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Document 32003R1307
Commission Regulation (EC) No 1307/2003 of 23 July 2003 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in July 2003 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania
Regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania
Regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania
GU L 185 del 24.7.2003, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 24/07/2003 pag. 0016 - 0016
Regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione del 23 luglio 2003 che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Polonia e l'Ungheria(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue: Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia e dell'Ungheria devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2003 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura: a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari della Slovacchia e della Repubblica ceca; b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 originari della Romania; c) 0,32866 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia; d) 87,02202 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari dell'Ungheria. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. (2) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44.