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Document 32004E0852

Posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

GU L 368 del 15.12.2004, p. 50–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, p. 264–267 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2010; abrogato da 32010D0656

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/852/oj

15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/50


POSIZIONE COMUNE 2004/852/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1572 (2004), in seguito denominata «UNSCR 1572 (2004)», che vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, in particolare aerei ed equipaggiamenti militari, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o non di detto territorio, nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo pertinenti ad attività militari.

(2)

Per attuare tali misure è opportuno altresì vietare il finanziamento o l'assistenza finanziaria pertinente ad attività militari.

(3)

L'UNSCR 1572 (2004) impone inoltre le misure per impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal comitato, istituito dal punto 14 di detta risoluzione («il comitato»), che costituiscono una minaccia per la pace e il processo di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio, in particolare quelle che impediscono l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d'Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all'odio e alla violenza e di tutti coloro indicati che violano le misure imposte ai sensi dell'embargo sulle armi, secondo quanto stabilito dal comitato.

(4)

L'UNSCR 1572 (2004) prevede inoltre che sia imposto un congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate dal comitato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dalle persone indicate dal comitato che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o a beneficio di dette persone o entità.

(5)

Il punto 19 dell'UNSCR 1572 (2004) prevede che le misure relative all'ingresso o al transito nel territorio degli Stati membri e al congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche entrino in vigore il 15 dicembre 2004 a meno che il Consiglio di sicurezza determini, anteriormente a tale data, che i firmatari degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III hanno attuato tutti gli impegni loro derivanti dall'accordo di Accra III e sono avviati verso la piena attuazione dell'accordo di Linas-Marcoussis.

(6)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha affermato che allo scopo di contribuire ulteriormente alla pace in Costa d'Avorio e di evitare la destabilizzazione della subregione, l'Unione europea continuerà a sostenere le iniziative adottate dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dall'Unione africana (UA).

(7)

Il Consiglio ha anche ribadito l'impegno forte dell'Unione europea a sostenere con ogni mezzo appropriato l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis ed Accra.

(8)

Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Ai fini della presente posizione comune, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza.

Articolo 2

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o non di detto territorio.

2.   Sono altresì vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Costa d'Avorio o destinati ad essere utilizzati in Costa d'Avorio;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Costa d'Avorio o destinati ad essere utilizzati in Costa d'Avorio.

Articolo 3

1.   L'articolo 2 non si applica:

a)

alle forniture e all'assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzate;

b)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE, dell'ONU, dell'Unione africana e dell'ECOWAS;

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale;

alla fornitura di assistenza tecnica e di formazione connesse a tale materiale,

purché siano stati autorizzati preventivamente dal comitato;

c)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale;

d)

alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica al comitato;

e)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas-Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione del comitato.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di tutte le persone indicate dal comitato che costituiscono una minaccia per la pace e il processo di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio, in particolare quelle che impediscono l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d'Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all'odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato.

L'elenco delle persone interessate figura in allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio e di stabilità nella regione, fissati nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate dal comitato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dalle persone indicate dal comitato che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità indicate dal comitato.

3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati;

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1572 e non vadano a vantaggio di una delle persone di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 4 e 5, che si applicano dal 15 dicembre 2004, a meno che il Consiglio decida altrimenti alla luce di quanto avrà stabilito il Consiglio di sicurezza sul soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 19 dell'UNSCR 1572 (2004).

Articolo 8

La presente azione comune si applica fino al 15 dicembre 2005. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 9

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 4

[Allegato da completare sulla scorta delle indicazioni del comitato di cui al punto 14 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite].


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