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Document 32005D0092

2005/92/CE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2005, relativa alle condizioni zoosanitarie, alla certificazione e alle misure transitorie per quanto riguarda l’introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in zone franche, depositi franchi e locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri nella Comunità [notificata con il numero C(2005) 191] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 31 del 4.2.2005, p. 62–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 4–5 (MT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/92(1)/oj

4.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

relativa alle condizioni zoosanitarie, alla certificazione e alle misure transitorie per quanto riguarda l’introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in zone franche, depositi franchi e locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri nella Comunità

[notificata con il numero C(2005) 191]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/92/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 12, e l’articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/78/CE stabilisce le norme in materia di controlli veterinari cui sottoporre le partite di determinati prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi, nonché le condizioni di magazzinaggio in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri di prodotti che non rispettano le norme zoosanitarie applicabili alle importazioni nella Comunità.

(2)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2) dispone che gli Stati membri adottino misure intese a garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, siano importati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi, a condizione che essi siano conformi alle norme di tale direttiva.

(3)

La direttiva 2002/99/CE prevede inoltre la fissazione di norme di polizia sanitaria e di certificazione per le merci in transito immediato o dopo magazzinaggio. Tali norme e certificati relativi a partite di carne, ivi inclusi la selvaggina e il pollame, e prodotti a base di carne, preparati di carne, nonché latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, a destinazione di un paese terzo o del rifornimento di mezzi di trasporto del traffico marittimo internazionale, in transito immediato o dopo magazzinaggio, sono stabiliti nella decisione 79/542/CEE del Consiglio (3) e nelle decisioni 94/984/CE (4), 97/221/CE (5), 2000/572/CE (6), 2000/585/CE (7), 2000/609/CE (8), 2003/779/CE (9) e 2004/438/CE della Commissione (10) («atti comunitari pertinenti»).

(4)

A decorrere dal 1o gennaio 2005, dunque, le partite di prodotti di origine animale, che rientrano nel campo d’applicazione degli atti comunitari pertinenti, presentate ai fini di una loro introduzione in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri, devono soddisfare i requisiti ed essere accompagnate dal certificato zoosanitario appropriato, quale previsto dall’atto comunitario pertinente, che garantisca il rispetto delle norme di polizia sanitaria.

(5)

Pertanto, le partite introdotte nella Comunità prima del 1o gennaio 2005, per essere immagazzinate in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri e che non sono conformi agli atti comunitari pertinenti, vanno trattate in maniera armonizzata e trasparente, onde evitare problemi inutili alle imprese interessate e garantire, al contempo, la fissazione di un limite di tempo per la permanenza di tali prodotti nella Comunità.

(6)

Per tale motivo occorre fissare un periodo transitorio di 12 mesi, per consentire alle imprese di smaltire i prodotti introdotti entro il 1o gennaio 2005 in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri.

(7)

Occorre garantire che, a partire dal 1o gennaio 2006, prodotti di tal sorta, ancora immagazzinati in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri in territorio comunitario e non conformi agli atti comunitari pertinenti, siano distrutti sotto la supervisione dell’autorità competente. I costi di tale operazione vanno imputati interamente al proprietario della partita.

(8)

Per motivi di natura zoosanitaria, la presente decisione va applicata a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2005 le partite di prodotti che rientrano nel campo d’applicazione delle decisioni 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE e 2004/438/CE, sono corredate del certificato zoosanitario appropriato, quale previsto dall’atto comunitario pertinente, quando sono presentate per essere introdotte in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri, riconosciuti in base all’articolo 12, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, per far sì che siano rispettate le norme comunitarie di polizia sanitaria.

Articolo 2

Fino al 31 dicembre 2005, le partite di prodotti di cui all’articolo 1, introdotte entro il 1o gennaio 2005 in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri, sono autorizzate a lasciare tali zone, depositi o locali, in cui sono immagazzinate, per essere consegnate, in parte o interamente, nei loro luoghi di destinazione, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 8, o dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE, senza dover essere accompagnate dal certificato zoosanitario appropriato previsto dagli atti comunitari pertinenti.

Articolo 3

A decorrere dal 1o gennaio 2006, tutte le partite di prodotti di cui all’articolo 2, ancora in deposito, sono distrutte sotto la supervisione dell’autorità competente.

I costi di tale operazione sono imputati interamente al proprietario della partita.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/882/CE della Commissione (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 52).

(4)  GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

(5)  GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/427/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 8).

(6)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/437/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 66).

(7)  GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/413/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 57).

(8)  GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/415/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 73).

(9)  GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/414/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 65).

(10)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 73.


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