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Document 32004R0684

    Regolamento (CE) n. 684/2004 della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 106 del 15.4.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/684/oj

    32004R0684

    Regolamento (CE) n. 684/2004 della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 15/04/2004 pag. 0006 - 0007


    Regolamento (CE) n. 684/2004 della Commissione

    del 13 aprile 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari(2), stabilisce i tenori massimi delle diossine presenti nei prodotti alimentari.

    (2) Dal 1o luglio 2002 sono applicabili detti tenori massimi. L'applicazione del testo ha rivelato la necessità di una chiarificazione della descrizione dei prodotti o dei componenti a cui vengono applicati.

    (3) I dati disponibili indicano che le uova da allevamento in libertà e all'aperto potrebbero contenere livelli superiori di diossina rispetto alle uova provenienti dall'allevamento in batteria. È opportuno prendere provvedimenti al fine di ridurre il tenore di diossine nelle uova da allevamento in libertà e all'aperto. Il periodo di transizione previsto per l'applicazione dei tenori massimi è scaduto il 1o gennaio 2004. Ora sembra che sia necessario disporre di un periodo di tempo maggiore per eseguire le indagini volte a definire le misure appropriate per ridurre i livelli di diossina nelle uova da allevamento in libertà e all'aperto, nonché per applicare i provvedimenti. È pertanto opportuno prorogare di un anno il periodo di transizione.

    (4) Nel frattempo è stata adottata la direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari(3).

    (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 466/2001.

    (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I, parte 5, del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

    1) Nella prima colonna, punto 5.1.2, il testo "Fegati e prodotti derivati" è sostituito da "Fegato e prodotti derivati provenienti da animali terrestri".

    2) Nella prima colonna, punto 5.2, la seguente frase è aggiunta alla nota 5: "Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il livello massimo si applica al pesce intero".

    3) Nella prima colonna, punto 5.4, nota 8 il testo "10 gennaio 2004" è sostituito da "1o gennaio 2005".

    4) Nella prima colonna, al punto 5.5 "Oli e grassi", secondo comma, il testo "Olio vegetale" è sostituito da "Oli e grassi vegetali".

    5) Nella terza e nella quarta colonna, punti da 5.1.1 a 5.5 il testo "direttiva 2001/.../CE" è sostituito da "direttiva 2002/69/CE(4)."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/2004 (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 11).

    (3) GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.

    (4) GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.

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