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Document 32003R1307

Regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

GU L 185 del 24.7.2003, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1307/oj

32003R1307

Regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 24/07/2003 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione

del 23 luglio 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Polonia e l'Ungheria(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2003. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia e dell'Ungheria devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2003 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari della Slovacchia e della Repubblica ceca;

b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 originari della Romania;

c) 0,32866 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia;

d) 87,02202 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari dell'Ungheria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

(2) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44.

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