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Document 32003R2156
Commission Regulation (EC) No 2156/2003 of 10 December 2003 on the issue of import licences for high-quality fresh, chilled or frozen beef and veal
Regolamento (CE) n. 2156/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
Regolamento (CE) n. 2156/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
GU L 324 del 11.12.2003, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2156/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 11/12/2003 pag. 0016 - 0016
Regolamento (CE) n. 2156/2003 della Commissione del 10 dicembre 2003 relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003(2), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004. (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 dicembre 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente. 2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2004 possono essere presentate domande di titoli per 6079,339 t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. (2) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.