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Document 32003R1430

    Regolamento (CE) n. 1430/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero

    GU L 203 del 12.8.2003, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1430/oj

    32003R1430

    Regolamento (CE) n. 1430/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 12/08/2003 pag. 0015 - 0015


    Regolamento (CE) n. 1430/2003 della Commissione

    dell'11 agosto 2003

    recante, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, secondo e terzo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, che le perdite risultanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte, entro il limite di taluni massimali, tramite contributi alla produzione riscossi sulle produzioni di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B.

    (2) Il suddetto regolamento prevede all'articolo 15, paragrafo 5, che, quando esiste il rischio di non poter coprire la perdita globale prevedibile della campagna di commercializzazione in corso con l'introito del contributo alla produzione di base e del contributo B, a causa dei rispettivi massimali stabiliti al 2 % e al 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, la percentuale massima per il contributo B è modificata nella misura necessaria a coprire la perdita globale, senza comunque superare il 37,5 %.

    (3) In base ai dati previsionali attualmente disponibili, l'introito, prima della revisione, dei contributi da riscuotere per la campagna di commercializzazione 2003/2004 rischia di essere inferiore all'importo corrispondente al prodotto delle eccedenze esportabili e della perdita media. Per detta campagna di commercializzazione, è pertanto necessario portare l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco.

    (4) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce il prezzo minimo delle barbabietole B a 32,42 EUR/t, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo regolamento che prevede la corrispondente modifica del prezzo delle barbabietole B in caso di revisione dell'importo massimo del contributo B.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'importo massimo del contributo B cui all'articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

    Articolo 2

    Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il prezzo minimo delle barbabietole B di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento, a 28,84 EUR/t.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

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