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Document 32003R2228

    Regolamento (CE) n. 2228/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia

    GU L 339 del 24.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2228/oj

    32003R2228

    Regolamento (CE) n. 2228/2003 del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia

    Gazzetta ufficiale n. L 339 del 24/12/2003 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) n. 2228/2003 del Consiglio

    del 22 dicembre 2003

    che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato "il regolamento base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    1. Misure in vigore

    (1) Il 10 maggio 2001, con regolamento (CE) n. 901/2001(2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Russia. Il dazio era in forma di dazio variabile basato su un prezzo minimo all'importazione (in seguito denominato "MIP").

    2. Apertura

    (2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha annunciato con un avviso(3) pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in seguito denominato "avviso di apertura") l'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di urea originaria della Russia a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base.

    (3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore, attualmente un MIP, in quanto non opera una distinzione tra vendite a parti collegate e vendite a parti indipendenti, o tra le prime vendite alla Comunità e le vendite successive e appare ormai evidente che ciò può causare dei problemi a livello di applicazione. Di conseguenza, le misure vigenti non risultavano sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

    3. Inchiesta

    (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

    (5) Un'associazione di produttori comunitari, un'associazione di importatori, due associazioni di utilizzatori, un utilizzatore e una società che rappresentava dieci tra importatori, operatori commerciali e utilizzatori italiani hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

    (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare l'adeguatezza delle misure in vigore.

    B. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

    (7) L'avvio di un riesame intermedio è stato motivato dalla necessità di limitare il rischio di elusione dei dazi. Quest'ultima può verificarsi in diverse circostanze. Quando gli esportatori attualmente soggetti alle misure che istituiscono un MIP, esportano verso la Comunità, essi possono fatturare le merci ad un prezzo superiore al MIP e compensare poi tale prezzo dopo la presentazione della dichiarazione in dogana mediante un accordo con gli importatori. Tale procedura può rendere inefficace il MIP, perché essa implica che il prodotto in questione continui ad essere esportato nella Comunità ad un prezzo inferiore al MIP. Pertanto, può verificarsi che i successivi prezzi di rivendita nella Comunità impediscano alle misure di raggiungere lo scopo voluto, vale a dire eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Il rischio sostanziale di manipolazione dei prezzi quando i dazi assumono la forma di un MIP è stato posto in evidenza dalla Corte dei conti europea nella relazione annuale del 2000(4). Per far fronte a tale problema si è previsto inizialmente di sostituire il MIP con un dazio ad valorem.

    (8) Sebbene generalmente il dazio ad valorem sia considerato come uno strumento più adeguato per evitare il rischio di una manipolazione dei prezzi, si è ritenuto che nelle circostanze specifiche del caso in questione tale rischio sia estremamente limitato, dal momento che, per un lungo periodo, i prezzi all'importazione sono stati al di sopra del MIP. Pertanto, gli esportatori non avrebbero avuto alcun motivo di manipolare i prezzi come descritto nel considerando 7 per rimanere competitivi. Ciò ha trovato conferma anche nelle osservazioni formulate dalle parti interessate che, ad eccezione dell'associazione di produttori comunitari, hanno ritenuto che la misura non avrebbe dovuto essere modificata nella sua forma.

    (9) L'associazione di produttori comunitari riteneva che un dazio specifico sarebbe stato più adeguato per evitare il rischio di una manipolazione dei prezzi e che un dazio ad valorem sarebbe stato più efficace di un MIP. È stato tuttavia stabilito che nelle circostanze specifiche del caso in questione il rischio di una manipolazione dei prezzi è estremamente ridotto. Ciononostante, qualora dovesse cambiare la situazione del mercato dell'urea e venisse dimostrato alla Commissione che tale cambiamento aumenta il rischio di una manipolazione dei prezzi, potranno essere adottate le misure del caso. Nel frattempo, la Commissione seguirà con particolare attenzione i prezzi all'importazione dell'urea originaria della Russia e richiama l'attenzione delle autorità doganali su tale questione.

    (10) Si conclude pertanto che, a causa delle circostanze particolari e molto specifiche del caso in oggetto, attualmente non vi è alcun motivo di modificare la forma delle misure riguardanti le importazioni di urea originaria della Russia e che l'attuale riesame intermedio parziale dovrebbe essere chiuso senza modificare le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 901/2001,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia, avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifiche del dazio antidumping in vigore.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

    Per il Consiglio

    La Presidente

    A. Matteoli

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

    (2) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11.

    (3) GU C 140 del 13.6.2002, pag. 5.

    (4) GU C 359 del 15.12.2001, pag. 1, paragrafi 1.31 e 1.35.

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