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Document 32003R1337

    Regolamento (CE) n. 1337/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

    GU L 187 del 26.7.2003, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1337/oj

    32003R1337

    Regolamento (CE) n. 1337/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2003 pag. 0026 - 0026


    Regolamento (CE) n. 1337/2003 della Commissione

    del 25 luglio 2003

    che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2003(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2003.

    (2) Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

    a) 51,7282 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2003, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;

    b) 6,8393 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'Agricoltura

    (1) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

    (2) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 18.

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