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3. |
Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è mai stato autorizzato:
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(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Causa della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da uno studio realizzato dall’autorità competente.
ALLEGATO III
Restrizioni alla produzione e all’uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi
Lasciando impregiudicato il disposto degli articoli da 3 a 13 e dell’articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati membri devono attuare nel corso del 2005 un programma coordinato di controlli, al fine di appurare se si siano osservate le restrizioni alla produzione e all’impiego di materie prime di origine animale nell’alimentazione animale.
Al fine di garantire, in particolare, l’effettiva applicazione della proibizione di alimentare talune specie animali con proteine animali trasformate, come previsto dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), occorre che gli Stati membri attuino un programma specifico di controlli basato su controlli mirati. In conformità con l’articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma deve seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla gestione dei mangimi. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi va stabilito in funzione della somma delle ponderazioni assegnate a questi ultimi.
Nell’elaborare il programma di controlli va tenuto conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:
Luoghi |
Criteri |
Ponderazione |
Fabbriche di mangimi |
Fabbriche di mangimi a doppio flusso che producono mangimi composti per ruminanti e mangimi composti per non ruminanti, contenenti proteine animali trasformate oggetto di deroga Fabbriche di mangimi di cui è già stata accertata in precedenza la non conformità o che sono sospettate di mancata conformità Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi ad alto contenuto proteico, quali farine di pesce, farina di soia, farina di glutine di granoturco e concentrati di proteine Fabbriche di mangimi la cui produzione consiste, in larga misura, nella fabbricazione di mangimi composti Rischio di contaminazione incrociata causata da procedimenti operativi interni (quali la destinazione dei silos, il controllo della separazione effettiva delle catene di produzione, il controllo degli ingredienti, l’esistenza di un laboratorio interno, metodi di campionamento) |
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Posti di ispezione frontalieri e altri punti d’ingresso nella Comunità |
Elevato/scarso volume di importazioni di mangimi Mangimi con alto contenuto proteico |
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Aziende agricole |
Miscelatori fissi che utilizzano proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga Aziende agricole che detengono ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata) Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi |
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Distributori |
Magazzini e depositi intermedi di mangimi con alto contenuto proteico Grandi quantità di mangimi sfusi, oggetto di vendita Distributori di mangimi composti prodotti all’estero |
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Miscelatori mobili |
Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti Miscelatori la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità Miscelatori che incorporano mangimi con alto tenore proteico Miscelatori che producono grandi quantità di mangimi Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che detengono ruminanti |
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Mezzi di trasporto |
Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi Veicoli la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità |
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In alternativa a tali luoghi e criteri indicativi suindicati, gli Stati membri possono far pervenire la loro valutazione dei rischi alla Commissione entro il 31 marzo 2005.
La raccolta dei campioni deve riguardare i lotti o i casi nei quali risulti più probabile la contaminazione incrociata con proteine trasformate proibite (ad esempio, il primo lotto dopo il transporto di mangimi contenenti proteine animali la cui presenza sia proibita in tale lotto, problemi tecnici sperimentati nelle catene di produzione o cambiamenti apportati, cambiamenti nei depositi o nei silos destinati a materiale sfuso).
Nel 2005 gli Stati membri devono concentrarsi sull’analisi delle polpe di barbabietole da zucchero e sulle materie prime per mangimi importate.
Ogni Stato membro deve effettuare annualmente almeno 10 controlli ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti e prelevare ogni anno almeno 20 campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell’approvazione di metodi alternativi, occorre applicare, per l’analisi dei campioni, il metodo di identificazione e di calcolo mediante esame al microscopio, previsto dalla direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2). La presenza nei mangimi di qualsivoglia costituente di origine animale proibito va considerato una violazione del divieto relativo all'alimentazione animale.
I risultati dei programmi di controllo vanno comunicati alla Commissione utilizzando i seguenti modelli.
Quadro riassuntivo dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di materie prime di origine animale nell’alimentazione degli animali (alimentazione a base di proteine animali trasformate proibite)
A. Controlli documentati
Fase |
Numero di controlli con verifica della presenza di proteine animali trasformate |
Numero di infrazioni accertate sulla base di controlli documentari (ecc.) anziché di prove di laboratorio |
Importazione di materie prime per mangimi |
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Immagazzinaggio di materie prime per mangimi |
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Fabbriche di mangimi |
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Mescolatori fissi/mescolatori mobili |
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Intermediari per i mangimi |
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Mezzi di trasporto |
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Aziende agricole che detengono non ruminanti |
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Aziende agricole che detengono ruminanti |
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Altro: ……………………. |
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B. Raccolta di campioni ed esame delle materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi e mangimi composti, al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate
Luoghi |
Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate |
Numero di campioni non conformi |
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Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri |
Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci |
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Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
Materie prime per mangimi |
Mangimi composti |
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Per ruminanti |
Per non ruminanti |
Per ruminanti |
Per non ruminanti |
Per ruminanti |
Per non ruminanti |
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All’importazione |
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Fabbriche di mangimi |
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Intermediari/depositi |
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Mezzi di trasporto |
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Mescolatori fissi/mescolatori mobili |
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Nell’azienda |
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Altro: …………. |
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C. Quadro riassuntivo dei campioni di mangimi destinati a ruminanti in cui sia stata accertata la presenza di proteine animali trasformate proibite
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Mese del campionamento |
Tipo, grado e origine della contaminazione |
Sanzioni imposte (o altre misure applicate) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione (GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9).
(2) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.
ALLEGATO IV
Diversi risultati per tutti i campioni (sia conformi che non conformi) per quanto riguarda il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini
Tipo di mangime composto (categoria di animali) |
Oligoelemento (rame o zinco) |
Livello constatato (mg/kg di mangime completo) |
Causa del superamento del livello massimo (1) |
Misura adottata |
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(1) Stabilita quale conclusione di uno studio realizzato dall’autorità competente.