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Document 32004R2203
Commission Regulation (EC) No 2203/2004 of 21 December 2004 amending Regulation (EEC) No 1859/82 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Regolamento (CE) n. 2203/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
Regolamento (CE) n. 2203/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
GU L 374 del 22.12.2004, p. 36–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 60–63
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010
22.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 374/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2203/2004 DELLA COMMISSIONE,
del 21 dicembre 2004
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1) in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1859/82 (2) fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero fissato nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro. |
(2) |
Per agevolare la gestione finanziaria di tale misura, nel regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (3), è inserito un limite per Stato membro del numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario. Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno che il regolamento (CEE) n. 1859/82 tenga conto di tale modifica. È opportuno continuare a consentire una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi. |
(3) |
Tenuto conto del limite per Stato membro del numero totale di schede contabili debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario, occorre adeguare il numero di aziende contabili stabilito nell’allegato I per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia e il Lussemburgo al fine di mantenere le attuali dimensioni del campione. |
(4) |
Occorre adeguare il numero delle aziende contabili per circoscrizione in Svezia, in considerazione delle modifiche apportate ai confini tra le circoscrizioni. |
(5) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1859/82 è così modificato:
1) |
Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Il numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è fissato nell’allegato I. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell’allegato I nel limite del 20 % di questo numero, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.» |
2) |
L’allegato I è modificato in conformità con l’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica per l’esercizio contabile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 8).
(3) GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:
a) |
La parte relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:
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b) |
La parte relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:
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c) |
La parte relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:
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d) |
La parte relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:
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e) |
La parte relativa al Lussemburgo è sostituita dalla seguente:
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f) |
La parte relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:
|