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Document 32003R1498
Commission Regulation (EC) No 1498/2003 of 26 August 2003 on the opening of additional quotas for imports into the Community in quota year 2004 of certain textile products originating in certain third countries having participated in trade fairs organised in the Community in November 2003
Regolamento (CE) n. 1498/2003 della Commissione, del 26 agosto 2003, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante l'anno di contingentamento 2004, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi che hanno partecipato alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità nel novembre 2003
Regolamento (CE) n. 1498/2003 della Commissione, del 26 agosto 2003, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante l'anno di contingentamento 2004, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi che hanno partecipato alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità nel novembre 2003
GU L 215 del 27.8.2003, p. 85–87
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In force
Regolamento (CE) n. 1498/2003 della Commissione, del 26 agosto 2003, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante l'anno di contingentamento 2004, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi che hanno partecipato alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità nel novembre 2003
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 27/08/2003 pag. 0085 - 0087
Regolamento (CE) n. 1498/2003 della Commissione del 26 agosto 2003 relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante l'anno di contingentamento 2004, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi che hanno partecipato alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità nel novembre 2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003(2), in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue: (1) Se necessario possono essere aperti, in circostanze particolari, contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93. La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione delle fiere commerciali del 2003. (2) Per alcuni paesi terzi sono già stati aperti in passato contingenti supplementari in occasione di fiere commerciali. (3) L'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato ai prodotti presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita, certificati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera. (4) Onde evitare un uso eccessivo di tali contingenti supplementari, è opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e di informare la Commissione, dopo la chiusura della fiera, dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati. (5) È opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali vengono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che disciplinano le importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, escluse le disposizioni relative alla flessibilità. (6) Le domande di autorizzazioni di importazione devono essere corredate del contratto firmato nel corso della fiera, certificato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera. (7) Per evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione deve riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine a decorrere dal 1o gennaio 2004 compreso. (8) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di usufruirne quanto prima. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato "Tessili", HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93 sono aperti per l'anno di contingentamento 2004, relativamente alle fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel novembre 2003, i contingenti supplementari indicati in allegato. Articolo 2 1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati dai paesi esportatori alla fiera e ai quantitativi fissati nel contratto di vendita, certificati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera. 2. Le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera si accertano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato. 3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, a decorrere dal 1o gennaio 2004 compreso, i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera. Le informazioni vengono suddivise per paese fornitore e per categoria. Articolo 3 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, escluso l'articolo 7. 2. Le autorizzazioni d'importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nella casella n. 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione e corredata dell'originale del contratto certificato di cui all'articolo 2. 3. Le autorizzazioni d'importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine dal 1o gennaio 2004 in poi. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (2) GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1. ALLEGATO Contingenti supplementari per la fiera commerciale di Berlino del 13 e 14 novembre 2003 [La designazione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93] >SPAZIO PER TABELLA>