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Document 32004D0754
2004/754/EC: Council decision of 11 October 2004 on the conclusion by the European Community of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Tajikistan, of the other part
2004/754/CE: Decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2004 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra
2004/754/CE: Decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2004 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra
GU L 340 del 16.11.2004, p. 1–1
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 333M del 11.12.2008, pp. 147–149
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/754/oj
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16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 ottobre 2004
relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra
(2004/754/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
DECIDE:
Articolo 1
1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni unilaterali della Comunità e le dichiarazioni comuni.
2. Il testo dell'accordo, gli allegati, il protocollo e l'atto finale sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo interinale a nome della Comunità europea.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 37 dell'accordo a nome della Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
ACCORDO INTERINALE
sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra
La COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «LA COMUNITÀ»,
da una parte, e
la REPUBBLICA DI TAGIKISTAN
dall'altra,
CONSIDERANDO che il 16 dicembre 2003 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra;
CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione mira a rafforzare e ad ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
CONSIDERANDO che occorre sviluppare rapidamente le relazioni commerciali tra le parti;
CONSIDERANDO che a tal fine si devono applicare quanto prima, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali;
CONSIDERANDO che dette disposizioni dovrebbero quindi sostituire le disposizioni pertinenti dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;
CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione e che sia creato il comitato misto di cooperazione, il comitato misto istituito a norma dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti al comitato misto di cooperazione dall'accordo di partenariato e di cooperazione, necessari per applicare l'accordo interinale;
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
[APC Tagikistan: Titolo I]
Articolo 1
[APC Tagikistan: Articolo 2]
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono un elemento fondamentale del presente accordo.
Articolo 2
[APC Tagikistan: Articolo 3]
Le parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (in prosieguo «Stati indipendenti») mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
TITOLO II
SCAMBI DI MERCI
[APC Tagikistan: Titolo III]
Articolo 3
[APC Tagikistan: Articolo 7]
1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
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— |
i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione, |
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— |
le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo, |
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— |
le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate, |
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i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti, |
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— |
le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. |
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
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a) |
ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; |
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b) |
ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; |
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c) |
ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. |
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.
Articolo 4
[APC Tagikistan: Articolo 8]
1. Le parti convengono che il principio del libero transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte.
2. Si applicano fra le parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5, del GATT 1994.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.
Articolo 5
[APC Tagikistan: Articolo 9]
Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le parti, ciascuna parte concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
Articolo 6
[APC Tagikistan: Articolo 10]
1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 8, 11 e 12 del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 8, 11 e 12 del presente accordo.
Articolo 7
[APC Tagikistan: Articolo 11]
Le merci vengono commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato.
Articolo 8
[APC Tagikistan: Articolo 12]
1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle parti in quantitativi talmente grandi o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, fornisce al comitato misto, a norma del titolo IV, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.
3. Ove, in esito alle consultazioni, le parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il comitato misto, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.
4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o della relativa legislazione interna.
Articolo 9
[APC Tagikistan: Articolo 13]
Le parti si impegnano ad adeguare le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, in particolare la futura adesione della Repubblica di Tagikistan all'OMC. Il comitato misto può formulare raccomandazioni alle parti su questi adeguamenti; se le accettano, le parti possono procedere a detti adeguamenti mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.
Articolo 10
[APC Tagikistan: Articolo 14]
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 11
[APC Tagikistan: Articolo 15]
Gli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono disciplinati da un accordo bilaterale distinto. Alla scadenza di quest'ultimo, i prodotti tessili vengono integrati nel presente accordo.
Articolo 12
[APC Tagikistan: Articolo 16]
Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Tagikistan.
TITOLO III
PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
[APC Tagikistan: Titolo IV]
Articolo 13
[APC Tagikistan: Articolo 38, paragrafo 1]
Le parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Tagikistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo.
Articolo 14
[APC Tagikistan: Articolo 40, paragrafo 4]
Le parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sui loro scambi commerciali.
Articolo 15
[APC Tagikistan: Articolo 39, paragrafo 1]
Ai sensi delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica di Tagikistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.
Articolo 16
[APC Tagikistan: Articolo 42]
Cooperazione per gli scambi di beni e servizi
Le parti collaboreranno per garantire la conformità del commercio internazionale della Repubblica di Tagikistan alle norme dell'OMC. La Comunità fornirà alla Repubblica di Tagikistan assistenza tecnica a tal fine.
La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare la Repubblica di Tagikistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Ciò include:
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l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione, |
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— |
l'elaborazione della legislazione pertinente. |
Articolo 17
[APC Tagikistan: Articolo 45]
Commesse pubbliche
Le parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.
Articolo 18
[APC Tagikistan: Articolo 46]
Cooperazione in materia di standard e di valutazione della conformità
1. Le parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di metrologia, standard e valutazione della conformità, nonché per agevolare il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti tagiki.
2. A tal fine, le parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:
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promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate in tali settori, |
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favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità, |
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mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità. |
Articolo 19
[APC Tagikistan: Articolo 50]
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione in questo settore si prefigge il perseguimento della riforma agraria e della riforma delle strutture agricole, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Tagikistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti tagiki, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di migliorare l'approvvigionamento alimentare e sviluppare le imprese agroalimentari, nonché le trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli. Le parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme tagike alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.
Articolo 20
[APC Tagikistan: Articolo 63]
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Tagikistan a quello della Comunità.
2. La cooperazione comprende in particolare:
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gli scambi di informazioni, |
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il miglioramento dei metodi di lavoro, |
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l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico, |
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la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci, |
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il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane, |
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l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. |
Si fornirà all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Articolo 21
[APC Tagikistan: Articolo 64]
Cooperazione statistica
La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma socioeconomica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Tagikistan.
In particolare, le parti cooperano al fine di:
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adeguare il sistema statistico tagiko ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali, |
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— |
scambiare informazioni statistiche, |
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— |
fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. |
A tal fine, la Comunità fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
[APC Tagikistan: Titolo XI]
Articolo 22
Il comitato misto creato dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche svolgerà le funzioni assegnategli dal presente accordo fintantoché non sarà stato costituito il comitato di cooperazione di cui all'articolo 77 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.
Articolo 23
Nei casi previsti dall'accordo, il comitato misto può formulare raccomandazioni per il conseguimento dei suoi obiettivi.
Esso elabora le raccomandazioni previo accordo tra le parti.
Articolo 24
[APC Tagikistan: Articolo 81]
Nell'esaminare le questioni sollevate nell'ambito del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca ad un articolo di uno degli accordi che costituiscono l'OMC, il comitato misto tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell'OMC.
Articolo 25
[APC Tagikistan: Articolo 85]
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti:
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incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali e di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Tagikistan, |
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convengono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo, |
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— |
raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti, |
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— |
incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata il 10 giugno 1958 a New York. |
Articolo 26
[APC Tagikistan: Articolo 86]
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di prendere, entro i limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le misure:
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a) |
che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; |
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b) |
inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; |
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c) |
che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; |
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d) |
che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo dei prodotti e delle tecnologie industriali a duplice uso. |
Articolo 27
[APC Tagikistan: Articolo 87]
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
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— |
le misure applicate dalla Repubblica di Tagikistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese, |
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— |
le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Tagikistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini tagiki o tra società o imprese tagike. |
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 28
[APC Tagikistan: Articolo 88]
1. Ciascuna parte può adire il comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il comitato misto può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.
Il comitato misto designa un terzo conciliatore.
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti.
Articolo 29
[APC Tagikistan: Articolo 89]
Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 8, 28 e 33.
Il comitato misto può stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.
Articolo 30
[APC Tagikistan: Articolo 90]
Il trattamento riservato alla Repubblica di Tagikistan a norma del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
Articolo 31
[APC Tagikistan: Articolo 92]
Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.
Articolo 32
1. Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 16 dicembre 2003.
2. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
Articolo 33
[APC Tagikistan: Articolo 94]
1. Le parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia venuta meno ad uno degli obblighi previsti dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al comitato misto.
Articolo 34
[APC Tagikistan: Articolo 95]
Gli allegati I e II e il protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 35
[APC Tagikistan: Articolo 97]
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Tagikistan.
Articolo 36
[APC Tagikistan: Articolo 99]
L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 37
Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.
A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra il Tagikistan e la Comunità, l'articolo 2, l'articolo 3, tranne il quarto trattino, e gli articoli 4-16 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
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Allegato I: |
Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 [articolo 7, paragrafo 3, dell'APC con il Tagikistan]. |
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Allegato II: |
Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 15 [articolo 39, paragrafo 1, dell'APC con il Tagikistan]. |
Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.
ALLEGATO I
Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan alla Comunità di Stati indipendenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 [articolo 7, paragrafo 3, dell'APC con il Tagikistan]
1.
Repubblica di Bielorussia, Repubblica di Kazakistan, Repubblica di Kirghizistan, Federazione russa: non si applicano dazi doganali.
2.
Le merci trasportate in conformità di accordi in materia di cooperazione industriale con i paesi della CSI non sono tassabili.
3.
Il certificato di conformità per la produzione in serie, sulla base del quale viene rilasciato il certificato nazionale di conformità, è riconosciuto in tutti i paesi della CSI.
4.
Esiste uno speciale sistema di pagamenti correnti con tutti i paesi della CSI.
5.
Vigono speciali condizioni in materia di transito per tutti i paesi della CSI.
ALLEGATO II
Convenzioni sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 15 [articolo 39, paragrafo 1, dell'APC con il Tagikistan]
1.
L'articolo 15 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:|
— |
convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), |
|
— |
protocollo relativo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989), |
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— |
convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991). |
2.
Il comitato misto può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali dell'articolo 15. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3.
Le parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:|
— |
convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); |
|
— |
trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984), |
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— |
convenzione riveduta di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979), |
|
— |
trattato sul diritto dei marchi (Ginevra 1994). |
4.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Tagikistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
5.
Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.
PROTOCOLLO
relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
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a) |
«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti; |
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b) |
«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; |
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c) |
«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; |
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d) |
«dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; |
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e) |
«operazioni contrarie alla legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale. |
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
Articolo 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
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a) |
se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; |
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b) |
se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. |
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
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a) |
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; |
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b) |
i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; |
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c) |
le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; |
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d) |
i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati o possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale. |
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici nazionali, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:
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attività che sono o che sembrano contrarie alla normativa doganale e che possono interessare un'altra parte contraente, |
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nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale, |
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merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale, |
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— |
persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale, |
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mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale. |
Articolo 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per:
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consegnare tutti i documenti, |
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notificare tutte le decisioni |
provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
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a) |
l'autorità richiedente che presenta la domanda; |
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b) |
la misura richiesta; |
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c) |
l'oggetto e il motivo della domanda; |
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d) |
le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; |
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e) |
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; |
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f) |
una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte. |
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.
4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Articolo 7
Espletamento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata rivolta dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.
Articolo 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
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a) |
pregiudicare la sovranità della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; |
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b) |
pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; |
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c) |
violare un segreto industriale, commerciale o professionale. |
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.
3. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Articolo 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce.
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 13
Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
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non pregiudicano gli obblighi imposti alle parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali, |
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sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, |
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non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunità. |
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato misto istituito all'articolo 22 del presente accordo.
ATTO FINALE
I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità»,
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA DI TAGIKISTAN,
dall'altra,
riuniti a Lussemburgo l'11 ottobre 2004, per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, in appresso denominato «accordo», hanno adottato i testi seguenti:
l'accordo interinale, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo:
protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.
I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Tagikistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e allegati al presente atto finale:
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Dichiarazione comune relativa ai dati personali. |
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Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 [APC Tagikistan: Articolo 13] dell'accordo. |
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Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 [APC Tagikistan: Articolo 94] dell'accordo. |
I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Tagikistan hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere allegato al presente atto finale:
scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan in relazione allo stabilimento delle società.
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI DATI PERSONALI
Nell'applicare l'accordo, le parti sono consapevoli della necessità di tutelare adeguatamente i privati cittadini per quanto riguarda l'elaborazione e la libera circolazione dei dati personali.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9
[APC Tagikistan: Articolo 13]
Fintanto che la Repubblica di Tagikistan non sarà entrata a far parte dell'OMC, le parti si consulteranno in seno al comitato misto sulle politiche tariffarie all'importazione della Repubblica di Tagikistan, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 33
[APC Tagikistan: Articolo 94]
1.
Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti decidono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 33 [APC Tagikistan: Articolo 94] dell'accordo s'intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:|
a) |
in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; |
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b) |
nell'inosservanza degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 1 [APC Tagikistan: Articolo 2]. |
2.
Le parti convengono che per «misure del caso» ai sensi dell'articolo 33 [APC Tagikistan: Articolo 94] s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 33 [APC Tagikistan: Articolo 94], l'altra parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.
SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e la Repubblica di Tagikistan sullo stabilimento delle società
A. Lettera del governo della Repubblica di Tagikistan
Signor ...,
Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 16 dicembre 2003.
Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Tagikistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Tagikistan.
Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Tagikistan non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società tagike o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.
Voglia accettare, sig. ..., l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica di Tagikistan
B. Lettera della Comunità europea
Signor ...,
La ringrazio della Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 16.12.2003.
Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Tagikistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Tagikistan.
Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Tagikistan non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società tagike o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.»
Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera.
Voglia accettare, sig. ..., l'espressione della mia profonda stima.
A nome della Comunità europea