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Document 32005H0187

    CE: Raccomandazione della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell’alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 62 del 9.3.2005, p. 22–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 272M del 18.10.2005, p. 136–143 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/187/oj

    9.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/22


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 marzo 2005

    relativa ad un programma coordinato di controlli per l’anno 2005 nel settore dell’alimentazione animale in applicazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/187/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel 2004 gli Stati membri hanno identificato diversi aspetti da integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2005.

    (2)

    Se la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (2), fissa i tenori massimi consentiti di aflatossina B1 nei mangimi, non esistono invece norme comunitarie applicabili alle altre micotossine, quali l’ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. Informazioni sulla presenza di tali micotossine, ottenute tramite campionamenti casuali, sarebbe utile per valutare la situazione, in vista dello sviluppo della legislazione pertinente. Inoltre, talune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, sono particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine dovuta alle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. La concentrazione di micotossine varia da un anno all’altro, per cui occorre raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine suindicate.

    (3)

    Gli antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici possono essere commercializzati e utilizzati come additivi per mangimi solo fino al 31 dicembre 2005. Controlli antecedenti della presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi, in cui alcune di queste sostanze non sono ammesse, stanno ad indicare il persistere di simili infrazioni. La frequenza di constatazioni di questo tipo e l’aspetto delicato della questione giustificano il prosieguo dei controlli.

    (4)

    È importante garantire che le restrizioni all’uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi, quali previste dalla legislazione comunitaria pertinente, siano effettivamente messe in atto.

    (5)

    Occorre assicurare che i tenori degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti per i suini non superino il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell’alimentazione degli animali (3).

    (6)

    Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    RACCOMANDA:

    1.

    che gli Stati membri attuino nel 2005 un programma coordinato di controlli al fine di verificare:

    a)

    le concentrazioni di micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo e fumonisine) nei mangimi, indicando i metodi di analisi; il metodo di raccolta dei campioni deve prevedere campionamenti sia casuali che mirati: in quest’ultimo caso i prelievi devono riguardare materie prime per mangimi, in cui si ritiene possibile la presenza di concentrazioni elevate di micotossine, quali cereali, semi e frutti oleaginosi, loro prodotti e sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinati per lunghi periodi o trasportati per mare su lunghi tragitti; nel caso particolare dell’aflatossina B1, vanno considerati con attenzione i mangimi composti destinati al bestiame da latte diverso dai bovini da latte; i risultati dei controlli vanno comunicati tramite il modello che figura nell’allegato I;

    b)

    la presenza frequente di antibiotici, coccidiostatici e/o istomonostatici, autorizzati o meno come additivi alimentari per determinate specie e categorie di animali, nelle premiscele non medicamentose e nei mangimi composti, nei quali tali sostanze medicamentose sono vietate; i controlli devono essere incentrati su tali sostanze medicamentose presenti nelle premiscele e nei mangimi composti, qualora l’autorità competente reputi altamente probabile la constatazione di irregolarità; i risultati dei controlli vanno comunicati tramite il modello figurante nell’allegato II;

    c)

    l’applicazione delle restrizioni alla produzione e all’utilizzo di materie prime di origine animale nell’alimentazione animale, in conformità con l’allegato III;

    d)

    i tenori di rame e zinco nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini, secondo quanto stabilito nell’allegato IV;

    2.

    che gli Stati membri inseriscano i risultati del programma coordinato di controllo, previsto al punto 1, in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo, da presentare entro il 1o aprile 2006, in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE e conformemente all’ultima versione del modello di notifica armonizzato.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).

    (2)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 33).

    (3)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22).


    ALLEGATO I

    Concentrazioni di talune micotossine (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) negli alimenti per animali

    Diversi risultati per tutti i campioni esaminati; modello di notifica di cui al punto 1, lettera a)

    Mangimi

    Campionamento (casuale o mirato)

    Tipo e concentrazione di micotossine (μg/kg per un mangime con tenore in umidità del 12 %)

    Tipo

    Paese d’origine

    Aflatossina B1

    Ocratossina A

    Zearalenone

    Deossinivalenolo

    Fumonisine (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L’autorità competente deve indicare inoltre:

    le misure adottate in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B1,

    i metodi di analisi utilizzati,

    i limiti di rilevamento.


    (1)  La concentrazione di fumonisine corrisponde alla somma delle fumonisine B1, B2 e B3.


    ALLEGATO II

    Presenza di talune sostanze medicamentose non autorizzate come additivi nella fabbricazione di mangimi

    Alcuni antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose possono essere legalmente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all’alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1).

    La presenza di sostanze medicamentose vietate nei mangimi costituisce un’infrazione.

    Le sostanze medicamentose da sottoporre a controllo vanno selezionate tra le seguenti sostanze.

    1.

    Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi è autorizzato solo per determinate specie o categorie di animali:

     

    avilamicina

     

    cloridrato di robenidina

     

    decoquinato

     

    diclazuril

     

    flavofosfolipol

     

    idrobromuro di alofuginone

     

    lasalocide A di sodio

     

    maduramicina di ammonio alfa

     

    monensin sodico

     

    narasina

     

    narasina — nicarbazina

     

    cloridrato di robenidina

     

    salinomicina di sodio

     

    semduramicina di sodio

    2.

    Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è più autorizzato:

     

    amprolium

     

    amprolium/etopabato

     

    arprinocid

     

    avoparcin

     

    carbadox

     

    dimetridazolo

     

    dinitolmide

     

    ipronidazolo

     

    meticlorpindolo

     

    meticlorpindolo/metilbenzoquato

     

    nicarbazina

     

    nifursolo

     

    olaquindox

     

    ronidazolo

     

    spiramicina

     

    tetracicline

     

    fosfato di tilosina

     

    virginiamicina

     

    zinco-bacitracina

     

    altre sostanze antimicrobiche

    3.

    Additivi medicamentosi il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è mai stato autorizzato:

     

    altre sostanze.

    Diversi risultati per tutti i campioni non conformi; modello di notifica di cui al punto 1, lettera b)

    Tipo di mangime (specie e categoria di animali)

    Sostanza rilevata

    Livello constatato

    Causa dell’infrazione (2)

    Misura adottata

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    L’autorità competente deve inoltre indicare:

    il totale dei campioni esaminati,

    i nomi delle sostanze analizzate,

    i metodi di analisi utilizzati,

    i limiti di rilevamento.


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Causa della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da uno studio realizzato dall’autorità competente.


    ALLEGATO III

    Restrizioni alla produzione e all’uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi

    Lasciando impregiudicato il disposto degli articoli da 3 a 13 e dell’articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati membri devono attuare nel corso del 2005 un programma coordinato di controlli, al fine di appurare se si siano osservate le restrizioni alla produzione e all’impiego di materie prime di origine animale nell’alimentazione animale.

    Al fine di garantire, in particolare, l’effettiva applicazione della proibizione di alimentare talune specie animali con proteine animali trasformate, come previsto dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), occorre che gli Stati membri attuino un programma specifico di controlli basato su controlli mirati. In conformità con l’articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma deve seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla gestione dei mangimi. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi va stabilito in funzione della somma delle ponderazioni assegnate a questi ultimi.

    Nell’elaborare il programma di controlli va tenuto conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:

    Luoghi

    Criteri

    Ponderazione

    Fabbriche di mangimi

    Fabbriche di mangimi a doppio flusso che producono mangimi composti per ruminanti e mangimi composti per non ruminanti, contenenti proteine animali trasformate oggetto di deroga

    Fabbriche di mangimi di cui è già stata accertata in precedenza la non conformità o che sono sospettate di mancata conformità

    Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi ad alto contenuto proteico, quali farine di pesce, farina di soia, farina di glutine di granoturco e concentrati di proteine

    Fabbriche di mangimi la cui produzione consiste, in larga misura, nella fabbricazione di mangimi composti

    Rischio di contaminazione incrociata causata da procedimenti operativi interni (quali la destinazione dei silos, il controllo della separazione effettiva delle catene di produzione, il controllo degli ingredienti, l’esistenza di un laboratorio interno, metodi di campionamento)

     

    Posti di ispezione frontalieri e altri punti d’ingresso nella Comunità

    Elevato/scarso volume di importazioni di mangimi

    Mangimi con alto contenuto proteico

     

    Aziende agricole

    Miscelatori fissi che utilizzano proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga

    Aziende agricole che detengono ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata)

    Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi

     

    Distributori

    Magazzini e depositi intermedi di mangimi con alto contenuto proteico

    Grandi quantità di mangimi sfusi, oggetto di vendita

    Distributori di mangimi composti prodotti all’estero

     

    Miscelatori mobili

    Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti

    Miscelatori la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità

    Miscelatori che incorporano mangimi con alto tenore proteico

    Miscelatori che producono grandi quantità di mangimi

    Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che detengono ruminanti

     

    Mezzi di trasporto

    Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi

    Veicoli la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettati di non conformità

     

    In alternativa a tali luoghi e criteri indicativi suindicati, gli Stati membri possono far pervenire la loro valutazione dei rischi alla Commissione entro il 31 marzo 2005.

    La raccolta dei campioni deve riguardare i lotti o i casi nei quali risulti più probabile la contaminazione incrociata con proteine trasformate proibite (ad esempio, il primo lotto dopo il transporto di mangimi contenenti proteine animali la cui presenza sia proibita in tale lotto, problemi tecnici sperimentati nelle catene di produzione o cambiamenti apportati, cambiamenti nei depositi o nei silos destinati a materiale sfuso).

    Nel 2005 gli Stati membri devono concentrarsi sull’analisi delle polpe di barbabietole da zucchero e sulle materie prime per mangimi importate.

    Ogni Stato membro deve effettuare annualmente almeno 10 controlli ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti e prelevare ogni anno almeno 20 campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell’approvazione di metodi alternativi, occorre applicare, per l’analisi dei campioni, il metodo di identificazione e di calcolo mediante esame al microscopio, previsto dalla direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2). La presenza nei mangimi di qualsivoglia costituente di origine animale proibito va considerato una violazione del divieto relativo all'alimentazione animale.

    I risultati dei programmi di controllo vanno comunicati alla Commissione utilizzando i seguenti modelli.

    Quadro riassuntivo dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di materie prime di origine animale nell’alimentazione degli animali (alimentazione a base di proteine animali trasformate proibite)

    A.   Controlli documentati

    Fase

    Numero di controlli con verifica della presenza di proteine animali trasformate

    Numero di infrazioni accertate sulla base di controlli documentari (ecc.) anziché di prove di laboratorio

    Importazione di materie prime per mangimi

     

     

    Immagazzinaggio di materie prime per mangimi

     

     

    Fabbriche di mangimi

     

     

    Mescolatori fissi/mescolatori mobili

     

     

    Intermediari per i mangimi

     

     

    Mezzi di trasporto

     

     

    Aziende agricole che detengono non ruminanti

     

     

    Aziende agricole che detengono ruminanti

     

     

    Altro: …………………….

     

     


    B.   Raccolta di campioni ed esame delle materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi e mangimi composti, al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate

    Luoghi

    Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate

    Numero di campioni non conformi

    Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri

    Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci

    Materie prime per mangimi

    Mangimi composti

    Materie prime per mangimi

    Mangimi composti

    Materie prime per mangimi

    Mangimi composti

    Per ruminanti

    Per non ruminanti

    Per ruminanti

    Per non ruminanti

    Per ruminanti

    Per non ruminanti

    All’importazione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fabbriche di mangimi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Intermediari/depositi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mezzi di trasporto

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mescolatori fissi/mescolatori mobili

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nell’azienda

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Altro: ………….

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    C.   Quadro riassuntivo dei campioni di mangimi destinati a ruminanti in cui sia stata accertata la presenza di proteine animali trasformate proibite

     

    Mese del campionamento

    Tipo, grado e origine della contaminazione

    Sanzioni imposte (o altre misure applicate)

    1

     

     

     

    2

     

     

     

    3

     

     

     

    4

     

     

     

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2005 della Commissione (GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9).

    (2)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.


    ALLEGATO IV

    Diversi risultati per tutti i campioni (sia conformi che non conformi) per quanto riguarda il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all’alimentazione dei suini

    Tipo di mangime composto (categoria di animali)

    Oligoelemento (rame o zinco)

    Livello constatato (mg/kg di mangime completo)

    Causa del superamento del livello massimo (1)

    Misura adottata

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Stabilita quale conclusione di uno studio realizzato dall’autorità competente.


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