This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R1813
Commission Regulation (EC) No 1813/2004 of 19 October 2004 amending Regulation (EC) No 1433/2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards operational funds, operational programmes and financial assistance
Regolamento (CE) n. 1813/2004 della Commissione, del 19 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario
Regolamento (CE) n. 1813/2004 della Commissione, del 19 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario
GU L 319 del 20.10.2004, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 38–39
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1580
20.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1813/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione (2) prevede, all’articolo 17, che gli Stati membri, una volta approvati i programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori, stabiliscono l’importo dell’aiuto finanziario approvato entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’attuazione dei programmi stessi. Al fine di migliorare la gestione finanziaria dell’organizzazione comune di mercato, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione l’importo totale approvato dell’aiuto per l’insieme dei programmi operativi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 prevede, all’articolo 26, che gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o giugno di ogni anno, i dati relativi alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi secondo quanto indicato nell’allegato III del medesimo regolamento. Soltanto le cifre relative agli aiuti effettivamente versati sono presentate entro il 15 novembre. Alla luce dell’esperienza acquisita negli ultimi anni, questa doppia scadenza per la comunicazione dei dati risulta essere fonte di inutili complicazioni amministrative. A fini di semplificazione, è opportuno disporre che gli Stati membri presentino entro il 15 novembre di ogni anno una relazione contenente l’insieme delle informazioni, compresi i dati definitivi degli aiuti versati. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 reca, nell’allegato I, un elenco completo di azioni e di spese che possono essere incluse nei programmi operativi. Tra queste spese figurano, al punto 2 del suddetto allegato, le spese specifiche relative a misure di miglioramento della qualità, tra cui l’acquisto di sementi certificate. L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire la nozione di «sementi certificate» con un espresso rinvio alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), il che corrisponde all’obiettivo di miglioramento e di sostegno della qualità previsto dal regolamento. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1433/2003. |
(5) |
Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue:
1) |
Nell’articolo 17 è aggiunto il seguente comma: «Entro i 30 giorni successivi a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo totale dell’aiuto finanziario approvato per l’insieme dei programmi operativi.». |
2) |
Nell’articolo 26, paragrafo 1, la data «1o giugno» è sostituita da «15 novembre». |
3) |
Nell’allegato I, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:
|
4) |
Nell’allegato III, parte 3, il punto 3 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 3, non si applica ai programmi operativi già approvati dagli Stati membri.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.»