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Document 32004D0516
2004/516/EC:Council Decision of 14 June 2004 amending Decision 98/20/EC authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2004/516/CE:Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, che modifica la decisione 98/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
2004/516/CE:Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, che modifica la decisione 98/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
GU L 221 del 22.6.2004, p. 17–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 72–72
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
22.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2004
che modifica la decisione 98/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2004/516/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27 (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. |
(2) |
Con lettera registrata dal segretariato generale della Commissione il 26 novembre 2003, il governo dei Paesi Bassi ha chiesto una proroga della decisione 98/20/CE (2) che lo autorizza ad applicare misure speciali all’industria della confezione. |
(3) |
Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta dei Paesi Bassi il 14 gennaio 2004. |
(4) |
La decisione 98/20/CE ha autorizzato il regno dei Paesi Bassi ad introdurre nell’industria della confezione un sistema per trasferire l’obbligo di versamento dell'IVA alle autorità fiscali dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale). |
(5) |
Queste misure costituiscono un modo efficace per lottare contro le frodi in un settore in cui la riscossione dell'IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. |
(6) |
Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, in cui la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione delle numerose deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri alcune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci. La comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 prende nuovamente in considerazione questa soluzione di compromesso. |
(7) |
La misura richiesta va considerata innanzitutto e soprattutto un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione fiscale nell'industria della confezione. |
(8) |
Il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe essere autorizzato a prorogare la deroga in questione fino al 31 dicembre 2006. |
(9) |
La deroga in questione non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale. |
(10) |
Per garantire la continuità giuridica la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2004, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 98/20/CE è modificata come segue:
— |
all'articolo 1 la data del «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006». |
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2004.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).
(2) GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2000/435/CE (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24).