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Document 32004D0226

2004/226/CE: Decisione della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 654]

GU L 68 del 6.3.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/226/oj

32004D0226

2004/226/CE: Decisione della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 654]

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 06/03/2004 pag. 0036 - 0037


Decisione della Commissione

del 4 marzo 2004

che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 654]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/226/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio(2) è stata modificata in modo sostanziale(3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2) Gli animali della specie bovina destinati agli scambi intracomunitari devono, per quanto riguarda la brucellosi bovina, provenire da un allevamento dichiarato ufficialmente indenne dalla brucellosi bovina e devono inoltre essere sottoposti, entro trenta giorni dalla spedizione, a test di sieroagglutinazione o ad altro test approvato, dopo l'adozione dei relativi protocolli, secondo la procedura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(3) Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 64/432/CEE, la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 17 e sulla base del parere del comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica, aggiorna e, se necessario, modifica gli allegati B, C e D, capitolo II, al fine di adeguarli agli sviluppi della ricerca scientifica.

(4) La Commissione ha ricevuto la relazione finale del comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali concernente l'adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica(4).

(5) In tale relazione, il comitato scientifico raccomanda l'uso preferenziale dei test di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), del test di fissazione del complemento e dei test all'antigene di Brucella tamponato, per la ricerca di anticorpi della brucellosi bovina sulla base, tra l'altro, di campioni di sangue prelevati da singoli bovini. Le procedure raccomandate sono conformi alle norme fissate dal Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), terza edizione, 1996, riconosciute a livello internazionale.

(6) Nell'agosto 2001 l'OIE ha pubblicato la quarta edizione del suddetto manuale, che contiene alcune modifiche della descrizione delle prove per la brucellosi.

(7) Si è reso quindi necessario modificare l'allegato C della direttiva 64/432/CEE per definire, ai fini della sorveglianza e degli scambi intracomunitari, procedure d'analisi quanto più possibile conformi alle norme dell'OIE, ma anche per tener conto del parere del comitato scientifico e dei laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri che collaborano nell'ambito della rete dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi dell'Unione europea.

(8) Ai fini della certificazione, è opportuno riconoscere i risultati dei test ELISA, del test di fissazione del complemento e dei test all'antigene di Brucella tamponato per la ricerca della brucellosi, a condizione che i test siano stati realizzati, in maniera conforme ai protocolli approvati, usando campioni di sangue prelevati da bovini identificati individualmente entro un periodo di trenta giorni precedente la certificazione dell'idoneità degli animali agli scambi intracomunitari.

(9) Pertanto, in attesa dell'adeguamento dell'allegato tecnico D, capitolo II, conformemente all'articolo 16 della direttiva 64/432/CEE, i test ELISA, quali sono descritti nella relazione del comitato scientifico, e il test di fissazione del complemento e i test all'antigene di Brucella tamponato, quali sono specificati nell'allegato C della stessa direttiva, devono essere autorizzati per la ricerca della brucellosi ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e al certificato sanitario di cui all'allegato F, modello 1.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono autorizzate ai fini della certificazione la prova di fissazione del complemento, le prove con antigene Brucella tamponato e le prove ELISA realizzate in conformità alle disposizioni di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 2

Qualora, per le finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, venga usato uno dei test di cui all'articolo 1 della presente decisione, esso va specificato nella colonna "Test" delle tabelle di cui al punto 3, secondo trattino, e al punto 5 della sezione A dell'allegato F, modello 1 (certificato sanitario), della direttiva 64/432/CEE.

Articolo 3

La decisione 2000/330/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 535/2002 (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22).

(3) Cfr. allegato I.

(4) Doc. SANCO/B3/R10/1999.

ALLEGATO I

Decisione abrogata e relativa modificazione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

>SPAZIO PER TABELLA>

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