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Document 32005D0388

2005/388/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, concernente le misure necessarie in relazione a un ostacolo agli scambi costituito dal mantenimento da parte del Brasile di pratiche commerciali che pregiudicano gli scambi di pneumatici ricostruiti [notificata con il numero C(2005) 1302]

GU L 272M del 18.10.2005, p. 305–306 (MT)
GU L 128 del 21.5.2005, p. 71–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/388/oj

21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2005

concernente le misure necessarie in relazione a un ostacolo agli scambi costituito dal mantenimento da parte del Brasile di pratiche commerciali che pregiudicano gli scambi di pneumatici ricostruiti

[notificata con il numero C(2005) 1302]

(2005/388/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 novembre 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (il regolamento sugli ostacoli agli scambi), presentata dal Bipaver (Bureau international permanent des associations de vendeurs et rechapeurs de pneumatiques).

(2)

La denuncia riguardava alcune presunte pratiche commerciali brasiliane che impedivano l’importazione in Brasile di pneumatici ricostruiti (2). Nella denuncia si affermava, in particolare, che tali pratiche erano incompatibili con gli articoli III e XI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»). Di conseguenza, il denunciante ha chiesto alla Commissione di adottare i provvedimenti opportuni.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura comunitaria d’esame ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sugli ostacoli agli scambi. Il 7 gennaio 2004 la Commissione ha quindi avviato la procedura dopo aver sentito gli Stati membri in sede di comitato consultivo (3).

(4)

A seguito dell’apertura del procedimento la Commissione ha svolto un’inchiesta avente ad oggetto un presunto divieto d’importazione e le sanzioni finanziarie sulle importazioni di pneumatici ricostruiti.

(5)

L’inchiesta ha esaminato la normativa brasiliana relativa al divieto d’importazione e all’imposizione di sanzioni finanziarie, ed ha parimenti valutato i pareri espressi dai vari ministri del governo brasiliano e dalle associazioni di categoria brasiliane.

(6)

L’inchiesta è giunta alla conclusione che le misure brasiliane in esame sono incompatibili con varie disposizioni del GATT 1994, in particolare con l’articolo I, paragrafo 1, l’articolo III, paragrafo 4, l’articolo XI, paragrafo 1, e l’articolo XIII, paragrafo 1, e non trovano giustificazione nell’articolo XX del GATT 1994, nella clausola di abilitazione o in altri strumenti applicabili del diritto internazionale. Poiché le pratiche contestate sono vietate dall’accordo OMC, sussistono elementi di prova di un ostacolo agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(7)

Dall’inchiesta è emerso che prima del 25 settembre 2000, data d’introduzione del divieto, il Brasile rappresentava un mercato importante per l’industria europea dei pneumatici ricostruiti. Nel periodo 1995-2000 le esportazioni in Brasile di pneumatici ricostruiti per le autovetture sono salite in media del 58 %; nel 2001, dopo l’introduzione del divieto, sono scese del 32 % per la prima volta in sei anni.

(8)

Sebbene le esportazioni siano proseguite anche dopo l’introduzione del divieto, grazie alle licenze d’importazione ancora in circolazione o alle azioni legali promosse da alcuni importatori presso i tribunali brasiliani, è chiaro che il mercato ha gradualmente escluso gli esportatori europei. Benché alla fine fossero riusciti a trovare nuovi mercati, molti esportatori comunitari non erano ancora in grado di compensare quella che aveva rappresentato una larga quota dei loro proventi da esportazione. Poiché non tutti gli esportatori sono riusciti a trovare nuovi mercati o a creare nuove linee di pneumatici ricostruiti per veicoli specifici (4×4, veicoli per lo sport, ecc.), il divieto, in concomitanza con altri fattori (ritardi nei pagamenti degli importatori brasiliani, fluttuazioni dei tassi di cambio), ha fatto sì che alcuni produttori comunitari fossero sottoposti ad amministrazione controllata.

(9)

Dagli elementi di prova si evince chiaramente che l’industria comunitaria ha subito e continua a subire effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(10)

I dati relativi alle esportazioni e le risposte ai questionari inviati dalla Commissione ai produttori ed esportatori di pneumatici ricostruiti confermano quanto sostenuto dall’industria comunitaria, cioè che prima dell’introduzione del divieto il Brasile rappresentava un importante mercato per le esportazioni e che le vendite annue avrebbero raggiunto i 3 milioni di unità entro la fine del 2002. Gli elementi di prova attestano inoltre quanto affermato dall’industria comunitaria, ossia che essa nel corso degli ultimi tre anni ha subito pregiudizi a seguito dell’introduzione del divieto. In alcuni casi, le società che non sono riuscite a trovare nuovi mercati di esportazione sono state poste in liquidazione.

(11)

In base a quanto esposto si può concludere che è nell’interesse della Comunità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sugli ostacoli agli scambi, adottare misure nel quadro dell’OMC dirette ad eliminare rapidamente il divieto d’importazione in Brasile di pneumatici ricostruiti, che costituisce una violazione delle norme fondamentali dell’OMC nonché un ostacolo agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(12)

È di fondamentale importanza per la Comunità assicurarsi che i partner dell’OMC rispettino pienamente gli obblighi che si sono assunti, come è tenuta a fare la Comunità. Per il buon funzionamento del sistema commerciale multilaterale è quindi essenziale che l’incompatibilità con le norme dell’OMC sia risolta in quella sede.

(13)

Dall’introduzione del divieto e nel corso della presente inchiesta sono stati esperiti numerosi tentativi per risolvere la vertenza tramite incontri con le autorità brasiliane, ma non è emersa una volontà di dette autorità a raggiungere una soluzione mutualmente concordata. Essendo del tutto improbabile che la posizione brasiliana cambi, appare quindi necessario avviare una procedura nel quadro dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sugli ostacoli agli scambi,

DECIDE:

Articolo 1

Il divieto d’importazione sui pneumatici ricostruiti imposto dal governo brasiliano e le connesse sanzioni finanziarie appaiono incompatibili con gli obblighi derivanti al Brasile dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e in particolare con le disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e rappresenta un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.

Articolo 2

La Comunità avvierà un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti del Brasile nell’ambito dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC al fine di assicurarsi che l’ostacolo agli scambi sia eliminato.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

(2)  Il procedimento riguarda i pneumatici ricostruiti classificati ai codici NC 4012 11, 4012 12, 4012 13 e 4012 19. I pneumatici ricostruiti sono pneumatici prodotti sostituendo la parte usurata di un copertone usato con un nuovo battistrada.

(3)  GU C 3 del 7.1.2004, pag. 2.


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