Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0070

2005/70/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, recante modifica della decisione 98/695/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico relativamente alla designazione dell’autorità competente e al modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2004) 4564]Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 28 del 1.2.2005, p. 41–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/70(1)/oj

1.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2005

recante modifica della decisione 98/695/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico relativamente alla designazione dell’autorità competente e al modello del certificato sanitario

[notificata con il numero C(2004) 4564]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/70/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella decisione 98/695/CE (2) della Commissione, la «Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios (DGCSPS) de la Secretaría de Salud» è l'autorità competente in Messico per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2)

A seguito della ristrutturazione dell’amministrazione messicana l’autorità competente è divenuta la «Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.

(3)

La CFPRS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite nella direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(4)

La decisione 98/695/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/695/CE è modificata come segue:

1)

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La “Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)” è l'autorità competente in Messico per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CFPRS, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato».

3)

L'allegato A è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 332 dell’8.12.1998, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 2001/819/CE (GU L 307 del 24.11.2001, pag. 22).


ALLEGATO A

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dal Messico e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Image

Image


Top