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Document 32003R2212

Regolamento (CE) n. 2212/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno

GU L 332 del 19.12.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2212/oj

32003R2212

Regolamento (CE) n. 2212/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 19/12/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 2212/2003 del Consiglio

del 17 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia(1),

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(2) ("regolamento di base"),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 778/2003 del 6 maggio 2003(3) il Consiglio ha modificato, tra gli altri, i regolamenti (CE) n. 584/96 e (CE) n. 763/2000 relativamente alle misure antidumping applicabili ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e a quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno. Scopo del regolamento era di prevedere disposizioni per il caso in cui tali importazioni fossero assoggettate anche al pagamento di un dazio di salvaguardia, come quello istituito con il regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione del 27 settembre 2002 che istituisce misure di salvaguardia definite nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio(4).

(2) In tali circostanze, se il dazio antidumping è inferiore o corrisponde al dazio di salvaguardia, si considera opportuno non riscuotere il dazio antidumping. Se invece il dazio antidumping è maggiore del dazio di salvaguardia, si considera opportuno riscuotere solamente la parte di dazio antidumping eccedente l'importo del dazio di salvaguardia.

(3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite con i regolamenti (CE) n. 584/96 e (CE) n. 763/2000 sono state prorogate dal regolamento (CE) n. 964/2003(5). Tuttavia, quest'ultimo regolamento non contiene disposizioni come quelle descritte al considerando 2 applicabili nel caso in cui le importazioni siano assoggettate anche al pagamento di un dazio di salvaguardia.

(4) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 964/2003 deve essere modificato in modo che preveda il caso in cui le importazioni siano assoggettate anche al pagamento di un dazio di salvaguardia, così come i regolamenti (CE) n. 584/96 e (CE) n. 763/2000 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 778/2003.

(5) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato retroattivamente dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 964/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 964/2003 è così modificato:

a) all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame originarie della Thailandia siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione(6), le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

>SPAZIO PER TABELLA>"

b) all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"2. Fatto salvo il paragrafo 1, ad eccezione degli accessori prodotti dalle citate Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd e Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, qualora le importazioni di accessori spedite da Taiwan siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 7 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(3) GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1.

(4) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

(5) GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

(6) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

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