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Document 32005E0588

    Azione comune 2005/588/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2005, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

    GU L 199 del 29.7.2005, p. 100–102 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 164M del 16.6.2006, p. 359–361 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/588/oj

    29.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 199/100


    AZIONE COMUNE 2005/588/PESC DEL CONSIGLIO

    del 28 luglio 2005

    relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5 e l’articolo 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione europea desidera svolgere un ruolo politico più attivo in Asia centrale.

    (2)

    Esiste l’esigenza di assicurare il coordinamento e la coerenza delle azioni esterne dell’UE in Asia centrale.

    (3)

    Il 13 giugno 2005 il Consiglio ha deciso di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale (Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan).

    (4)

    Il RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Il sig. Ján Kubiš è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale.

    Articolo 2

    Il mandato del RSUE si baserà sugli obiettivi politici dell’UE in Asia centrale. Questi includono quanto segue:

    a)

    promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell’Asia centrale e l’UE in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi;

    b)

    contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione;

    c)

    contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

    d)

    affrontare le minacce vitali e particolarmente i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Europa;

    e)

    potenziare l’efficacia e la visibilità dell’UE nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l’OSCE.

    Articolo 3

    1.   Al fine di raggiungere tali obiettivi politici, il mandato del RSUE consiste nel:

    a)

    seguire da vicino le evoluzioni politiche in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

    b)

    incoraggiare il Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

    c)

    sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione, incluse tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;

    d)

    contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti);

    e)

    promuovere il coordinamento politico generale dell’UE in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell’UE nella regione lasciando impregiudicata la competenza comunitaria;

    f)

    assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale.

    2.   Il RSUE sostiene l’operato dell’Alto Rappresentante nella regione e opera in stretta cooperazione con la presidenza, i Capimissione UE, il RSUE per l’Afghanistan e la Commissione. Il RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell’UE nella regione.

    Articolo 4

    1.   Il RSUE è responsabile dell’esecuzione del suo mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’Alto Rappresentante. Il RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato del RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce al RSUE un orientamento strategico e un apporto politico nell’ambito del mandato.

    Articolo 5

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE è pari a 470 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili dal giorno dell’adozione dell’azione comune.

    4.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 6

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, il RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto Rappresentante e in piena associazione con la Commissione. Il RSUE comunica alla presidenza ed alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione europea presso il RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione europea interessata.

    3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando saranno, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e saranno inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

    4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 7

    Di norma il RSUE riferirà personalmente all’Alto Rappresentante e al CPS e potrà riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte saranno trasmesse periodicamente all’Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il RSUE potrà riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell’Alto Rappresentante e del CPS.

    Articolo 8

    Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività del RSUE sono coordinate con quelle dell’Alto Rappresentante, della presidenza e della Commissione. I rappresentanti speciali dell’UE forniscono istruzioni regolari alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i Capimissione, i quali si adoperano per assistere il RSUE nell’esecuzione del suo mandato. Il RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 9

    L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, il RSUE presenta all’Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull’esecuzione del suo mandato, che funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’Alto Rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

    Articolo 10

    La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Essa si applica fino al 28 febbraio 2006.

    Articolo 11

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


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