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Document 32003R1459
Commission Regulation (EC) No 1459/2003 of 18 August 2003 fixing, for the marketing year 2003/2004, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
Regolamento (CE) n. 1459/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi
Regolamento (CE) n. 1459/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi
GU L 208 del 19.8.2003, p. 11–11
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No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2004
Regolamento (CE) n. 1459/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 19/08/2003 pag. 0011 - 0011
Regolamento (CE) n. 1459/2003 della Commissione del 18 agosto 2003 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002(4), ha fissato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi. (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96. (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione(5), stabilisce i criteri cui devono rispondere i prodotti per poter beneficiare del prezzo minimo e del pagamento dell'aiuto. (4) Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2003/04. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 2003/04: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati; b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 264,83 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9. (3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16. (4) GU L 206 del 4.8.2002, pag. 4. (5) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.