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Document 32004R2203

    Regolamento (CE) n. 2203/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    GU L 374 del 22.12.2004, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 306M del 15.11.2008, p. 60–63 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2203/oj

    22.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 374/36


    REGOLAMENTO (CE) N. 2203/2004 DELLA COMMISSIONE,

    del 21 dicembre 2004

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1) in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 1859/82 (2) fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero fissato nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.

    (2)

    Per agevolare la gestione finanziaria di tale misura, nel regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (3), è inserito un limite per Stato membro del numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario. Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno che il regolamento (CEE) n. 1859/82 tenga conto di tale modifica. È opportuno continuare a consentire una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.

    (3)

    Tenuto conto del limite per Stato membro del numero totale di schede contabili debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario, occorre adeguare il numero di aziende contabili stabilito nell’allegato I per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia e il Lussemburgo al fine di mantenere le attuali dimensioni del campione.

    (4)

    Occorre adeguare il numero delle aziende contabili per circoscrizione in Svezia, in considerazione delle modifiche apportate ai confini tra le circoscrizioni.

    (5)

    È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1859/82 è così modificato:

    1)

    Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Il numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è fissato nell’allegato I.

    Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell’allegato I nel limite del 20 % di questo numero, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.»

    2)

    L’allegato I è modificato in conformità con l’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica per l’esercizio contabile 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

    (2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 8).

    (3)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

    a)

    La parte relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

     

    «BELGIO

     

    341

    Vlaanderen

    720

    342

    Bruxelles-Brussel

    343

    Wallonie

    480

    Totale Belgio

    1 200»

    b)

    La parte relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

    «370

    DANIMARCA

    2 250»

    c)

    La parte relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

     

    «GERMANIA

     

    010

    Schleswig-Holstein

    450

    020

    Hamburg

    50

    030

    Niedersachsen

    980

    040

    Bremen

    050

    Nordrhein-Westfalen

    790

    060

    Hessen

    440

    070

    Rheinland-Pfalz

    600

    080

    Baden-Württemberg

    740

    090

    Bayern

    1 150

    100

    Saarland

    80

    110

    Berlin

    112

    Brandenburg

    240

    113

    Mecklenburg-Vorpommern

    180

    114

    Sachsen

    280

    115

    Sachsen-Anhalt

    190

    116

    Thüringen

    190

    Totale Germania

    6 360»

    d)

    La parte relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

     

    «FRANCIA

     

    121

    Île-de-France

    170

    131

    Champagne-Ardenne

    400

    132

    Picardie

    300

    133

    Haute-Normandie

    160

    134

    Centre

    450

    135

    Basse-Normandie

    220

    136

    Bourgogne

    380

    141

    Nord-Pas-de-Calais

    310

    151

    Lorraine

    230

    152

    Alsace

    180

    153

    Franche-Comté

    230

    162

    Pays de la Loire

    490

    163

    Bretagne

    540

    164

    Poitou-Charentes

    360

    182

    Aquitaine

    500

    183

    Midi-Pyrénées

    480

    184

    Limousin

    200

    192

    Rhône-Alpes

    450

    193

    Auvergne

    360

    201

    Languedoc-Roussillon

    400

    203

    Provence-Alpes-Côte d’Azur

    360

    204

    Corse

    150

    Totale Francia

    7 320»

    e)

    La parte relativa al Lussemburgo è sostituita dalla seguente:

    «350

    LUSSEMBURGO

    360»

    f)

    La parte relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

     

    «SVEZIA

     

    710

    Pianure della Svezia centromeridionale

    680

    720

    Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale

    215

    730

    Zone della Svezia settentrionale

    105

    Totale Svezi

    1 000»


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