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Document 32003R2001
Commission Regulation (EC) No 2001/2003 of 13 November 2003 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the import of maize issued in Regulation (EC) No 1620/2003
Regolamento (CE) n. 2001/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003
Regolamento (CE) n. 2001/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003
GU L 296 del 14.11.2003, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2001/2003 della Commissione, del 13 novembre 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 14/11/2003 pag. 0018 - 0018
Regolamento (CE) n. 2001/2003 della Commissione del 13 novembre 2003 relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1620/2003 della Commissione(3). (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(5), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 7 al 13 novembre 2003 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1. (3) GU L 231 del 17.9.2003, pag. 6. (4) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. (5) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.