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Document 32005D0721

2005/721/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2005, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

GU L 278 del 21.10.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 29–29 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/721/oj

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21.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

(2005/721/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica tunisina un protocollo che modifichi l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1), per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea.

(2)

Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

Il protocollo negoziato con la Repubblica tunisina prevede, all'articolo 12, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno firmare il protocollo a nome della Comunità e applicarlo a titolo provvisorio, con riserva della sua conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo di cui all'articolo 1 è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)   GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.


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