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Document 32004D0385R(01)

Rettifica della decisione 2004/385/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Ungheria nel periodo precedente l'adesione (GU L 144 del 30.4.2004)

GU L 199 del 7.6.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/385/corrigendum/2004-06-07/oj

7.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/38


Rettifica della decisione 2004/385/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Ungheria nel periodo precedente l'adesione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/385/CE va letta come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2004

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Ungheria nel periodo precedente l'adesione

(2004/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Ungheria (di seguito «Sapard») è stato approvato con la decisione della Commissione del 18 ottobre 2000 (3), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione, del 25 febbraio 2004, conformemente all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

(2)

Il 1o marzo 2001, il governo dell'Ungheria e la Commissione, a nome della Comunità europea, hanno firmato la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata da ultimo dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2003, firmata il 28 luglio 2003 ed entrata definitivamente in vigore il 22 dicembre 2003.

(3)

L'Agenzia per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (di seguito «RDA»), istituzione pubblica con statuto giuridico, facente capo al ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, è stata designata dalle autorità competenti ungheresi come responsabile per l'attuazione di alcune misure di Sapard. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è stato designato come responsabile per gli aspetti finanziari nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard.

(4)

In base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2002/927/CE, del 26 novembre 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Ungheria nel periodo precedente l'adesione (4), relativamente ad alcune misure previste nel Sapard.

(5)

La Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla misura 1305 «Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale» e la misura 1306 «Sviluppo e diversificazione delle attività economiche al fine di offrire attività plurime e fonti alternative di reddito» (di seguito «la misura 1305 e la misura 1306»), come previsto da Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tali misure, l'Ungheria ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (5), nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

(6)

È pertanto opportuno derogare al requisito di approvazione ex ante previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e, per quanto concerne la misura 1305 e la misura 1306, affidare all'ARDA e al fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata in Ungheria.

(7)

Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura 1305 e alla misura 1306 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard all'ARDA e al fondo nazionale, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

(8)

Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'ARDA e al fondo nazionale.

(9)

Il 2 aprile 2004 le autorità ungheresi hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese in conformità all'articolo 4, paragrafo 1 della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. La Commissione è pertanto invitata ad adottare una decisione al riguardo,

DECIDE:

Articolo 1

Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 1305 e 1306 da parte dell'Ungheria, viene fatta deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.

Articolo 2

La gestione del Sapard è affidata in via provvisoria:

1.

all'ARDA, facente capo al ministero ungherese dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con sede in Alkotmány út 29, V distretto, Budapest, per quanto riguarda l'attuazione della misura 1305 e della misura 1306, quali definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione C(2000) 2738 def. della Commissione il 18 ottobre 2000, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione adottata il 25 febbraio 2004.

2.

al fondo nazionale del ministero ungherese delle Finanze, con sede in József Nádor tér 2-4, V distretto, Budapest, per i compiti finanziari da svolgere nel quadro dell'attuazione della misura 1305 e della misura 1306 del programma Sapard in Ungheria.

Articolo 3

Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della presente decisione o, se più tardi, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati, qualora tale data sia il 18 ottobre 2000, purché in ogni caso non siano state pagate dall'ARDA prima della data della presente decisione.

Articolo 4

Fatta salva qualsiasi decisione di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dall'Ungheria con lettera del 2 aprile 2004, protocollata alla Commissione con il n. AGR A 11682 del 6 aprile 2004.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).

(3)  C(2000) 2738 def.

(4)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 51.

(5)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14).


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