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Document 32004R1736

    Regolamento (CE) n. 1736/2004 del Consiglio, del 4 ottobre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India

    GU L 142M del 30.5.2006, p. 408–416 (MT)
    GU L 311 del 8.10.2004, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1736/oj

    8.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 311/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2004 DEL CONSIGLIO

    del 4 ottobre 2004

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   INCHIESTA PRECEDENTE

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1312/98 (2), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India.

    B.   INCHIESTA ATTUALE

    (2)

    In seguito alla pubblicazione dell’avviso di scadenza imminente (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza dal Liaison Committee of EU Twine, Cordage and Netting industries (Eurocord) a nome di dieci produttori, che complessivamente rappresentano una proporzione maggioritaria (53 %) della produzione totale comunitaria di corde di fibre sintetiche. Secondo le informazioni contenute nella richiesta, esisterebbe la possibilità che il dumping pregiudizievole causato dalle importazioni originarie dell'India riprenda allo scadere delle misure.

    (3)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha aperto un’inchiesta (4) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (4)

    L’inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003 (periodo dell’inchiesta). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

    (5)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame i produttori comunitari denunzianti, gli altri produttori comunitari, gli esportatori e i produttori esportatori attivi in India, gli importatori e gli operatori commerciali, gli utilizzatori e i fornitori di materie prime notoriamente interessati.

    (6)

    La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti di cui al considerando precedente e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. La Commissione ha anche dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le proprie osservazioni per iscritto e di richiedere un’audizione.

    (7)

    In particolare, la Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate, vale a dire a 4 produttori esportatori con sede in India, a 6 importatori-operatori commerciali non collegati con sede nell'UE, a 11 fornitori di materie prime con sede nell'UE e a 23 utilizzatori nell’UE. Nessuna parte interessata ha completato e rispedito il questionario.

    (8)

    La Commissione ha inoltre inviato un questionario a 5 società rappresentanti l’industria comunitaria, scelte come campione rappresentativo dei produttori comunitari che hanno sostenuto la richiesta di riesame in previsione della scadenza, e ha chiesto informazioni a 11 produttori comunitari non compresi nel gruppo dei denunzianti. Tutte le 5 società del campione hanno risposto, a differenza dei produttori non denunzianti.

    (9)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e ai fini della determinazione dell'interesse comunitario. Visite di verifica sono state realizzate nelle sedi dei seguenti produttori comunitari:

    Bexco NV (Belgio),

    Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA — Cerfil (Portogallo),

    Companhia Industrial Têxtil, SA — Cordex (Portogallo),

    Companhia de Têxteis Sintéticos, SA — Cotesi (Portogallo),

    Cordoaria Oliveira, SA (Portogallo).

    C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (10)

    Il prodotto in esame è lo stesso prodotto che è stato oggetto dell'inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore sulle importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell’India («l’inchiesta originaria») e consiste di: spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro) nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altri poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro). Attualmente, il prodotto è classificabile ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19. Il prodotto in questione ha un’ampia gamma di applicazioni nei settori navali e industriali, in particolare negli ambiti della navigazione (strumenti di ormeggio) e dell’industria della pesca.

    2.   Prodotto simile

    (11)

    Come ha rivelato l’inchiesta precedente e come ha confermato l’inchiesta attuale, il prodotto in esame e le corde di fibre sintetiche prodotte e vendute dai produttori esportatori indiani sul mercato interno e quelle prodotte e vendute dai produttori comunitari nella Comunità sono da tutti i punti di vista identiche e condividono pertanto le stesse caratteristiche fisiche e chimiche essenziali. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, essi sono quindi considerati prodotti simili.

    (12)

    Una parte interessata ha sostenuto che le corde di fibre sintetiche prodotte e vendute dai produttori esportatori indiani e quelle prodotte dai produttori comunitari non sono identiche da tutti i punti di vista e che esistono differenze qualitative tra i due tipi di prodotto.

    (13)

    Il fatto che il prodotto in esame importato dall’India manifesti alcune differenze qualitative rispetto al prodotto fabbricato dall’industria comunitaria non esclude che i prodotti possano essere ritenuti «simili», nella misura in cui condividono le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base o sono quasi identici.

    (14)

    Inoltre, dall’inchiesta attuale, così come dall’inchiesta che si è conclusa con l’istituzione delle misure in vigore, è emerso che le corde di fibre sintetiche prodotte dall’industria comunitaria e quelle che vengono esportate dall’India competono sullo stesso mercato. L'argomentazione non è stata quindi accolta.

    D.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

    (15)

    Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, lo scopo dell’inchiesta è stato determinare la probabilità che la scadenza delle misure implichi la reiterazione del dumping. Poiché i produttori esportatori indiani non hanno collaborato, per tale inchiesta la Commissione ha utilizzato informazioni provenienti da altre fonti.

    1.   Osservazioni preliminari

    (16)

    Dei quattro produttori esportatori indiani citati nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, uno ha affermato, all'inizio dell'inchiesta, di non avere esportato nella Comunità il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. I servizi della Commissione hanno comunicato alla società l’obbligo di fornire le altre informazioni richieste nel questionario, che la società non ha però osservato. Anche una seconda società ha affermato di non avere esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, ma l'informazione è pervenuta oltre il termine previsto per l'invio del questionario. Una terza società ha affermato di non avere esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e di avere cessato l'attività, ragioni per le quali non ha risposto al questionario. Tutte le società in questione sono state debitamente informate che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, la mancata cooperazione implica che l'inchiesta si baserà sui dati disponibili.

    (17)

    Poiché nessuno dei produttori esportatori indiani ha risposto al questionario inviato dai servizi della Commissione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, sono stati utilizzati i dati disponibili, compresi quelli presentati dall'industria comunitaria nella richiesta di riesame in previsione della scadenza.

    (18)

    In seguito all'istituzione dei dazi antidumping nel 1998, le importazioni del prodotto in questione originarie dell'India sono diminuite fino a raggiungere livelli trascurabili. Durante il periodo dell'inchiesta, tali importazioni sono state pari a meno di 20 tonnellate all'anno, vale a dire a meno dello 0,1 % del consumo comunitario.

    (19)

    In mancanza di esportazioni significative verso il mercato comunitario, si è proceduto ad esaminare come potrebbero cambiare le importazioni di corde di fibre sintetiche originarie dell'India allo scadere delle misure. Tale analisi ha riguardato sia i prezzi all'esportazione sia il volume delle esportazioni.

    2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta

    (20)

    L'inchiesta originaria si è conclusa con l'istituzione di un margine di dumping del 53,0 % per la società che ha cooperato e di un margine dell’82,0 % per i restanti produttori esportatori. Per eliminare tali livelli di dumping nel periodo successivo all'istituzione delle misure originarie, sarebbe stato necessario aumentare significativamente i prezzi all'esportazione o diminuire il valore normale.

    (21)

    Nella maggior parte dei casi, nell'inchiesta originaria i valori normali sono stati calcolati sulla base dei prezzi, praticati sul mercato indiano, riferiti dalla società che ha cooperato. Le informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza indicano che tali prezzi sono diminuiti di un margine compreso tra il 10 % e il 20 % nei cinque anni successivi all'inchiesta originaria. In mancanza di cooperazione da parte degli esportatori indiani del prodotto in questione, si può quindi concludere che, nei cinque anni successivi all'inchiesta originaria, anche il valore normale sia diminuito di una percentuale simile.

    (22)

    Secondo le statistiche relative alle esportazioni dall'India, i prezzi medi delle esportazioni - provenienti dall’India e destinate a tutti i paesi - dei due gruppi di prodotto in esame, ovvero quelli classificabili alle sottovoci 5607 49 e 5607 50 del codice NC, sono diminuiti rispettivamente del 46 % e del 51 % tra il 1997/1998 e il 2002/2003. Nello stesso periodo, si possono osservare diminuzioni di prezzo analoghe in tutti i principali mercati destinatari delle esportazioni indiane considerati separatamente, per esempio in Norvegia e negli Stati Uniti. Poiché tali diminuzioni sono più pronunciate della diminuzione del valore normale di cui al considerando 21, è improbabile che la tendenza alle pratiche di dumping riscontrata nel periodo dell'inchiesta originaria si sia invertita. Inoltre, il valore normale indiano di alcuni tipi del prodotto in esame è risultato più alto, durante il periodo dell'inchiesta, dei prezzi praticati sul mercato dell'Unione europea nello stesso periodo. È pertanto probabile che, nel caso di ripresa delle esportazioni da parte degli esportatori indiane verso l'Unione europea, tali esportazioni avrebbero un prezzo inferiore al valore normale e risulterebbero quindi oggetto di dumping, almeno nel caso di alcuni tipi di prodotto in esame.

    (23)

    L’industria comunitaria ha presentato dati più dettagliati suddivisi per codice tariffario e relativi alle esportazioni indiane verso gli Stati Uniti e la Norvegia durante il periodo dell'inchiesta, che tengono conto delle differenze di prezzo e di valore normale tra i diversi tipi di corde di fibre sintetiche. Tali dati indicano che le esportazioni indiane verso i paesi terzi sono ancora oggetto di dumping, con margini che variano tra il 53,4 % e il 222,2 %.

    (24)

    In assenza di esportazioni e di cooperazione all'inchiesta da parte degli esportatori indiani del prodotto in esame, non è stato possibile determinare il livello di dumping durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, in base alla significativa diminuzione dei prezzi delle esportazioni indiane verso altri paesi terzi nei cinque anni successivi all’inchiesta originaria e alla diminuzione più contenuta dei prezzi interni registrata nello stesso periodo, si può ritenere che il livello di dumping del prodotto in esame esportato verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta avrebbe probabilmente raggiunto un livello superiore a quello riscontrato nell'inchiesta originaria.

    3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    a)   Vendite all’esportazione verso altri paesi (volume e prezzi) e prezzi sul mercato indiano

    (25)

    In generale, nei cinque anni successivi all'inchiesta originaria, le esportazioni indiane verso i paesi terzi sono aumentate. Secondo le statistiche sulle esportazioni indiane, il volume delle esportazioni dei prodotti classificabili alle sottovoci 5607 49 e 5607 50 del codice NC, la maggior parte delle quali è rappresentata dal prodotto in esame, sono aumentate, tra il 1997/1998 e il 2002/2003, del 104 %.

    (26)

    I prezzi all'esportazione praticati dall'India sui mercati dei paesi terzi sono più bassi dei prezzi dell'industria comunitaria di percentuali che variano tra il 17 % e il 61 %, dati che indicano che gli esportatori indiani avrebbero ottimi motivi per orientare le loro esportazioni verso il mercato comunitario, se le misure in vigore scadessero.

    b)   Capacità non utilizzata e investimenti

    (27)

    Per quanto riguarda la capacità di produzione, l’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta originaria ha leggermente aumentato la propria capacità negli ultimi cinque anni. Secondo alcune informazioni accessibili al pubblico, tuttavia, alcuni degli altri principali produttori indiani hanno aumentato la propria capacità di produzione in misura più significativa o intendono potenziarla in un futuro prossimo. Nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, l'industria comunitaria calcola che la capacità totale dei produttori indiani sia superiore alle 110 000 tonnellate, un valore di molto superiore all'attuale livello di produzione, che è di circa 40 000 tonnellate, e che rappresenta circa il 275 % del consumo comunitario. Considerata la mancanza di cooperazione da parte dei produttori indiani e di dati più attendibili, i dati disponibili sembrano indicare che i produttori indiani possono contare su elevati livelli di capacità non utilizzata e che è probabile che, se dovessero scadere le misure in vigore, vi sarebbe una ripresa delle esportazioni verso la Comunità.

    (28)

    La Commissione non dispone di informazioni su investimenti recenti o su progetti di investimento da parte degli esportatori indiani relativi alla capacità di produzione.

    c)   Pratiche di elusione e assorbimento verificatesi nel passato

    (29)

    L’industria comunitaria sostiene che, in concomitanza con il crollo delle esportazioni dei prodotti classificabili alla voce 5607 del codice NC («spago, corde e funi …») oggetto delle misure, sono nettamente aumentate, passando da 200 tonnellate a 800 tonnellate tra il 1997 e il 2002, le esportazioni dei prodotti classificabili alla voce 5609 del codice NC («Manufatti di … spago, corde e funi …»), mentre il loro prezzo medio è sceso da 2,51 EUR/kg a 1,58 EUR/kg. Gli articoli classificabili alla voce 5609 del codice NC sono prodotti dalle stesse industrie che fabbricano i prodotti soggetti alle misure e possono essere molto simili a tali prodotti, al punto da creare difficoltà in fase di classificazione e ispezione doganale. L'industria comunitaria ha fatto presente il problema alla Commissione e alle autorità doganali nazionali d'Italia e del Regno Unito. Alcuni casi di classificazione errata sono così stati confermati e le amministrazioni doganali dell'Unione europea hanno adottato alcune misure per evitare la possibilità di elusione delle misure antidumping in vigore.

    (30)

    Indipendentemente dal fatto che vi siano o meno stati casi di elusione, tale comportamento indica che i produttori esportatori indiani sono molto interessati ad entrare nel mercato comunitario.

    4.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping

    (31)

    In mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori indiani, i dati di cui dispone la Commissione indicano che le esportazioni verso i paesi terzi continuano ad essere oggetto di dumping e che i margini di dumping hanno raggiunto livelli più elevati rispetto a quelli emersi nell'inchiesta originaria. Il fatto che i prezzi medi all'esportazione siano diminuiti più velocemente del valore normale indica che il dumping praticato dagli esportatori indiani non è cessato dopo il 1997, ma che è addirittura aumentato sui mercati dei paesi terzi.

    (32)

    I dati che indicano che i produttori indiani nutrono un interesse strategico per il mercato europeo e l'elevata capacità di produzione non utilizzata di cui dispongono significano che, nel caso di assenza di misure, essi riprenderebbero con molta probabilità ad esportare in modo significativo verso la Comunità. Considerando i dati disponibili sulla politica dei prezzi praticata dagli esportatori indiani sui mercati dei paesi terzi, sulla diminuzione del valore normale e sul fatto che il valore normale di alcuni tipi del prodotto in esame è più alto dei prezzi praticati sul mercato dell'Unione europa, è altamente probabile che la ripresa delle esportazioni avverrebbe a prezzi di dumping. Si può pertanto concludere che la scadenza delle misure comporterebbe con tutta probabilità una reiterazione del dumping.

    E.   DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA E SELEZIONE DEL CAMPIONE

    (33)

    Dieci produttori comunitari a nome dei quali Eurocord ha presentato la richiesta di riesame in previsione della scadenza hanno collaborato all'inchiesta. Nel corso dell'inchiesta, è emerso che i dati forniti da un produttore comunitario erano inaffidabili; pertanto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la società è stata dichiarata società che non ha collaborato. Tale produttore comunitario è stato quindi escluso dalla definizione di industria comunitaria. Le altre nove società rappresentano il 53 % della produzione comunitaria di corde di fibre sintetiche nel periodo dell'inchiesta e costituiscono quindi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, l'industria comunitaria.

    (34)

    Considerato l'elevato numero di produttori comunitari che hanno appoggiato la richiesta di riesame in previsione della scadenza e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha deciso di condurre l'inchiesta utilizzando un campione di produttori comunitari. Il campione è stato selezionato in base al criterio della produzione e delle vendite rappresentative massime che potevano ragionevolmente essere analizzate nei tempi a disposizione.

    (35)

    Come risulta dal considerando 8, inizialmente sono state selezionate 5 società per il campione, in base ai dati sulla produzione e sui volumi di vendita presentati dopo l'apertura dell’inchiesta. Per le ragioni di cui al considerando 33, il produttore comunitario che è stato escluso dalla definizione di industria comunitaria è stato escluso anche dal campione. Le rimanenti 4 società selezionate per il campione rappresentano il 66 % della produzione e il 62 % delle vendite dell'industria comunitaria composta dalle nove società denunzianti di cui al considerando 33. Il campione definitivo è risultato composto dalle seguenti società con sede in Portogallo:

    Companhia Industrial de Cerdas Artificiais, SA («Cerfil»),

    Companhia Industrial Têxtil, SA («Cordex»),

    Companhia de Têxteis Sintéticos, SA («Cotesi»),

    Cordoaria Oliveira, SA.

    (36)

    Nell'inchiesta precedente, il campione, ugualmente selezionato in base alla produzione e ai volumi di vendita, era rappresentato da otto società. Ad eccezione della Cerfil, tutte le società di cui al considerando 35 rientravano nel campione dell'inchiesta precedente.

    F.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

    1.   Consumo nel mercato comunitario

    (37)

    Il consumo comunitario apparente di corde di fibre sintetiche è stato calcolato in base ai volumi di vendita dell'industria comunitaria e di altri produttori comunitari sul mercato comunitario sommati alle importazioni dall'India e da altri paesi terzi nella Comunità, utilizzando i dati forniti da Eurostat.

    (38)

    Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario apparente è diminuito del 9,4 %, passando da 39 825 tonnellate nel 2000 a 36 093 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. Una delle principali ragioni del calo del consumo è la diminuzione della domanda di corde di fibre sintetiche da parte dell'industria produttrice delle reti da pesca, a sua volta causata dalla riduzione dei contingenti di pesca nella Comunità, che, nel periodo considerato, hanno subito una graduale riduzione, passando dai 4,99 milioni di tonnellate del 2000 ai 4,12 milioni di tonnellate del 2003, pari ad una diminuzione del 17,4 %.

    2.   Importazioni dall'India

    (39)

    Dopo l'istituzione delle misure nel 1998, le importazioni originarie dell'India sono diminuite sostanzialmente e sono rimaste trascurabili, con una quota di mercato dello 0,1 %, per tutto il periodo considerato.

    3.   Importazioni da altri paesi terzi

    (40)

    Le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate in tutto il periodo considerato, con una crescita complessiva del 44 % (passando dalle 8 280 tonnellate del 2000 alle 11 893 delle periodo dell'inchiesta). A tali dati corrisponde un aumento della quota di mercato dal 20,8 % del 2000 al 33,0 % del periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta, i principali paesi esportatori sono stati alcuni paesi candidati all'adesione, Repubblica ceca, Polonia e Ungheria, seguiti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Tunisia. Nel periodo considerato, i prezzi medi praticati da tali paesi sono diminuiti passando da 3,3 EUR/kg a 2,8 EUR/kg.

    4.   Situazione dell'industria comunitaria

    (41)

    Dall'epoca dell'inchiesta originaria, diverse società denunzianti hanno cessato l’attività e chiuso, per esempio Ostend Stores (Belgio), Brindon Marine (UK), Irish Ropes (Irlanda), Lima (Portogallo) e Carlmark (Svezia).

    (42)

    Per le società del campione sono stati analizzati tutti gli indicatori di pregiudizio elencati nell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, alcuni di questi indicatori di pregiudizio (produzione, vendite, quota di mercato, occupazione e produttività), sono stati analizzati a livello di industria comunitaria e non solo a livello delle quattro società del campione.

    (43)

    Analogamente alla diminuzione del consumo comunitario, nel periodo considerato è diminuito anche il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, sebbene in misura meno significativa: il consumo comunitario è sceso del 9,4 % mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria è passato dalle 16 587 tonnellate del 2000 alle 15 457 tonnellate del periodo dell'inchiesta, diminuendo cioè del 6,8 %.

    (44)

    La produzione del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria è diminuita del 3,9 % nel periodo considerato, passando dalle 18 782 tonnellate del 2000 alle 18 053 tonnellate del periodo dell'inchiesta.

    (45)

    La diminuzione del consumo nella Comunità è stata maggiore della diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta e la quota di mercato dell'industria comunitaria è quindi leggermente aumentata, passando dal 41,6 % del 2000 al 42,8 % del periodo dell'inchiesta.

    (46)

    La situazione occupazionale dell'industria comunitaria è peggiorata nel periodo considerato: nel 2000 gli addetti erano 1 076, che sono diventati 992 nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, però, la produttività, calcolata come produzione annua per addetto è aumentata, passando da 17 454 kg a 18 194 kg.

    a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

    (47)

    La capacità di produzione è rimasta stabile nel periodo considerato, ma il volume della produzione delle società del campione è leggermente diminuito, dell’1,7 %, passando dalle 12 136 tonnellate del 2000 alle 11 928 tonnellate del periodo dell'inchiesta, provocando una leggera diminuzione dell'indice di utilizzazione degli impianti, che è passato dall’87 % del 2000 all'85 % del periodo dell'inchiesta.

    b)   Scorte

    (48)

    In generale, i produttori di corde di fibre sintetiche mantengono il livello delle scorte sotto il 10 % del volume di produzione in quanto la maggior parte del prodotto viene fabbricato su ordinazione. Tuttavia, nel periodo considerato, le scorte medie hanno registrato una tendenza negativa, aumentando del 18 % e passando dalle 853 tonnellate del 2000 alle 1 007 tonnellate del periodo dell'inchiesta.

    c)   Volume di vendita e quota di mercato

    (49)

    I volumi di vendita sono diminuiti del 7,5 %, passando dalle 10 484 tonnellate del 2000 alle 9 699 tonnellate del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come nel caso dei dati complessivi relativi all’industria comunitaria, la quota di mercato delle società del campione è aumentata leggermente, passando dal 26,3 % del 2000 al 26,9 % del periodo dell'inchiesta.

    d)   Prezzi di vendita, fattori che incidono sui prezzi della Comunità e redditività

    (50)

    I prezzi medi del prodotto simile venduto nella Comunità sono rimasti invariati al livello di 2,2 EUR/kg in tutto il periodo considerato. Nonostante la stabilità dei prezzi, il margine di profitto al lordo delle imposte è diminuito significativamente, passando dal 9,8 % del giro d'affari nel 2000 allo 0,7 % nel periodo dell'inchiesta, a causa soprattutto dell'aumento dei costi medi.

    (51)

    I principali fattori che hanno prodotto la stagnazione dei prezzi sono stati la diminuzione della domanda e l'impossibilità, causata dalla forte concorrenza sul mercato, di aumentare il livello dei prezzi fino al livello precedente all'istituzione, nel 1998, delle misure contro le esportazioni oggetto di dumping originarie dell'India.

    e)   Investimenti e capacità di reperire capitali

    (52)

    Nonostante l'andamento negativo degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerandi precedenti, gli investimenti sono aumentati del 118,4 %, passando dagli 809 432 EUR del 2000 ai 1 768 029 EUR del periodo dell'inchiesta. Le società del campione non hanno dichiarato di avere avuto difficoltà di accesso a nuovo capitale.

    f)   Utile sul capitale investito

    (53)

    Analogamente all'andamento negativo della redditività, anche l'utile sul capitale investito è diminuito, passando dal 12 % del 2000 al 3 % del periodo dell'inchiesta.

    g)   Flusso di cassa

    (54)

    Tra le caratteristiche di questo settore vanno segnalati l'alto grado di intensità di capitale e l'elevato deprezzamento, che hanno un’incidenza diretta sul flusso di cassa. Nel periodo considerato, il flusso di cassa è rimasto positivo, pur diminuendo da 4,66 milioni di EUR nel 2000 a 2,23 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta.

    h)   Occupazione, produttività e costo del lavoro

    (55)

    Come nel caso dell'industria comunitaria nel suo insieme, la situazione occupazionale è peggiorata anche per le quattro società del campione. L'occupazione è diminuita del 7,1 % e gli addetti sono passati da 747 nel 2000 a 694 nel periodo dell'inchiesta. La produttività per addetto è aumentata del 5,8 % nel periodo considerato, dato che va interpretato come risultato degli investimenti destinati, nel periodo considerato, a macchine per la produzione di corde ad alta tecnologia.

    (56)

    Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, il numero di addetti delle società del campione è diminuito, ma il costo del lavoro totale ha registrato una tendenza opposta, aumentando del 7,8 % e passando da 4,49 milioni di EUR a 4,84 milioni di EUR.

    (57)

    Poiché durante il periodo dell'inchiesta le importazioni del prodotto in esame originarie dell'India sono state trascurabili, non è stato possibile determinare il margine di dumping.

    (58)

    I servizi della Commissione hanno analizzato se l'industria comunitaria non fosse ancora in fase di recupero dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, concludendo che, alla luce dei diversi indicatori economici negativi relativi all'industria comunitaria e ai produttori comunitari del campione, è probabile che la situazione dell'industria comunitaria, sebbene in fase di leggero miglioramento, non abbia ancora pienamente superato gli effetti pregiudizievoli delle precedenti pratiche di dumping.

    (59)

    Nonostante il fatto che siano in vigore degli efficaci dazi antidumping sulle importazioni provenienti dall'India, l'industria comunitaria si trova ancora in una situazione vulnerabile, anche se alcuni indicatori rivelano un miglioramento rispetto alle conclusioni definitive dell'inchiesta originaria (redditività) ed altri mostrino una significativa evoluzione positiva (quote di mercato, investimenti e produttività).

    (60)

    Ad eccezione delle quote di mercato e degli investimenti, che sono aumentati, e la capacità di produzione, i prezzi medi e la capacità di raccogliere capitale, che sono rimasti stabili, tutti gli altri indicatori di pregiudizio rivelano una tendenza negativa. I fattori che sono stati analizzati per l'intera industria comunitaria e per le società del campione mostrano tendenze analoghe.

    (61)

    L'andamento negativo dell'industria non può, considerata l'efficacia dei dazi in vigore, essere attribuito alle importazioni provenienti dall'India. Al contrario, la fragile situazione finanziaria dell'industria comunitaria può essere attribuita a: i) il calo della domanda, che dipende principalmente dalla riduzione della flotta peschereccia e dei contingenti di pesca in Europa; ii) il notevole aumento delle importazioni provenienti dai paesi diversi dall'India (soprattutto dai paesi candidati all'adesione) e delle loro quota di mercato, che ha prodotto una perdita di volume di vendita da parte dell'industria comunitaria; iii) i prezzi che non hanno più raggiunto i livelli precedenti alle pratiche di dumping, a causa della forte concorrenza sul mercato che dipende dall'aumento delle importazioni provenienti dai paesi diversi dall'India e iv) la tendenza negativa dell'economia globale a partire dal 2001.

    (62)

    La redditività dell'industria comunitaria ha invece evidenziato un andamento meno positivo durante il periodo considerato dell'inchiesta originaria (da gennaio 1993 a maggio 1997) rispetto al periodo considerato del presente riesame, dato che indica un miglioramento relativo della situazione dell'industria comunitaria dopo l'istituzione dei dazi.

    (63)

    Per quanto riguarda la vitalità dell'industria comunitaria in generale, un elemento fondamentale è rappresentato dagli investimenti, che, nel periodo considerato, sono più che raddoppiati, a indicare che l'industria si considera ancora vitale. Inoltre, l'aumento di produttività e di quota di mercato dell'industria comunitaria dimostrano che, nonostante l’acerrima concorrenza degli altri paesi terzi, l'industria comunitaria è riuscita non solo a mantenere, ma anche a migliorare leggermente la propria posizione sul mercato interno.

    G.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

    (64)

    Per quanto riguarda l’effetto probabile sulla situazione dell'industria comunitaria della scadenza delle misure vigore, sono stati presi in considerazione numerosi fattori, in linea con quanto figura al considerando 31 e al considerando 32.

    (65)

    Come già indicato, in caso di scadenza delle misure antidumping, le pratiche di dumping relative alle importazioni del prodotto in esame provenienti dall'India riprenderebbero. In particolare, in caso di scadenza delle misure antidumping, i dati a disposizione indicano chiaramente che il volume delle importazioni oggetto di dumping nella Comunità aumenterebbe considerevolmente a causa dell'elevata capacità di produzione non utilizzata su cui possono contare i produttori indiani. Come indicato al considerando 27, i produttori esportatori indiani hanno una capacità di produzione non utilizzata di circa 70 000 tonnellate, pari a quasi il doppio delle dimensioni del mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta (36 093 tonnellate).

    (66)

    L'analisi delle esportazioni effettuate a prezzi ritenuti di dumping da parte degli esportatori indiani verso paesi terzi (Stati Uniti e Norvegia) indica chiaramente che i prezzi delle esportazioni indiane, se queste riprendessero a interessare la Comunità, sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Infatti, le statistiche ufficiali sugli scambi relative a Stati Uniti e Norvegia indicano che la media ponderata dei prezzi all'esportazione del prodotto in esame è di 1,73 EUR/kg nel caso delle esportazioni verso gli Stati Uniti e di 1,70 EUR/kg nel caso delle esportazioni verso la Norvegia. Tali prezzi medi sarebbero inferiori rispettivamente del 21 % e del 22 % ai prezzi medi praticati dall'industria comunitaria per lo stesso prodotto.

    (67)

    L'industria comunitaria versa ancora in una situazione difficile, in particolare per quanto riguarda la redditività, che ha registrato un netto miglioramento immediatamente dopo l'istituzione delle misure in esame, ma che è peggiorata in un secondo momento, per i motivi di cui al considerando 51.

    (68)

    Alla luce di quanto fin qui esposto, si conclude che, nel caso le misure scadessero, esiste la possibilità di reiterazione del pregiudizio, in quanto le importazioni del prodotto in esame provenienti dall'India riprenderebbero.

    H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1.   Osservazioni preliminari

    (69)

    Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se l'estensione delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all'interesse della Comunità. Tale analisi ha preso in considerazione tutti i diversi interessi implicati, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori e dei fornitori di materie prime del prodotto in esame.

    (70)

    Nell'inchiesta precedente, l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Il riesame attuale è volto a valutare se l'introduzione delle misure non abbia avuto una ripercussione negativa sull'interesse della Comunità.

    (71)

    Si è pertanto esaminato se, nonostante la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole dopo la scadenza delle misure, non esistano motivi validi e convincenti che inducano a ritenere che, nel caso in oggetto, la conferma delle misure in vigore sia contraria all'interesse della Comunità.

    2.   Interessi dell’industria comunitaria

    (72)

    Nonostante l’andamento negativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria durante il periodo considerato, quest'ultima è strutturalmente vitale, come dimostra il fatto che è stata in grado di mantenere la sua quota di mercato. Inoltre, l'industria comunitaria si considera vitale, come testimonia il netto aumento degli investimenti nel periodo considerato. Alla luce delle conclusioni relative alla situazione dell'industria comunitaria di cui al considerando 59 e al considerando 61, e in particolar modo del livello estremamente basso della redditività, e sulla base delle argomentazioni di cui al punto G, si conclude che, in assenza delle misure, l'industria comunitaria andrebbe incontro ad un peggioramento della sua situazione finanziaria. Considerati i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in questione provenienti dall'India previsti nell’eventualità di assenza di misure, l’industria comunitaria si troverebbe in una situazione rischiosa, che potrebbe comportare la diminuzione della quota di mercato e dei prezzi e un andamento della redditività analogo a quello riscontrato durante il periodo considerato dell’inchiesta originaria. Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure in vigore non è contrario all’interesse della Comunità.

    3.   Interesse degli altri produttori

    (73)

    La Commissione ha chiesto informazioni a 11 produttori comunitari non denunzianti, ma nessuno di questi ha risposto al questionario.

    (74)

    Sulla base delle quantità e dei prezzi probabili del prodotto in esame che verrebbe esportato dall'India verso la Comunità se le misure scadessero, anche i produttori non denunzianti del prodotto simile subirebbero un ridimensionamento della propria quota di mercato e un peggioramento della situazione economica.

    (75)

    Alla luce di tali considerazioni, e in mancanza di indicazioni contrarie, si conclude che la conferma delle misure non avrebbe ripercussioni negative sui produttori comunitari non denunzianti.

    4.   Interesse degli importatori operatori commerciali non collegati e dei fornitori di materie prime

    (76)

    La Commissione ha inviato il questionario a 6 importatori operatori commerciali non collegati e a 11 fornitori di materie prime.

    (77)

    Solo uno dei 6 importatori operatori commerciali non collegati, i cui acquisti del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta sono stati pari allo 0,07 % del consumo comunitario, ha presentato alcune argomentazioni contro la conferma dei dazi. Tuttavia, la società non ha fornito informazioni o elementi di prova in merito all'incidenza delle misure in vigore sulle sue attività, né ha fornito una valutazione adeguata della misura in cui la proroga dei dazi avrebbe un'incidenza negativa sulla sua posizione di importatore. Gli altri cinque importatori non collegati non hanno presentato né osservazioni né informazioni.

    (78)

    D'altra parte, un fornitore di materie prime si è dichiarato favorevole alla proroga delle misure.

    (79)

    Alla luce di tali fatti, si conclude che il mantenimento delle misure non avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori e operatori commerciali non collegati e sui fornitori di materie prime.

    5.   Interesse degli utilizzatori

    (80)

    La Commissione ha inviato il questionario a 23 utilizzatori del prodotto in esame, nella maggior parte esponenti delle industrie della pesca e della navigazione. Nessun utilizzatore ha risposto in maniera completa al questionario. Un utilizzatore si è dichiarato contrario al mantenimento delle misure, senza però motivare adeguatamente la propria posizione.

    (81)

    A causa dell'assenza quasi totale di cooperazione da parte degli utilizzatori e del fatto che l'incidenza dei dazi è trascurabile rispetto ai costi principali sostenuti dalle industrie utilizzatrici (deprezzamento delle imbarcazioni, carburante, assicurazioni, costo del lavoro e manutenzione), si conclude che il mantenimento delle misure non avrà un'incidenza negativa su tali utilizzatori.

    6.   Conclusioni

    (82)

    Gli effetti del mantenimento delle misure dovrebbero aiutare l'industria comunitaria a migliorare la propria redditività, con un conseguente effetto positivo sulla concorrenza sul mercato comunitario e con una conseguente riduzione della minaccia di nuove cessazioni di attività e riduzioni dei posti di lavoro. Gli effetti positivi dovrebbero inoltre aiutare i produttori comunitari a beneficiare in maniera completa degli investimenti realizzati negli ultimi anni e a continuare a sviluppare nuovi prodotti ad alta tecnologia destinati a nuove applicazioni più specializzate.

    (83)

    Alla luce di tali conclusioni sull'incidenza del mantenimento delle misure sulle diverse parti interessate che operano sul mercato comunitario, si conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse della Comunità.

    I.   MISURE ANTIDUMPING

    (84)

    Tutte le parti interessate sono state informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure in vigore nella loro forma attuale. Inoltre, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni, ma nessuna di esse ha presentato osservazioni tali da giustificare la modifica delle conclusioni.

    (85)

    Da quanto riportato sopra consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping istituiti con regolamento (CE) n. 1312/98 devono essere mantenuti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), intrecciati o no, nonché altre fibre sintetiche di nylon o di altri poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro) originari dell'India, classificabili ai codici NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

    Prodotti fabbricati da:

    Garware Wall Ropes Ltd: 53,0 % (codice addizionale TARIC 8755),

    altri produttori: 82,0 % (codice addizionale TARIC 8900).

    Articolo 2

    Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. J. DE GEUS


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 183 del 26.6.1998, pag. 1.

    (3)  GU C 240 del 5.10.2002, pag. 2.

    (4)  GU C 149 del 26.6.2003, pag. 12.


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