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Document 32004E0493

    Posizione comune del Consiglio 2004/493/PESC, del 17 maggio 2004, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE

    GU L 181 del 18.5.2004, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 1–1 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/493/oj

    18.5.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 181/24


    POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2004/493/PESC

    del 17 maggio 2004

    che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (1) che concedeva loro permessi nazionali per un periodo massimo di 12 mesi.

    (2)

    Il 19 maggio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/366/PESC che modifica la posizione comune 2002/400/PESC (2) e la validità di tali permessi fino ad un periodo massimo di 24 mesi.

    (3)

    La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 6 mesi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    La posizione comune 2002/400/PESC è così modificata:

    1)

    all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2 fornisce ai palestinesi che accoglie un permesso nazionale di ingresso e di soggiorno nel suo territorio per un periodo massimo di 30 mesi.»

    ;

    2)

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Il Consiglio vigila sull'applicazione della presente posizione comune e procede ad una valutazione entro 29 mesi dall'adozione o, prima di tale scadenza, su richiesta di uno dei suoi membri.»

    .

    Articolo 2

    La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

    Articolo 3

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. COWEN


    (1)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.

    (2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 51.


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