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Document 32004R0293

    Regolamento (CE) n. 293/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

    GU L 50 del 20.2.2004, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/293/oj

    32004R0293

    Regolamento (CE) n. 293/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

    Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/2004 pag. 0011 - 0011


    Regolamento (CE) n. 293/2004 della Commissione

    del 19 febbraio 2004

    concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina(1),

    visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre, 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(2),

    visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione del 15 febbraio 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000(3), in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro(4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

    (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

    (3) Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 per un quantitativo totale superiore al massimale di 1000 tonnellate previsto per il mese di febbraio.

    (4) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli di importazione presentate il 16 e il 17 febbraio 2004, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, sono accettate fino a concorrenza del 91,49 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 1000 tonnellate previsto per il mese di febbraio è raggiunto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'Agricoltura

    (1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

    (2) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

    (3) GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3.

    (4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

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