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Document 32004E0493
Council Common Position 2004/493/CFSP of 17 May 2004 amending Common Position 2002/400/CFSP concerning the temporary reception by Member States of the European Union of certain Palestinians
Posizione comune del Consiglio 2004/493/PESC, del 17 maggio 2004, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE
Posizione comune del Consiglio 2004/493/PESC, del 17 maggio 2004, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE
GU L 181 del 18.5.2004, p. 24–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 1–1
(MT)
In force
18.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/24 |
POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2004/493/PESC
del 17 maggio 2004
che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (1) che concedeva loro permessi nazionali per un periodo massimo di 12 mesi. |
(2) |
Il 19 maggio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/366/PESC che modifica la posizione comune 2002/400/PESC (2) e la validità di tali permessi fino ad un periodo massimo di 24 mesi. |
(3) |
La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 6 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2002/400/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2 fornisce ai palestinesi che accoglie un permesso nazionale di ingresso e di soggiorno nel suo territorio per un periodo massimo di 30 mesi.» ; |
2) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Il Consiglio vigila sull'applicazione della presente posizione comune e procede ad una valutazione entro 29 mesi dall'adozione o, prima di tale scadenza, su richiesta di uno dei suoi membri.» . |
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
(1) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.
(2) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 51.