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Document 32003R1459

    Regolamento (CE) n. 1459/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    GU L 208 del 19.8.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1459/oj

    32003R1459

    Regolamento (CE) n. 1459/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 19/08/2003 pag. 0011 - 0011


    Regolamento (CE) n. 1459/2003 della Commissione

    del 18 agosto 2003

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002(4), ha fissato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi.

    (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

    (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione(5), stabilisce i criteri cui devono rispondere i prodotti per poter beneficiare del prezzo minimo e del pagamento dell'aiuto.

    (4) Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2003/04.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 2003/04:

    a) il prezzo minimo di cui all'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati;

    b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 264,83 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

    (3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

    (4) GU L 206 del 4.8.2002, pag. 4.

    (5) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.

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