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Document 32005D0070
2005/70/EC: Commission Decision of 25 January 2005 amending Decision 98/695/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Mexico, as regards the designation of the competent authority and the model of health certificate (notified under document number C(2004) 4564)Text with EEA relevance
2005/70/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, recante modifica della decisione 98/695/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico relativamente alla designazione dell’autorità competente e al modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2004) 4564]Testo rilevante ai fini del SEE
2005/70/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, recante modifica della decisione 98/695/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico relativamente alla designazione dell’autorità competente e al modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2004) 4564]Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 28 del 1.2.2005, p. 41–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
1.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2005
recante modifica della decisione 98/695/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico relativamente alla designazione dell’autorità competente e al modello del certificato sanitario
[notificata con il numero C(2004) 4564]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/70/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella decisione 98/695/CE (2) della Commissione, la «Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios (DGCSPS) de la Secretaría de Salud» è l'autorità competente in Messico per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. |
(2) |
A seguito della ristrutturazione dell’amministrazione messicana l’autorità competente è divenuta la «Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore. |
(3) |
La CFPRS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite nella direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva. |
(4) |
La decisione 98/695/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 98/695/CE è modificata come segue:
1) |
Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La “Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)” è l'autorità competente in Messico per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.» |
2) |
All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CFPRS, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato». |
3) |
L'allegato A è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 332 dell’8.12.1998, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 2001/819/CE (GU L 307 del 24.11.2001, pag. 22).
ALLEGATO A
«ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti dal Messico e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma