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Document 32005D0410

    2005/410/CE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 2005, che autorizza la Spagna a prorogare per un periodo di tre anni l’applicazione di una misura transitoria di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002[notificata con il numero C(2005) 1605]

    GU L 139 del 2.6.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/410/oj

    2.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 139/19


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 maggio 2005

    che autorizza la Spagna a prorogare per un periodo di tre anni l’applicazione di una misura transitoria di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002

    [notificata con il numero C(2005) 1605]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (2005/410/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 9, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Secondo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 404/93, uno Stato membro può essere autorizzato a introdurre una misura transitoria di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane a decorrere dal 1o giugno 2002 qualora, secondo lo Stato membro, vi sia un rischio per lo sviluppo sostenibile delle zone di produzione, in particolare per la tutela dell’ambiente, la protezione del suolo e le caratteristiche del paesaggio.

    (2)

    Con decisione 2002/414/CE (2), la Commissione ha autorizzato la Spagna a introdurre una misura transitoria di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002, applicabile per un periodo di tre anni.

    (3)

    Il 15 aprile 2005, la Spagna ha presentato alla Commissione una richiesta di proroga, per altri tre anni, della misura di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002 nelle isole Canarie. La richiesta è motivata dall’esigenza di consolidare gli effetti positivi della misura messa in applicazione nel giugno 2002, in particolare al fine di scoraggiare la realizzazione di nuove piantagioni fuori dalle zone di produzione tradizionali, tutelare l’ambiente, con particolare riguardo all’utilizzo delle risorse idriche, nonché preservare la stabilità del suolo, l’equilibrio socioeconomico e i tratti caratteristici del paesaggio.

    (4)

    Dall’esame della richiesta di proroga della misura di esclusione dell’aiuto compensativo per un periodo di tre anni, presentata dalla Spagna, si evince la conformità della stessa all’obiettivo e al disposto dell’articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 404/93. Tale richiesta deve essere quindi accolta.

    (5)

    La misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È accolta la richiesta presentata dalla Spagna alla Commissione in merito alla proroga, per un periodo di tre anni, della misura di esclusione dell’aiuto compensativo di cui all’articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 404/93, per i prodotti provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002, autorizzata con decisione 2002/414/CE.

    Articolo 2

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 148 del 6.6.2002, pag. 28.


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