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Document 32005E0584
Council Joint Action 2005/584/CFSP of 28 July 2005 extending the mandate of the European Union Special Representative for Moldova
Azione comune 2005/584/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2005, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova
Azione comune 2005/584/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2005, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova
GU L 199 del 29.7.2005, p. 95–95
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 164M del 16.6.2006, p. 355–355
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006
29.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/95 |
AZIONE COMUNE 2005/584/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2005
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/265/PESC (1) relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’Unione europea per la Moldova. |
(2) |
In base al riesame dell’azione comune 2005/265/PESC, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea di altri 6 mesi. |
(3) |
Il rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED, quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la Moldova, come riportato nell’azione comune 2005/265/PESC, è prorogato fino al 28 febbraio 2006.
Articolo 2
Nell’azione comune 2005/265/PESC, articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea è pari a 300 000 EUR.»
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 50.