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Document 32004R0768

    Regolamento (CE) n. 768/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2004 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

    GU L 120 del 24.4.2004, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/768/oj

    32004R0768

    Regolamento (CE) n. 768/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2004 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

    Gazzetta ufficiale n. L 120 del 24/04/2004 pag. 0025 - 0025


    Regolamento (CE) n. 768/2004 della Commissione

    del 23 aprile 2004

    che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2004 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1),

    visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98(2), in particolare l'articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2004.

    (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 560/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna(3), ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2004.

    (3) I quantitativi per i quali sono stati chiesti dei diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 9, paragrafo 8 e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, occorre pertanto fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi chiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta fino a concorrenza dei quantitativi seguenti:

    - 23,3333 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0001,

    - 8,7387 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0003.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    (2) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).

    (3) GU L 89 del 26.3.2004, pag. 23.

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