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Document 32004E0553

2004/553/PESC: Posizione comune 2004/553/PESC del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

GU L 246 del 20.7.2004, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 154–155 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/553/oj

20.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/32


POSIZIONE COMUNE 2004/553/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

In data 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (1), in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

In data 8 giugno 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1546 (2004), in cui è stata accolta favorevolmente la formazione in Iraq di un governo provvisorio sovrano che entro il 30 giugno 2004 avrebbe assunto pieni poteri e responsabilità di governo in Iraq ed è stato espresso compiacimento per il fatto che entro il 30 giugno 2004 avrebbe avuto termine l'occupazione dell'Iraq, l'autorità provvisoria della coalizione avrebbe cessato di esistere e l'Iraq avrebbe riaffermato la sua piena sovranità, la risoluzione sottolinea tuttavia l'importanza che tutti gli Stati rispettino i divieti in materia di vendita o fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso di cui alla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza ed alle successive pertinenti risoluzioni, compresa la risoluzione 1483 (2003), diversi dalle armi e dal materiale connesso richiesti dal governo iracheno o dalla forza multinazionale istituita ai sensi della risoluzione 1511 (2003), e rammenta altresì che agli Stati continua ad incombere l'obbligo di congelare e trasferire determinati fondi, beni e risorse economiche ai sensi della risoluzione 1483 (2003) e che gli Stati continuano ad essere soggetti ai divieti e agli obblighi riguardanti i prodotti di cui ai punti 8 e 12 della risoluzione 687 (1991) o le attività di cui al punto 3, lettera f) della risoluzione 707 (1991).

(3)

Il 28 giugno 2004 l'autorità provvisoria della coalizione ha cessato di esistere e l'Iraq ha riaffermato la sua piena sovranità.

(4)

Occorre pertanto modificare la posizione comune 2003/495/PESC.

(5)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 1 della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1.   È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di vendere, fornire, trasferire o esportare in Iraq armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.

2.   Fermi restando i divieti o gli obblighi che incombono agli Stati membri relativamente ai prodotti di cui ai punti 8 e 12 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza, del 3 aprile 1991, o alle attività di cui al punto 3, lettera f) della risoluzione 707 (1991) dello stesso Consiglio di sicurezza, del 15 agosto 1991, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e materiale connesso richiesti dal governo iracheno o dalla forza multinazionale istituita ai sensi della risoluzione 1511 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per gli scopi previsti dalla risoluzione 1546 (2004) dello stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.   La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso di cui al paragrafo 2 sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri.».

Articolo 2

L'articolo 5 della posizione comune 2003/495/PESC continua ad applicarsi, salvo il fatto che i privilegi e le immunità di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b) non si applicano riguardo alle sentenze passate in giudicato derivanti da obblighi contrattuali assunti dall'Iraq successivamente al 30 giugno 2004.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica dal 28 giugno 2004.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. DONNER


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/735/PESC (GU L 264 del 15.10.2003, pag.40).


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