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Document 32005D0245
2005/245/: Commission Decision of 18 March 2005 concerning a specific financial contribution by the Community relating to the surveillance programme of campylobacter in broilers presented by Sweden for the year 2005 (notified under document number C(2005) 759)
2005/245/: Decisione della Commissione, del 18 marzo 2005, relativa a uno specifico contributo finanziario della Comunità al programma di sorveglianza del campylobacter nei polli da carne presentato dalla Svezia per il 2005 [notificata con il numero C(2005) 759]
2005/245/: Decisione della Commissione, del 18 marzo 2005, relativa a uno specifico contributo finanziario della Comunità al programma di sorveglianza del campylobacter nei polli da carne presentato dalla Svezia per il 2005 [notificata con il numero C(2005) 759]
GU L 75 del 22.3.2005, p. 40–43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 208–211
(MT)
In force
22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2005
relativa a uno specifico contributo finanziario della Comunità al programma di sorveglianza del campylobacter nei polli da carne presentato dalla Svezia per il 2005
[notificata con il numero C(2005) 759]
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(2005/245/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 19 e 20,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutelare la salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all’uomo (zoonosi) è della massima importanza. |
(2) |
Nel 2000, per ottenere un finanziamento comunitario, le autorità svedesi hanno presentato un programma pluriennale nazionale di sorveglianza del campyobacter nei polli da carne, in grado di valutare la diffusione di riferimento nella produzione primaria e nella catena alimentare e di attuare progressivamente misure igieniche per ridurla, sia nelle aziende che nella catena alimentare. Il programma e la relativa assistenza finanziaria comunitaria per un periodo adeguato (quattro anni al massimo), a copertura dei costi sostenuti dalla Svezia nel raccogliere informazioni tecnico-scientifiche, sono stati approvati dalla Commissione. Il programma ha avuto inizio il 1o luglio 2001. |
(3) |
Per ragioni di bilancio, l’assistenza comunitaria è decisa di anno in anno. Con le decisioni 2001/29/CE (2), 2001/866/CEE (3), 2002/989/CE (4) e 2003/864/CE (5) della Commissione, la Comunità ha fornito assistenza finanziaria rispettivamente per il 2o semestre 2001 e per gli anni 2002, 2003 e 2004. |
(4) |
Il 28 maggio 2004, le autorità svedesi hanno presentato un programma per ottenere l’assistenza finanziaria comunitaria nel 2005 e, il 2 e il 17 novembre 2004, un programma rivisto. Su tali basi, risulta opportuno prorogare di sei mesi il periodo totale di assistenza finanziaria comunitaria oltre il periodo totale inizialmente convenuto di quattro anni per fornire così assistenza anche dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. L’assistenza finanziaria comunitaria per tale periodo non dovrà superare i 160 000 EUR. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 (6) del Consiglio, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio. |
(6) |
Il contributo finanziario comunitario viene concesso se le azioni previste sono effettivamente attuate e se le autorità forniscono tutte le informazioni del caso entro i termini previsti. |
(7) |
Nelle richieste di finanziamento presentate in valuta nazionale, di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (7), va specificato il tasso di conversione da usare. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il programma di sorveglianza del campyobacter nei polli da carne presentato dalla Svezia è approvato per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o gennaio 2005.
2. L’assistenza finanziaria comunitaria al programma di cui al paragrafo 1, è pari al 50 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti dalla Svezia per le prove di laboratorio, fino a 160 SEK per test batteriologico teso a individuare il campyobacter, a 330 SEK per il suo conteggio e a 330 SEK per l’analisi dell’impronta genomica e non supererà i 160 000 EUR.
Articolo 2
1. Alla Svezia è concessa l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 1, paragrafo 2, purché l’attuazione del programma sia conforme alle norme del diritto comunitario, come quelle sulla concorrenza e l’attribuzione dei pubblici appalti, e rispetti le condizioni di cui alle lettere da a) ad e):
a) |
entro il 1o gennaio 2005, entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per attuare il programma; |
b) |
entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento, presentazione di una valutazione intermedia tecnico-finanziaria sui primi cinque mesi del programma, conforme al modello di cui all’allegato; |
c) |
entro e non oltre il 31 marzo 2006, presentazione di una relazione definitiva sull’esecuzione complessiva e i risultati del programma per tutto il periodo durante il quale è stata concessa l’assistenza comunitaria (dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2005), comprendente una valutazione tecnica e finanziaria per il 2005, conforme al modello di cui all’allegato e completa di documenti comprovanti le spese sostenute; |
d) |
le suddette relazioni forniranno informazioni tecnico-scientifiche di rilievo rispondenti all’obiettivo dell’intervento comunitario; |
e) |
il programma sarà attuato in modo efficace. |
2. Se i termini del punto 1, lettera c), non sono rispettati, il contributo è ridotto del 25 % il 1o maggio, del 50 % il 1o giugno, del 75 % il 1o luglio e del 100 % il 1o settembre.
Articolo 3
Il tasso di conversione per le domande presentate in valuta nazionale nel corso di un mese «n» è quello del decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno utile precedente per il quale sia fissato un tasso.
Articolo 4
La decisione entra in vigore il 1o gennaio 2005.
Articolo 5
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
(2) GU L 6 dell’11.1.2001, pag. 22.
(3) GU L 323 del 7.12.2001, pag. 26.
(4) GU L 344 del 19.12.2002, pag. 45.
(5) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 59.
(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
Informazioni tecniche e finanziarie relative all’attuazione di un programma di sorveglianza del campyobacter nei polli da carne, Svezia
Sezione A. Relazione tecnica sul controllo
Periodo di riferimento dal … al …
1. |
Esame effettuato presso laboratori diagnostici
Numero di analisi PFGE del campyobacter: |
2. |
Seguito dato al campionamento Numero di comunicazioni di verifica ai produttori Numero di ispezioni di verifica nelle aziende |
3. |
Descrizione della situazione epidemiologica lungo la catena alimentare (risultati e analisi dei risultati del campionamento, ispezioni nelle aziende). |
4. |
Descrizione della situazione epidemiologica nell’uomo (tendenze e fonti di campilobatteriosi). |
5. |
Nome e indirizzo dell’autorità che compila la relazione: |
Sezione B. Distinta delle spese sostenute (1)
Periodo di riferimento dal … al …
Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa all’assistenza finanziaria:
Spese sostenute relative a funzioni presso/da |
Spese sostenute nel periodo di riferimento della relazione (in valuta nazionale) |
Batteriologia per campyobacter |
|
Conteggio del campyobacter |
|
Impronta genomica del campyobacter |
|
(1) All’atto della presentazione della relazione finale di cui all’articolo 2, lettera c), per ogni voce va fornito un elenco di tutte le spese corredato di copia dei documenti giustificativi.