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Document 32004D0516

2004/516/CE:Decisione del Consiglio, del 14 giugno 2004, che modifica la decisione 98/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

GU L 221 del 22.6.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 72–72 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/516/oj

22.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2004

che modifica la decisione 98/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/516/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27 (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2)

Con lettera registrata dal segretariato generale della Commissione il 26 novembre 2003, il governo dei Paesi Bassi ha chiesto una proroga della decisione 98/20/CE (2) che lo autorizza ad applicare misure speciali all’industria della confezione.

(3)

Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta dei Paesi Bassi il 14 gennaio 2004.

(4)

La decisione 98/20/CE ha autorizzato il regno dei Paesi Bassi ad introdurre nell’industria della confezione un sistema per trasferire l’obbligo di versamento dell'IVA alle autorità fiscali dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

(5)

Queste misure costituiscono un modo efficace per lottare contro le frodi in un settore in cui la riscossione dell'IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori.

(6)

Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, in cui la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione delle numerose deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri alcune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci. La comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 prende nuovamente in considerazione questa soluzione di compromesso.

(7)

La misura richiesta va considerata innanzitutto e soprattutto un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione fiscale nell'industria della confezione.

(8)

Il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe essere autorizzato a prorogare la deroga in questione fino al 31 dicembre 2006.

(9)

La deroga in questione non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

(10)

Per garantire la continuità giuridica la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/20/CE è modificata come segue:

all'articolo 1 la data del «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2004.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. COWEN


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

(2)  GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16. Decisione modificata dalla decisione 2000/435/CE (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24).


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