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Document 32004D0476R(01)

    Rettifica della decisione 2004/476/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l’appendice B dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003 per includere nell’elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in Lettonia (GU L 160 del 30.4.2004)

    GU L 212 del 12.6.2004, p. 50–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/476/corrigendum/2004-06-12/oj

    12.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 212/50


    Rettifica della decisione 2004/476/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l'appendice B dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in Lettonia

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 30 aprile 2004 )

    La decisione 2004/476/CE si legge come segue: 

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2004

    che modifica l'appendice B dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in Lettonia

    [notificata con il numero C(2004) 1737]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/476/CE)

    LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2, lettera a) dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i requisiti strutturali di cui all'allegato V, capitolo I e all'allegato VII, capitolo I del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), non si applicano agli stabilimenti della Lettonia elencati nell'appendice B dell'allegato VIII dell'atto di adesione fino al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto di determinate condizioni.

    (2)

    Gli stabilimenti sopra menzionati possono manipolare, trasformare e immagazzinare soltanto materiali di categoria 3 come definiti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Esso dispone in particolare i requisiti strutturali da applicare negli stabilimenti che trattano materiali di categoria 3.

    (4)

    In Lettonia, sei stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale incontrano delle difficoltà a conformarsi entro il 1o maggio 2004 ai requisiti strutturali stabiliti nell'allegato V, capitolo I, e nell'allegato VII, capitolo I del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    (5)

    Di conseguenza, questi sei stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento così da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

    (6)

    I sei stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo limitato ed hanno ricevuto il parere favorevole del Servizio alimentare e veterinario della Lettonia per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.

    (7)

    Per la Lettonia sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.

    (8)

    Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Lettonia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare a questi sei stabilimenti un periodo transitorio.

    (9)

    Tenuto conto della fase avanzata di ammodernamento dei sei stabilimenti, il periodo transitorio deve essere limitato al 31 dicembre 2004.

    (10)

    Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli stabilimenti che figurano nell'allegato della presente decisione sono aggiunti all'appendice B di cui al capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2, dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003.

    2.   Agli stabilimenti che figurano nell'allegato si applicano le norme previste al capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2, dell'allegato VIII dell'atto di adesione.

    3.   Gli stabilimenti di cui all'allegato sono soggetti a misure transitorie con riguardo al regolamento (CE) n. 1774/2002 fino alla data indicata per ciascuno stabilimento.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    ALLEGATO

    Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in regime di transizione

    N.

    Numero di riconoscimento veterinario

    Nome e indirizzo dello stabilimento

    Categoria di materiale autorizzato al trattamento

    Data di conformità

    Categoria 3

    1.

    018409

    Balticovo,

    Holding company

    Iecavas parish, Bauskas district,

    LV - 3913

    x

    31.12.2004

    2.

    018675

    GP Adazi,

    Holding company

    Adazu parish,

    Rigas district,

    LV - 2164

    x

    31.12.2004

    3.

    D18728

    R- Soft Razotajs LTD

    «Abava», Pures parish,

    Tukuma district,

    LV - 3124

    x

    31.12.2004

    4.

    018674

    Putnu fabrika ”Kekava”

    Holding company

    Kekavas parish,

    Rigas district

    LV - 2123

    x

    31.12.2004

    5.

    018191

    Saldus galas kombinats LTD

    Saldus parish,

    Saldus district,

    LV - 3862

    x

    31.12.2004

    6.

    019196

    Lielzeltini LTD

    Ceraukstes parish,

    Bauskas district,

    LV - 3908

    x

    31.12.2004


    (1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).


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