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Document 32005D0731

2005/731/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici [notificata con il numero C(2005) 3877] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 274 del 20.10.2005, p. 93–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 460–461 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2010; abrogato da 32010D0367

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/731/oj

20.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/93


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici

[notificata con il numero C(2005) 3877]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/731/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure comunitarie per il controllo dell'influenza aviaria sono state introdotte dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (2), allo scopo di garantire lo sviluppo del settore avicolo e contribuire alla protezione sanitaria degli animali nella Comunità.

(2)

In seguito all’insorgenza, nel dicembre 2003, di una gravissima epidemia di influenza aviaria nell’Asia sud-orientale, causata da un ceppo virale del tipo H5N1 altamente patogeno, è stata adottata la decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici (3).

(3)

Tale decisione, che è stata ripetutamente modificata per tenere conto dell’evoluzione della malattia, segnatamente della sua propagazione verso occidente, ha sancito la sospensione delle importazioni verso la Comunità da tali paesi terzi di carni di pollame, pollame vivo, altri volatili vivi e determinati altri prodotti ricavati dal pollame, fatte salve particolari eccezioni. A tale riguardo, si è tenuto conto in particolare delle conclusioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in seguito alle sue riunioni del 25 agosto 2005 e del 6 settembre 2005.

(4)

La decisione 2004/122/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi (4), e dalla decisione 2005/693/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante talune misure protettive contro l'influenza aviaria in Russia (5).

(5)

Inoltre, per limitare i rischi derivanti dalle importazioni a scopi non commerciali di prodotti di origine animale, è stata adottata la decisione 2002/995/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante misure temporanee di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (6). Tale decisione è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (7).

(6)

Oltre a ciò, a partire dal 2002, negli Stati membri sono stati attuati programmi di sorveglianza sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. Tali programmi sono stati approvati tramite la decisione 2002/673/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, recante approvazione dei programmi relativi all'effettuazione negli Stati membri di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (8), e la decisione 2004/630/CE della Commissione, del 27 luglio 2004, recante approvazione dei programmi relativi all'effettuazione negli Stati membri, nel 2004, di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di comunicazioni e di ammissibilità ai fini del contributo finanziario della Comunità ai costi di attuazione dei programmi (9).

(7)

Più recentemente tali programmi sono stati approvati tramite la decisione 2005/732/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, recante approvazione dei programmi relativi all'effettuazione negli Stati membri, nel 2005, di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di comunicazioni e di ammissibilità ai fini del contributo finanziario della Comunità ai costi di attuazione dei programmi (10), tenendo conto in particolare delle conclusioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in seguito alle sue riunioni del 25 agosto 2005 e del 6 settembre 2005.

(8)

Durante la riunione del 6 settembre 2005, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha raccomandato, tra l’altro, di sottoporre a sorveglianza l’insorgenza di mortalità abnormi e di significativi focolai di malattia nei volatili selvatici, nonché di effettuare esami di laboratorio per l’influenza aviaria.

(9)

È dunque opportuno integrare le summenzionate norme comunitarie esistenti e stabilire norme specifiche per la sorveglianza e gli esami riguardo all’insorgenza di malattie nei volatili selvatici, segnatamente nei volatili acquatici selvatici.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti prendano gli accordi del caso con le organizzazioni di protezione dei volatili selvatici, con le associazioni di cacciatori e con altre organizzazioni del settore perché notifichino senza indugio alle autorità competenti qualsiasi mortalità abnorme o significativo focolaio di malattia nei volatili selvatici, segnatamente nei volatili acquatici selvatici.

Articolo 2

1.   Immediatamente dopo la ricezione della notifica di cui all’articolo 1 da parte dell’autorità competente, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta di malattia diversa dall’influenza aviaria, gli Stati membri assicurano:

a)

che siano raccolti adeguati campioni dai volatili morti e, se possibile, da altri volatili che abbiano avuto contatti con i volatili morti; e

b)

che tali campioni siano sottoposti ad esami di laboratorio per l’individuazione del virus dell’influenza aviaria.

2.   In caso di esito positivo degli esami di laboratorio relativi al virus dell’influenza aviaria altamente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano la propria legislazione al fine di renderla conforme alla presente direttiva e pubblicizzano adeguatamente le misure adottate, informandone senza indugio la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica sino al 31 gennaio 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/619/CE (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 66).

(4)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20.

(5)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 22.

(6)  GU L 353 del 30.12.2002, pag. 1.

(7)  GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 228 del 24.8.2002, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2003/21/CE (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 37).

(9)  GU L 287 dell’8.9.2004, pag. 7. Decisione modificata dalla decisione 2004/679/CE (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 75).

(10)  Cfr. pag. 95 della presente Gazzetta ufficiale.


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