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Document 32003R1295

Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004

GU L 183 del 22.7.2003, pp. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1295/oj

32003R1295

Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 22/07/2003 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio

del 15 luglio 2003

recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La Carta olimpica dispone che i membri della famiglia olimpica abbiano il "diritto di entrare" nel paese della città organizzatrice dei Giochi olimpici su semplice presentazione del tesserino di accreditamento olimpico e del passaporto o altro documento di viaggio ufficiale, senza che siano richieste altre procedure o formalità oltre a quelle per il rilascio del tesserino di accreditamento.

(2) Le organizzazioni responsabili selezionano e propongono le persone che potrebbero partecipare alle Olimpiadi o alle Paraolimpiadi in qualità di membri della famiglia olimpica, secondo le modalità di accreditamento decise dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.

(3) Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilascia il tesserino di accreditamento ai membri della famiglia olimpica. Dato che le Olimpiadi sono un possibile obiettivo di attentati terroristici, i tesserini di accreditamento sono documenti contenenti elementi di sicurezza molto efficaci che danno accesso ai luoghi specifici in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici.

(4) Paese organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici di Atene 2004, la Grecia è il primo Stato membro che applica integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen nel cui territorio si terrà una siffatta manifestazione.

(5) Per permettere l'organizzazione dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2004 in Grecia nel rispetto degli obblighi che discendono dalla Carta olimpica, la Comunità dovrebbe dotarsi di una normativa recante agevolazioni ai membri della famiglia olimpica in materia di rilascio dei visti.

(6) È pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2004, per i membri della famiglia olimpica cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo(3).

(7) È altresì opportuno limitare il campo di applicazione di questa deroga alle disposizioni dell'acquis relative alla presentazione della domanda, al rilascio e alla forma del visto. Occorrerebbe inoltre adeguare le modalità di controllo alle frontiere esterne, per quanto necessario per tener conto degli adattamenti apportati al regime dei visti.

(8) Le domande di visto per i membri della famiglia olimpica che partecipano alle Olimpiadi o alle Paraolimpiadi del 2004 sono introdotte dalle organizzazioni responsabili presso il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, contestualmente alla domanda di accreditamento. Nel modulo per la domanda di accreditamento devono figurare i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza). Queste domande sono trasmesse ai servizi greci competenti per il rilascio dei visti.

(9) Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dei membri della famiglia olimpica di presentare una domanda individuale di visto conformemente all'acquis comunitario.

(10) In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si dovrebbero applicare le pertinenti disposizioni dell'acquis comunitario in materia di visti o di controllo alle frontiere esterne dell'Unione. In particolare, le disposizioni del presente regolamento in materia di rilascio dei visti non si applicano ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ma che sono titolari di permesso di soggiorno o autorizzazione di soggiorno provvisorio, rilasciati da uno Stato membro che applica integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen.

(11) Il regime di deroga istituito dal presente regolamento dovrebbe essere valutato alla luce dell'esperienza della sua applicazione pratica. È pertanto opportuno prevedere una valutazione da tenersi dopo le Olimpiadi e le Paraolimpiadi del 2004 per verificare l'efficacia concreta di tale regime nell'ottica dell'eventuale organizzazione dei Giochi olimpici da parte di altri Stati membri che applicano anch'essi integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen.

(12) In virtù del principio della proporzionalità, è necessario e opportuno disporre la deroga temporanea introdotta dal presente regolamento a talune norme comunitarie per conseguire l'obiettivo fondamentale di agevolare il rilascio del visto ai membri della famiglia olimpica. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito a norma dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(4), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo(5).

(15) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa il Regno Unito ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(6). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(16) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa l'Irlanda ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(7). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(17) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche recanti deroga temporanea a talune norme dell'acquis di Schengen in materia di procedure per la domanda e il rilascio del visto nonché per il modello uniforme di visto per i membri della famiglia olimpica per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2004.

Salvo dette disposizioni specifiche, si applicano le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di procedure per la domanda e il rilascio di visto uniforme.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "organizzazioni responsabili" per quanto riguarda le misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004, le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare, al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004, degli elenchi di membri della famiglia olimpica per il rilascio dei tesserini di accreditamento ai Giochi;

2) "membro della famiglia olimpica", qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei Comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, i quadri superiori, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia autorizzata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004 a partecipare alle Olimpiadi o alle Paraolimpiadi del 2004;

3) "tesserini di accreditamento olimpico", rilasciati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004 a norma dell'articolo 16 della legge greca 3103/2003, uno dei due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e l'altro per i Giochi paraolimpici, che recano la foto del titolare, stabiliscono l'identità del membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgeranno le competizioni e le altre manifestazioni previste per la durata dei Giochi;

4) "durata dei Giochi olimpici e paraolimpici", il periodo che va dal 13 luglio al 29 settembre 2004 per i Giochi olimpici estivi 2004, e dal 18 agosto al 29 ottobre 2004 per i Giochi paraolimpici autunnali del 2004;

5) "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004", il comitato costituito a norma dell'articolo 2 della legge greca 2598/1998 per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici di Atene del 2004, che decide l'accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;

6) "servizi competenti per il rilascio dei visti", i servizi preposti dalla Grecia all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

CAPO II RILASCIO DEL VISTO

Articolo 3

Condizioni

Può essere concesso un visto ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

a) sia designata da un'organizzazione responsabile e accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004 a partecipare alle Olimpiadi o alle Paraolimpiadi del 2004;

b) sia in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne, di cui all'articolo 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in seguito denominata la "convenzione di Schengen");

c) non sia segnalata ai fini della non ammissione;

d) non sia considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1. Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004, l'organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda per il tesserino di accreditamento olimpico per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per dette persone selezionate soggette all'obbligo del visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001.

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme con le domande per il tesserino di accreditamento olimpico, al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004 secondo la procedura da questo stabilita.

3. È presentata una sola domanda di visto per partecipante ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004.

4. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004 trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme con le copie delle domande per il rilascio del tesserino di accreditamento olimpico sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

Articolo 5

Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 3.

2. È rilasciato un visto di tipo uniforme per soggiorni di breve durata, con ingressi multipli, fino a novanta (90) giorni per la durata dei Giochi olimpici o paraolimpici.

3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, lettere c) e d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto a validità territoriale limitata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Schengen.

Articolo 6

Forma del visto

1. Il visto consta di due numeri apposti sul tesserino di accreditamento olimpico. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera "C". In caso di visto a validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere "GR". Il secondo numero è il numero del passaporto dell'interessato.

2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004 i numeri dei visti per il rilascio dei tesserini di accreditamento.

Articolo 7

Concessione gratuita del visto

I servizi competenti per il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per il trattamento della domanda e il rilascio del visto.

CAPO III ALTRI ASPETTI

Articolo 8

Revoca del visto

Se l'elenco delle persone designate per partecipare ai Giochi olimpici o paraolimpici del 2004 è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici del 2004 affinché sia revocato il tesserino di accreditamento delle persone radiate. Il Comitato organizzatore ne informa i servizi competenti per il rilascio dei visti notificando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti revocano il visto delle persone radiate, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 9

Controllo alle frontiere esterne

1. All'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, i controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano a verificare la conformità con le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Per tutta la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici:

a) i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del passaporto dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;

b) quando un membro della famiglia olimpica sia stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Schengen.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

Articolo 10

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Entro quattro mesi dalla chiusura dei Giochi paraolimpici, la Grecia riferisce alla Commissione sui vari aspetti dell'attuazione del presente regolamento.

In base a tale relazione e alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine, la Commissione valuta il funzionamento del regime di deroga alle procedure per il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica istituito dal presente regolamento, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale valutazione. La Commissione elabora tale relazione di valutazione con sufficiente tempestività perché le autorità italiane responsabili dell'organizzazione dei giochi olimpici invernali che avranno luogo a Torino nel 2006 possano tener conto dell'esperienza maturata nel corso dei giochi olimpici e paraolimpici di Atene.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Tremonti

(1) Proposta dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10).

(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(7) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

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