Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0586

Azione comune 2005/586/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2005, che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

GU L 199 del 29.7.2005, p. 97–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 164M del 16.6.2006, p. 357–358 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/586/oj

29.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/97


AZIONE COMUNE 2005/586/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2005

che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/869/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(2)

Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/530/PESC (2) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa e modifica l’azione comune 2003/869/PESC.

(3)

Il 2 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/96/PESC (3) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa fino al 31 agosto 2005.

(4)

Il 2 maggio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/355/PESC (4) relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC), che prevede un ruolo specifico per il rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE).

(5)

In base al riesame dell’azione comune 2003/869/PESC, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea di altri 6 mesi.

(6)

Il rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Aldo AJELLO quale rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa è prorogato fino al 28 febbraio 2006.

Articolo 2

L’azione comune 2003/869/PESC è modificata come segue:

1)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, il rappresentante speciale dell’Unione europea ha mandato di:

a)

istituire e mantenere stretti contatti con tutte le parti coinvolte nel processo di pacificazione e di transizione nella regione dei Grandi laghi in Africa, con gli altri paesi della regione, gli Stati Uniti d’America e altri paesi interessati, come pure con l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ed altre pertinenti organizzazioni internazionali, l’Unione Africana (UA) e le organizzazioni subregionali e i loro rappresentanti, nonché con altri leader regionali di spicco, al fine di cooperare con essi al rafforzamento dei processi di pace di Lusaka e di Arusha e degli accordi di pace conclusi a Pretoria e a Luanda;

b)

seguire i processi di pacificazione e di transizione tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell’Unione europea;

c)

contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi;

d)

impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto dei processi di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto;

e)

contribuire all’attuazione degli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati;

f)

contribuire e cooperare con il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU per la regione dei Grandi laghi e con il rappresentante speciale della presidenza dell’Unione Africana alla preparazione di una conferenza sulla pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi laghi;

g)

riferire sulle possibilità di sostegno dell’Unione europea al processo di pacificazione e di transizione e sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione europea;

h)

monitorare le azioni delle parti coinvolte nei conflitti che potrebbero compromettere l’esito dei processi di pace in corso;

i)

contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell’Unione europea;

j)

fornire consulenza e assistenza, a seconda delle necessità, per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, in particolare fornire al Capo della missione di polizia dell’Unione europea (“EUPOL Kinshasa”) e al Capo della missione dell’Unione europea di consulenza e di assistenza alle autorità congolesi nel quadro della riforma del settore della sicurezza (“EUSEC RD Congo”) gli orientamenti politici necessari per il compimento della loro azione a livello locale.»

2)

All’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea ammonta a 460 000 EUR.»

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 37.

(2)  GU L 234 del 3.7.2004, pag. 13.

(3)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 70.

(4)  GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20.


Top