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Document 32003R0960

Regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India

GU L 138 del 5.6.2003, p. 1–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/960/oj

32003R0960

Regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 05/06/2003 pag. 0001 - 0025


Regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio

del 2 giugno 2003

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato "il regolamento base"), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Presente procedimento

(1) Il 17 maggio 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di compact disc registrabili (in seguito denominato "CD-R") originari dell'India e ha avviato un'inchiesta.

(2) L'apertura di un procedimento antidumping parallelo relativo alle importazioni dei medesimi prodotti originari dello stesso paese è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3).

(3) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nell'aprile 2002 dal comitato dei produttori europei di CD-R (in seguito denominato "CECMA") per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di CD-R. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni per il prodotto in esame e di un conseguente grave pregiudizio, i quali sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti e gli altri produttori comunitari noti, il produttore esportatore, l'associazione di importatori e di utilizzatori notoriamente interessata e i rappresentanti dell'India. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Il governo indiano, l'unico produttore esportatore in India durante il periodo dell'inchiesta, nonché il denunziante e altri produttori, importatori, fornitori e l'associazione dei consumatori della Comunità, hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(6) Alcune parti hanno asserito che i produttori comunitari denunzianti non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio e che l'apertura dell'inchiesta risultava ingiustificata. A tale riguardo, va osservato che erano rispettate le condizioni per l'apertura, in particolare le soglie stabilite dall'articolo 10, paragrafo 8 - rispettivamente del 25 % e del 50 % - e che, pertanto, l'apertura dell'inchiesta era giustificata.

(7) È stato affermato che uno dei produttori comunitari denunzianti non avrebbe dovuto essere preso in considerazione per determinare la rappresentatività dei denunzianti, in quanto tale società avrebbe perso il diritto di fabbricare il prodotto in esame per motivi legati ai diritti di proprietà intellettuale.

(8) Va osservato che la società in questione, di fatto, ha fabbricato e venduto il prodotto in esame sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta e ha collaborato all'inchiesta. Il semplice fatto che tale produttore fosse coinvolto in un procedimento legale non comporta automaticamente la sua esclusione dalla definizione di industria comunitaria. Inoltre, si è riscontrato che la società si è appellata contro la decisione della Corte secondo la quale avrebbe perso la propria licenza. Poiché non è stata adottata alcuna decisione definitiva, non è stato assolutamente possibile concludere che il produttore avesse definitivamente perso il diritto di produrre CD-R. Pertanto, l'affermazione è stata respinta.

(9) Per mezzo di questionari inviati a tutte le parti note, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. La Commissione ha effettuato al riguardo delle visite di verifica presso la sede del governo indiano a Nuova Delhi, nonché delle seguenti società:

a) Produttore esportatore indiano

- Moser Baer India Ltd, Nuova Delhi, India;

b) Produttori comunitari

- Computer Support Italcard SRL, Milano, Italia,

- C.D.A Datenträger Albrechts GmbH, Albrechts, Germania,

- CPO Magnetic Products BV, Oosterhout, Paesi Bassi,

- Fuji Magnetics GmbH, Kleve, Germania,

- Mitsui Advanced Media SA, Ensisheim, Francia,

- MPO Media SAS, Averton, Francia,

- TDK Recording Media Europe SA, Bascharage, Lussemburgo,

- Prime Disc Technologies GmbH, Wiesbaden, Germania,

- IMAG Optical Storage Ltd, Limerick, Irlanda,

- Multimedia Info-Tech Ltd, Belfast, Irlanda del Nord,

c) Fornitori comunitari

- Bayer AG, Leverkusen, Germania,

- Steag Hamatech, Sternenfels, Germania.

(10) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2001 e il 31 marzo 2002 (in seguito denominato "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e la fine del periodo dell'inchiesta (in seguito denominato "il periodo in esame").

2. Misure provvisorie

(11) Vista la necessità di esaminare ulteriormente alcuni aspetti della sovvenzione, non sono stati istituiti dazi compensativi provvisori sui CD-R originari dell'India.

3. Procedimento successivo

(12) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le proprie osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state debitamente modificate.

4. Misure in vigore nei confronti delle importazioni di CD-R originari di Taiwan

(13) Nel giugno del 2002, con il regolamento (CE) n. 1050/2002(4), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(14) Il prodotto in esame è lo stesso di cui al procedimento antidumping nei confronti di Taiwan, vale a dire i compact disc registrabili (CD-R), attualmente classificabili al codice NC ex 8523 90 00.

(15) Un CD-R è un disco di policarbonato ricoperto da uno strato di sostanza colorante, da uno strato di materiale riflettente quale oro o argento e da uno strato protettivo. Poiché è possibile registrare su tale tipo di disco una sola volta, esso viene denominato "WORM" (Write Once Read Many). Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali o musica. La registrazione avviene esponendo lo strato di colorante ad un raggio laser infrarosso all'interno di un registratore di CD-R (masterizzatore).

I CD-R si possono distinguere in base al tipo di dati in essi contenuti (CD-R per dati e CD-R musicali), alla capacità di memorizzazione, allo strato di materiale riflettente (principalmente argento) e in base al fatto se il CD-R sia o no stampato.

Il prodotto viene inoltre venduto in diverse qualità ed è presentato sul mercato con diversi tipi di imballaggio, dei quali i più diffusi sono i contenitori per CD normali o sottili contenenti un CD-R, le "pile" da 10 a 100 CD-R su un perno e imballati in plastica termocontrattile, le scatole metalliche contenenti da 10 a 100 CD-R, le buste contenenti un CD-R imballato nel cellofan, o le bustine (pochette) di cartone o di carta, ecc.

Il fatto che gli usi specifici e la qualità dei vari tipi di CD-R venduti possano differire non comporta differenze significative nelle caratteristiche fisiche e tecniche di base dei diversi tipi di prodotto. Ai fini della presente inchiesta essi sono pertanto considerati come un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(16) Dall'inchiesta è emerso che i CD-R fabbricati e venduti sul mercato interno dell'India presentano caratteristiche fisiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato da tale paese nella Comunità. Analogamente, i CD-R fabbricati dai produttori comunitari denunzianti nonché da altri produttori comunitari e venduti sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato dal paese in questione nella Comunità.

(17) Di conseguenza, i CD-R venduti sul mercato interno dell'India ed esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti nella Comunità sono considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento base.

C. SOVVENZIONI

1. Introduzione

(18) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i sistemi seguenti, i quali avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni all'esportazione:

i) - Sistema dell'esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption - ITE).

ii) - Sistema delle Zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones - EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units - EOU).

(19) Oltre a questi due sistemi, il denunziante ne elenca altri tre: il credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB), l'esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - EPCG) e il sistema di licenze preliminari (Advance Licence Scheme) presentandoli come possibile fonte di sovvenzioni per i produttori esportatori indiani di CD-R. Tuttavia, l'inchiesta ha accertato che in India vi è un solo produttore esportatore di CD-R, il quale gestisce un'unità orientata all'esportazione (EOU). Questo produttore esportatore ha offerto piena collaborazione all'inchiesta e non si è avvalso di altri sistemi al di fuori di quelli elencati al considerando 16. In pratica, tale società non ha bisogno di ricorrere ad altri sistemi, poiché ottiene gli stessi vantaggi nell'ambito del sistema EOU. Di conseguenza, gli altri tre sistemi menzionati dal denunziante non sono stati esaminati ulteriormente nel seguito dell'inchiesta.

Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito (ITE) si basa sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

Il sistema EPZ/EOU in vigore si basa sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (in seguito denominata "legge sul commercio estero"). La legge sul commercio estero (sezione 5) autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alle politiche in materia di esportazione e importazione. Dette comunicazioni sono riassunte nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati annualmente. Nella fattispecie, il documento di politica in materia di esportazione e importazione attinente al periodo dell'inchiesta è il piano quinquennale relativo al periodo compreso tra il 1o aprile 1997 e il 31 marzo 2002. Inoltre, le autorità indiane hanno altresì definito le procedure che disciplinano la politica del commercio estero dell'India nel "Manuale di procedura in materia di esportazione e importazione 1.4.1997-31.3.2002" (volume 1).

Esenzione dall'imposta sul reddito (ITES)

a) Base giuridica

(20) La legge in materia di imposta sul reddito del 1961 costituisce la base giuridica del sistema in oggetto. Detta legge, modificata annualmente dalla legge finanziaria, stabilisce le basi per la riscossione delle imposte e per le diverse esenzioni/detrazioni che possono essere richieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese figurano quelle di cui alle sezioni 10 A, 10 B e 80 HHC della legge, le quali prevedono un'esenzione dall'imposta sul reddito per i proventi delle esportazioni.

b) Ammissibilità

(21) L'esenzione a norma della sezione 10 A può essere chiesta dalle imprese situate nelle zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ). L'esenzione a norma della sezione 10 B può essere chiesta dalle unità orientate all'esportazione (EOU). Infine, l'esenzione a norma della sezione 80 HHC può essere chiesta da qualsiasi impresa esportatrice di beni.

c) Attuazione pratica

(22) Per beneficiare delle detrazioni/esenzioni summenzionate, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione fiscale alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1o aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione fiscale entro e non oltre il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi. Una società può chiedere soltanto una delle detrazioni previste dalle tre sezioni summenzionate.

d) Conclusioni sul sistema ITES

(23) Alla lettera e) dell'Elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione (allegato I del regolamento di base) figura come sovvenzione all'esportazione "l'esenzione totale o parziale ... riferita alle esportazioni, dalle imposte dirette". Con il sistema ITES il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette che la società avrebbe dovuto versare se non avesse chiesto l'esenzione dall'imposta sul reddito. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario, riducendone la soggettività tributaria.

(24) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento base, in quanto comporta l'esenzione soltanto per gli utili realizzati sulle vendite per l'esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(25) La società oggetto dell'inchiesta fabbrica CD-R in un'unità EOU, e può quindi chiedere, a norma della sezione 10 B, l'esenzione dalle imposte sul reddito per i profitti realizzati sulle esportazioni dell'EOU. Pur avendo incluso nella denuncia dei redditi il calcolo dell'esenzione a norma della sezione 10 B, la società non ha poi chiesto l'esenzione dalle imposte sul reddito a norma di tale sezione, poiché nella suddetta denuncia non figuravano utili imponibili durante il periodo dell'inchiesta per l'azienda nel suo complesso. Va osservato che la società produce una serie di altri prodotti in altre unità esterne all'EOU. Tuttavia, i calcoli dell'imposta sul reddito contenuti nella denuncia dei redditi presentata dalla società e nei suoi allegati descrittivi dimostrano che la società ha aumentato considerevolmente il suo ammortamento di capitale fisso, spostando tali attività da una categoria (macchine) con un tasso di ammortamento più basso, indicato nel calcolo dell'imposta per l'anno precedente, a una categoria (stampi) avente un tasso di ammortamento assai più alto nel calcolo dell'imposta relativo al periodo dell'inchiesta.

(26) La Commissione ha ritenuto la riclassificazione delle attività a fini fiscali giuridicamente discutibile, soprattutto perché la società ha riclassificato le attività a fini esclusivamente fiscali e non nei suoi documenti contabili, come sarebbe richiesto dalla legge. Infatti, tanto la legge indiana sulle società (applicabile a fini contabili), quanto la legge indiana in materia di imposta sul reddito (applicabile a fini fiscali) prevedono il medesimo tasso di ammortamento per la categoria all'interno della quale le attività sono state riclassificate a fini fiscali. Per tale ragione, la Commissione ha chiesto spiegazioni all'amministrazione fiscale indiana e alla società. La prima non ha fornito alcuna risposta che permettesse di chiarire la situazione. La società ha sostenuto inizialmente che il cambiamento era necessario per correggere un errore di classificazione di alcune attività nelle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. Dopo essere stata informata delle risultanze dell'inchiesta, tuttavia, essa ha affermato che tale cambiamento di categoria delle attività era stato suggerito da consulenti fiscali al fine di ridurre l'utile imponibile ed evitare il pagamento dell'imposta sul reddito.

(27) Risulta tuttavia che, in conformità delle disposizioni della sezione 10 B della legge indiana in materia di imposta sul reddito, la società disponeva già del beneficio monetario ottenuto attraverso la riclassificazione delle attività. Inoltre, il vantaggio che la società avrebbe potuto ottenere a norma della sezione 10 B senza ricorrere alla discutibile riclassificazione delle attività equivale alla detrazione d'imposta sul reddito ottenuta con la discutibile riclassificazione delle attività.

(28) La situazione sopra descritta ha dimostrato che, in tale fase, la società non ha direttamente beneficiato di una sovvenzione compensabile a norma della sezione 10 B durante il periodo dell'inchiesta. Tale decisione si basa sul fatto che, per essere compensabile, una sovvenzione dev'essere stata effettivamente ricevuta dalla società, o dev'esserne stata decisa la concessione.

(29) Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)

a) Base giuridica

(30) Il sistema EPZ/EOU, introdotto nel 1965, è uno strumento iscritto nel quadro della politica in materia di esportazione e importazione, che comporta incentivi alle esportazioni. Durante il periodo dell'inchiesta, il sistema era disciplinato dalle comunicazioni doganali nn. 53/97 e 133/94. I dettagli relativi a tale sistema sono illustrati nel capitolo 9 e nell'appendice I del documento di politica in materia di esportazione e importazione 1997/2002, nonché nella parte corrispondente del Manuale di procedura.

b) Ammissibilità

(31) Di norma, possono essere costituite nel quadro del sistema EPZ/EOU le società che si impegnano ad esportare la loro intera produzione di beni e servizi. Una volta ottenuto lo status di EPZ/EOU, le società selezionate possono beneficiare di determinati vantaggi. In India esistono quattro zone definite "EPZ". Le unità orientate all'esportazione (EOU) possono invece essere situate ovunque in India. Si tratta di unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali a norma della sezione 65 della legge doganale. Il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta ha ottenuto lo status di EOU per la sua unità di produzione che fabbrica CD-R. Benché le società che operano nel quadro del sistema EOU/EPZ abbiano, in linea di principio, l'obbligo di esportare la totalità della loro produzione, il governo indiano consente loro di vendere, a determinate condizioni, una parte della loro produzione sul mercato interno.

c) Attuazione pratica

(32) Le società situate nelle zone EPZ o che desiderano beneficiare del trattamento previsto per le unità EOU devono presentare una domanda alle autorità competenti. La domanda deve indicare, tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Le società situate nelle EPZ e le unità orientate all'esportazione possono fabbricare qualsiasi tipo di prodotto. Il riconoscimento come società di una zona EPZ o come unità EOU è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

Le EPZ/EOU hanno diritto a beneficiare dei seguenti vantaggi:

i) esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione, alla trasformazione o collegati a tali attività;

ii) esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;

iii) esenzione dalle imposte sul reddito normalmente previste sui proventi delle esportazioni, ai sensi della sezione 10 A o 10 B della legge in materia di imposta sul reddito, fino al 2010 (cfr. ITES);

iv) rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale;

v) possibilità del 100 % di partecipazione di capitale straniero;

vi) strutture per la vendita di una quota della produzione sul mercato interno dietro pagamento dei dazi applicabili, in deroga all'obbligo di esportare, di norma, la totalità della produzione.

(33) Le unità EOU o le società situate in una zona EPZ hanno l'obbligo di tenere una contabilità specifica, nel formato indicato, di tutte le importazioni interessate, del consumo e dell'utilizzo di tutti i materiali importati, nonché delle esportazioni effettuate. Questi documenti devono essere regolarmente inviati, qualora ne venga fatta richiesta, alle autorità competenti.

(34) Le EOU/EPZ devono inoltre garantire guadagni minimi in valuta estera, calcolati in percentuale delle esportazioni e dell'andamento delle esportazioni, secondo quanto stabilito nel documento di politica in materia. Tutte le attività realizzate dalle EPZ/EOU devono svolgersi all'interno di strutture poste sotto controllo doganale.

d) Conclusioni sulle EPZ/EOU

(35) Per quanto riguarda la presente inchiesta, il sistema EPZ/EOU è stato utilizzato per l'importazione di materie prime e di beni strumentali, nonché per l'acquisto di beni sul mercato interno. Si è accertato che il produttore esportatore ha utilizzato le concessioni riguardanti l'esenzione dai dazi doganali sulle materie prime e sui beni strumentali, nonché l'esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali. Pertanto, la Commissione ha valutato la compensabilità di tali concessioni. A questo proposito, l'esenzione dai dazi doganali sulle materie prime e sui beni strumentali comporta la concessione di sovvenzioni, in quanto le agevolazioni concesse costituiscono contributi finanziari del governo indiano, dato che l'amministrazione pubblica rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario. Poiché la concessione di questa sovvenzione è condizionata, a norma della legge indiana, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento base, la sovvenzione medesima è considerata specifica e quindi compensabile. Nel caso invece dell'esenzione dalle imposte sui consumi, si è appurato che le imposte sui consumi pagate sugli acquisti da parte di una società non EOU vengono accreditate sotto forma di rimborso (imposte CENVAT) e vengono utilizzate per il pagamento delle imposte sui consumi sulle vendite interne. In questo modo, applicando l'esenzione dalle imposte sui consumi agli acquisti effettuati da un'unità EOU, il governo indiano non rinuncia ad ulteriori entrate e, di conseguenza, la EOU non gode di ulteriori benefici.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

Esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime

(36) Benché una società che opera nel quadro del sistema EOU/EPZ abbia, in linea di principio, l'obbligo di esportare la totalità dei suoi prodotti, il sistema consente di vendere, a determinate condizioni, una parte della produzione sul mercato interno. Nel corso della visita di verifica, la società aveva potuto dimostrare che tutte le materie prime importate in esenzione dai dazi doganali erano state utilizzate nella produzione di beni esportati o, nel caso di vendite sul mercato interno di beni che incorporavano tali materie prime, che tali vendite erano state realizzate nel rispetto delle condizioni previste. In particolare, si è accertato che l'importo dei dazi applicabili pagati dalla società sulle vendite sul mercato interno copriva la totalità dei dazi sulle materie prime importate, usate per la produzione di beni venduti sul mercato interno, alla cui riscossione le autorità pubbliche indiane avevano rinunciato.

(37) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che l'esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime è stata concessa alla società in questione in conformità delle disposizioni degli allegati I e II del regolamento base, soprattutto dal momento che, nella fattispecie, non si sono verificati sgravi in eccesso di tali dazi. Pertanto, nel caso in questione, la società oggetto dell'inchiesta non ha ottenuto alcun vantaggio compensabile all'atto dell'importazione di materie prime durante il periodo dell'inchiesta.

Esenzione dai dazi all'importazione sui beni strumentali

(38) A differenza delle materie prime, i beni strumentali non vengono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. Ai fini del calcolo, l'importo del dazio non riscosso equivale ad una sovvenzione a ciascuna importazione di beni strumentali. Di conseguenza, il vantaggio ottenuto dalla società oggetto dell'inchiesta è stato calcolato sulla base dell'importo dei dazi doganali non corrisposti sui beni strumentali importati, ripartendo tale importo su un periodo utilizzato nella contabilità della società stessa come periodo di ammortamento.

(39) Il produttore esportatore ha sostenuto che il periodo di ammortamento di 13 anni dichiarato nei suoi documenti contabili rispecchia meglio la situazione effettiva della società, poiché è conforme alla legge indiana sulle società ed è determinato dai suoi dirigenti e dai suoi revisori contabili. Inoltre, egli ha osservato che in altre inchieste antisovvenzioni il metodo di ammortamento indicato nei documenti contabili è stato utilizzato per ripartire tali vantaggi. Egli ha inoltre fatto riferimento ad una relazione del gruppo informale di esperti dell'OMC in materia di sovvenzioni, nella quale si indicava che per determinare la vita economica dei beni andrebbe privilegiato l'impiego di dati contabili rispetto a periodi di ammortamento collegati alle imposte, dato che è più probabile che tali dati rispecchino la vita economica effettiva dei beni. Il produttore esportatore ha sostenuto altresì che non è corretto stabilire il periodo di ammortamento sulla base del periodo utilizzato per fini fiscali, poiché esso poggia sul metodo di ammortamento a quote proporzionali ai valori residui e non sul metodo di ammortamento a quote fisse utilizzato di norma a tal fine.

(40) Dall'inchiesta è emerso tuttavia che la società ha fornito informazioni contraddittorie in merito all'ammortamento dei beni in questione. Essa ha modificato la classificazione di tali beni a fini fiscali: essi sono stati cioè considerati stampi anziché macchine a fini fiscali ed ammortizzati secondo il metodo di ammortamento a quote proporzionali ai valori residui. La società ha continuato tuttavia a considerarli macchine a fini contabili, benché la legge indiana sulle società e la legge indiana in materia di imposta sul reddito prevedano che venga utilizzata la medesima classificazione tanto a fini fiscali quanto a fini contabili. Se la società avesse classificato i beni come stampi anche per fini contabili, il periodo di ammortamento in vigore per le macchine, pari a 13 anni, non avrebbe potuto venire applicato. Tale periodo sarebbe stato in effetti di sei anni in caso di applicazione del metodo di ammortamento a quote fisse. Se invece fosse stato applicato il metodo di ammortamento a quote proporzionali ai valori residui come nelle dichiarazioni dei redditi relative agli stampi, circa l'80 % del valore dei beni sarebbe stato ammortizzato nei primi tre anni.

(41) Benché periodi di ammortamento diversi possano venire utilizzati per fini fiscali e contabili, non si ritiene accettabile classificare i beni come stampi a fini fiscali e come macchine a fini contabili. È chiaro che i beni in questione possono essere o macchine o stampi, ma non entrambi allo stesso tempo. Tale logica è seguita dalla legislazione indiana pertinente, che prevede la medesima classificazione a fini fiscali e contabili.

(42) Nella fattispecie, la società ha applicato a fini fiscali il metodo di ammortamento a quote proporzionali ai valori residui, cosicché l'80 % circa dei beni è stato ammortizzato nei primi tre anni. Resta pertanto da valutare quale sarebbe stato il periodo di ammortamento adeguato se la società avesse adottato a fini contabili la stessa riclassificazione dei beni applicata a fini fiscali.

(43) A questo proposito, sono state prese in esame due scelte, entrambe specificate come possibili opzioni ai sensi della legge indiana sulle società, ossia un periodo di ammortamento di sei anni, basato su un metodo di ammortamento a quote fisse oppure un metodo di ammortamento a quote proporzionali ai valori residui che comporta un ammortamento del valore dei beni, sulla base del valore residuo, del 40 % ogni anno. La società non ha indicato alcuna preferenza ma ha continuato a sostenere l'applicazione del periodo di ammortamento di 13 anni applicato alle macchine.

(44) A questo proposito, si è concluso che il metodo più ragionevole per determinare un periodo adeguato di ammortamento consisteva nel prendere in considerazione ciò che è normale per l'industria, e tener conto della particolare situazione di questa società estremamente redditizia e che effettua costantemente investimenti cospicui nel prodotto in questione. Dalle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, risulta che la maggior parte delle società sta subendo perdite, e che ciò si sta verificando da parecchio tempo. Tale situazione rallenta gli investimenti e tende a comportare periodi di ammortamento più lunghi. Il periodo medio per tali società in perdita è di circa sei anni.

(45) La posizione del produttore esportatore è tuttavia estremamente diversa da quella di una società media. Si tratta di un'impresa molto redditizia che effettua costantemente investimenti cospicui, ed è pertanto ragionevole presupporre che il suo periodo di ammortamento sia nettamente inferiore a quello della suddetta media. Si è pertanto ritenuto opportuno applicare un metodo di ammortamento a quote proporzionali ai valori residui, che consente un ammortamento più rapido rispetto al metodo di ammortamento a quote fisse. Si osserva che in una situazione in cui vengono effettuati investimenti regolari e costanti, il metodo di ammortamento a quote proporzionali ai valori residui previsto dalla legge indiana sulle società, di cui al considerando 43, consente un ammortamento più rapido del 30 % rispetto al metodo di ammortamento a quote fisse equivalente su un periodo rappresentativo di sei anni, applicabile in caso di ricorso al metodo di ammortamento a quote fisse. Ciò corrisponde ad un periodo di 4,2 anni rispetto ai sei anni del metodo di ammortamento a quote fisse, e tale periodo più breve è stato utilizzato per ripartire il vantaggio ottenuto.

(46) L'importo così calcolato imputabile al periodo dell'inchiesta è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati durante il periodo dell'inchiesta, in modo tale da determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio una tantum, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale a lungo termine vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato totale delle esportazioni realizzate dall'EOU.

(47) L'importo definitivo ad valorem della sovvenzione calcolato per l'esenzione dai dazi all'importazione sui beni strumentali per la società oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta è risultato pari al 7,3 %.

2. Importo delle sovvenzioni compensabili

(48) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, l'importo definitivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 7,3 %. Dal momento che in India vi è un solo produttore esportatore, tale conclusione si applica a tutte le esportazioni provenienti dall'India.

>SPAZIO PER TABELLA>

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria

(49) Durante il periodo dell'inchiesta, nella Comunità sono stati prodotti CD-R dalle seguenti società:

- cinque produttori denunzianti che hanno collaborato al procedimento,

- quattro produttori non denunzianti che hanno però appoggiato la denuncia e collaborato al procedimento,

- due produttori non denunzianti che hanno appoggiato la denuncia senza tuttavia offrire sufficiente collaborazione all'inchiesta,

- un produttore non denunziante che ha appoggiato la denuncia e fornito alla Commissione una serie di informazioni di carattere generale,

- altri produttori non denunzianti che non hanno collaborato al procedimento.

(50) Il fatto che diversi produttori comunitari non denunzianti abbiano collaborato nel quadro dell'inchiesta ha dato alla Commissione l'opportunità di valutarne dettagliatamente lo status ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento base. È risultato che alcuni dei produttori che avevano collaborato (compresi taluni non originariamente denunzianti) avevano importato CD-R, sebbene nessuno di loro li avesse importati dall'India. Inoltre, una parte sostanziale di tali acquisti è stata effettuata soltanto per soddisfare una domanda di mercato a breve termine durante l'installazione di impianti nuovi o supplementari, e rappresentava una percentuale relativamente bassa di acquisti rispetto alle vendite complessive e alla produzione propria durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, non vi era motivo di escludere tali società dalla definizione di produzione comunitaria.

(51) Di conseguenza, si è ritenuto che i CD-R prodotti da tutte le società summenzionate costituiscano la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(52) Come menzionato al considerando 49, nove produttori comunitari che hanno appoggiato la denuncia hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta. Questi produttori rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di CD-R durante il periodo dell'inchiesta, nella fattispecie oltre il 60 %. Si è pertanto ritenuto che essi costituissero l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento base. Detti produttori vengono in seguito denominati "l'industria comunitaria".

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo nella Comunità

(53) Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dei CD-R prodotti in proprio dall'industria comunitaria, al volume delle vendite delle due società che non avevano offerto sufficiente collaborazione all'inchiesta e sono state pertanto escluse dalla definizione dell'industria comunitaria, al volume delle vendite della società che ha fornito informazioni di carattere generale, alle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, ai dati Eurostat sui volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, nonché alla stima delle vendite dei rimanenti produttori comunitari che non hanno collaborato all'inchiesta, stima effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Commissione, nella fase di ricevimento della denunzia.

(54) Su tale base, è risultato un notevole aumento del consumo comunitario tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta (+ 1759 milioni di unità). Più precisamente, esso è aumentato in modo nettissimo tra il 1998 e il 2000 fino a raggiungere la punta massima nel 2001, per poi registrare un leggero calo tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta. L'andamento del consumo deve essere valutato alla luce del fatto che i CD-R sono prodotti di fabbricazione relativamente recente: essi sono stati immessi sul mercato al dettaglio soltanto negli ultimi anni e commercializzati su vasta scala principalmente a partire dal biennio 1997-1998. Da allora, la crescita della domanda per tale nuovo sistema di memorizzazione dei dati è stata spettacolare, il che spiega il motivo della forte crescita di indicatori quali, tra l'altro, il livello di consumo.

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2. Importazioni di CD-R nella Comunità

a) Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dall'India

(55) Sulla base dei dati di Eurostat, il volume delle importazioni dall'India è nettamente aumentato durante il periodo in esame. Infatti, se tali importazioni risultavano trascurabili nel 1998 e nel 1999, durante il periodo dell'inchiesta esse ammontavano a quasi 200 milioni di unità. L'incremento delle importazioni è stato particolarmente pronunciato tra il 1999 e il 2000 (le importazioni sono cresciute di 26 volte) - benché occorra osservare che all'epoca la quota di mercato detenuta dalle importazioni indiane era ancora al livello minimo -, nonché tra il 2000 e il 2001, periodo in cui i volumi sono cresciuti di 10 volte. Secondo Eurostat, nel 2001 e durante il periodo dell'inchiesta l'India è divenuta pertanto il secondo paese esportatore del prodotto in questione nella Comunità.

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(56) La quota di mercato detenuta dal paese interessato è passata dallo 0 % al 9 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 2000 e il 2001 (+ 6 punti percentuali).

(57) L'incremento della quota di mercato dell'India deve essere considerato alla luce dell'andamento della crescita della quota di mercato registrata dall'industria comunitaria durante il periodo compreso tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. Mentre la quota di mercato dell'India è cresciuta di 9 punti percentuali durante il periodo in esame, quella dell'industria comunitaria è aumentata soltanto di 3,7 punti percentuali nel medesimo periodo.

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b) Andamento dei prezzi

(58) Il prezzo medio all'importazione dei CD-R originari dell'India ha inizialmente registrato un aumento significativo tra il 1998 e il 1999. Tali aumenti, tuttavia, non erano probabilmente molto rappresentativi tenuto conto dei modesti quantitativi esportati.

(59) Dal 1999, i prezzi sono costantemente calati fino al 2001 (del 77 % complessivamente in tale periodo), per poi aumentare nuovamente, benché soltanto del 17 %, tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta, quando risultavano pari a circa 0,33 EUR per unità. Successivamente, dal 2000 al 2001, i prezzi delle importazioni hanno nuovamente subito un drastico calo. Tale diminuzione ha coinciso con un aumento altrettanto significativo del volume delle importazioni dall'India. Dal 2000 alla fine del periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni dall'India sono diminuiti complessivamente del 59 %.

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(60) Il produttore esportatore che ha collaborato ha sostenuto di essere stato l'unico produttore esportatore in India durante il periodo dell'inchiesta, e di aver avviato la produzione di CD-R soltanto nel 1999. Pertanto, i dati Eurostat utilizzati dalla Commissione sarebbero stati fuorvianti e non rappresentavano la base adeguata per valutare l'andamento dei prezzi in India. Egli ha affermato infine che seguendo tale impostazione il calo del prezzo all'importazione viene artificialmente gonfiato a 59 % tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta.

(61) Tuttavia, come già osservato al considerando 10, l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio riguarda un periodo più lungo rispetto al periodo dell'inchiesta (ossia il periodo in esame). Inoltre, come risulta in seguito, dai dati Eurostat emerge un andamento analogo a quello indicato dalle cifre fornite dallo stesso produttore esportatore.

(62) Per fugare qualsiasi dubbio in merito all'impostazione seguita, i dati forniti dal produttore esportatore sono stati comunque esaminati e vengono indicati in appresso in forma indicizzata, tenendo presente che essi si basano sull'esercizio finanziario, che va da aprile a marzo, rispetto all'anno di calendario, che va da gennaio a dicembre.

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(63) Su tale base, il volume delle importazioni provenienti dal produttore esportatore indiano è notevolmente aumentato, poiché le importazioni sono cresciute di 28 volte tra il momento dell'avvio della produzione di tale produttore esportatore nel 1999 e il periodo dell'inchiesta, la sua quota di mercato è passata da zero ad oltre 10 % tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta e il prezzo delle sue vendite è diminuito del 54 % nello stesso periodo.

(64) Le tendenze sopra indicate per il periodo compreso tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta sono analoghe a quelle riscontrate sulla base dei dati Eurostat per un periodo simile. Inoltre, l'analisi del pregiudizio viene effettuata su base nazionale, e non andrebbe limitata ad un'unica società. Dato che non si poteva escludere che altri fabbricanti indiani non noti avessero prodotto ed esportato CD-R nella Comunità durante il periodo in esame, si è deciso di servirsi dei dati Eurostat per quanto riguarda le tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio. Ciononostante, le conclusioni in merito al pregiudizio si sono concentrate sul periodo compreso tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, ossia sul periodo durante il quale il produttore in questione ha effettivamente esportato il prodotto. Tenuto conto della situazione, e per le ragioni sopra indicate, la Commissione ha deciso di analizzare il pregiudizio sulla base dei dati Eurostat.

c) Sottoquotazione dei prezzi

(65) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, sono stati esaminati i dati verificati sui prezzi relativi al periodo dell'inchiesta. I pertinenti prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono prezzi netti, previa detrazione di sconti, riduzioni e imposte. All'occorrenza, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, escludendo cioè i costi di trasporto nella Comunità. I prezzi delle importazioni dall'India confrontati sono anch'essi al netto di sconti e riduzioni e sono adeguati, ove necessario, al livello cif franco frontiera comunitaria.

(66) In seguito al chiarimento richiesto dal produttore esportatore indiano, si conferma che, come già indicato (cfr. considerando 65), all'occorrenza i prezzi di vendita della Comunità sono stati adeguati per dedurre i diritti di concessione.

(67) Sulla base delle risposte al questionario è stato possibile definire diverse categorie di CD-R a fini comparativi in base ai seguenti criteri: capacità di memorizzazione, tipo di dati registrati, natura dello strato riflettente, stampaggio e imballaggio. Come nel caso precedente delle importazioni da Taiwan, è risultato tuttavia che le caratteristiche fisiche dei CD-R non influivano in modo così decisivo sul prezzo di vendita del prodotto mentre, ai fini comparativi, il condizionamento (imballaggio) dei CD-R risultava particolarmente influente.

(68) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione dei produttori esportatori indiani sono stati confrontati rispettivamente allo stadio franco fabbrica e franco frontiera comunitaria e con i prezzi praticati agli acquirenti indipendenti nel mercato comunitario, previo eventuale adeguamento.

(69) Si è così stabilita l'esistenza di una sottoquotazione dei prezzi per le importazioni dall'India. Il livello di sottoquotazione, espresso in percentuale del prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria, era compreso tra il 3,47 % e il 66,25 %. La media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi era pari al 17,69 %. Inoltre, è stato riscontrato un livello significativo di vendite sottocosto dovuto alle perdite sostenute dall'industria comunitaria e alla depressione dei prezzi.

(70) Il produttore esportatore indiano ha sostenuto che il confronto non è stato effettuato al giusto stadio commerciale, poiché la stragrande maggioranza delle sue esportazioni nella Comunità consisteva in vendite a produttori di materiale originario, mentre l'industria comunitaria sarebbe essenzialmente orientata verso utilizzatori finali e punti di vendita al dettaglio.

(71) Fin dall'inizio, va osservato che la società indiana ha adottato una definizione assai ampia del termine "produttori di materiale originario". Essa vi ha incluso, ad esempio, le vendite a società che fabbricano prodotti diversi dai CD-R e che rivendono i CD-R con il proprio marchio di fabbrica. La definizione di produttori di materiale originario utilizzata dalla società indiana non corrisponde a quella solitamente impiegata dalle istituzioni. Tuttavia, anche attribuendo alle vendite ai produttori di materiale originario l'ampio significato dato dalla società indiana, la media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi riscontrata continuerebbe ad essere significativa, pari cioè al 12 % circa.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) Osservazioni preliminari

i) Effetti delle precedenti pratiche di dumping

L'industria comunitaria sta ancora cercando di superare le conseguenze delle precedenti pratiche di dumping sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan. Dato, infatti, che il regolamento (CE) n. 1050/2002(5), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie di Taiwan, è entrato in vigore soltanto di recente (giugno 2002), l'industria comunitaria non è ancora riuscita a riprendersi completamente.

ii) Avvio della produzione di CD-R nella Comunità

(72) Come già ricordato nel regolamento (CE) n. 2479/2001 della Commissione, del 17 dicembre 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan(6), relativo alle importazioni di CD-R da Taiwan, la prima serie di installazioni di nuovi impianti di produzione in Europa ha avuto luogo verso il 1997, che deve quindi essere considerato come l'anno di avvio, caratterizzato da alti costi unitari di produzione e un basso indice di utilizzazione degli impianti. Dopo aver raggiunto un ragionevole volume di produzione e ridotto considerevolmente i relativi costi, le prospettive per tale industria risultavano buone nel 1999. Ciò ha dato luogo ad ulteriori investimenti e all'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti. Si devono inoltre tener presenti le straordinarie condizioni del mercato già ricordate al considerando 54. Lo straordinario aumento del consumo nella Comunità durante il periodo in esame spiega il motivo della forte crescita di una serie di indicatori quali, tra l'altro, la produzione o il volume delle vendite.

b) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

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(73) Nella prospettiva dell'espansione del consumo nella Comunità, la produzione di CD-R dell'industria comunitaria ha registrato un incremento costante nel corso del periodo in esame, essendo aumentata in media di 80 milioni di unità l'anno tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. L'aumento è stato particolarmente elevato tra il 1999 e il 2000 (+ 74 %) e tra il 2000 e il 2001 (+ 30 %), ma ha subito un rallentamento durante il periodo dell'inchiesta (+ 4 %).

(74) La capacità di produzione ha seguito un andamento simile a quello della produzione poiché è quintuplicata tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. Dal 1998 fino alla fine del 1999 l'aumento delle capacità era dovuto soprattutto a notevoli investimenti in macchinari e attrezzature, realizzati successivamente al periodo di avvio della produzione e in linea con l'incremento esponenziale del consumo. A partire dal 2000, tuttavia, l'aumento delle capacità è stato limitato, principalmente a causa degli investimenti destinati a sostituire i macchinari della prima generazione con nuove e più efficienti attrezzature.

(75) In conseguenza dell'andamento parallelo della produzione e delle capacità, l'indice di utilizzazione degli impianti ha registrato un aumento inferiore a 3 punti percentuali tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta.

c) Volumi e prezzo di vendita e fattori che incidono su prezzi, quota di mercato e crescita

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(76) Durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è notevolmente aumentato. Dal 1998 fino al periodo dell'inchiesta, tale industria ha moltiplicato il volume delle vendite di 6,6 volte, il che equivale a un aumento di circa 250 milioni di unità. L'incremento del volume delle vendite va valutato tuttavia alla luce dell'andamento del consumo comunitario, che aveva a sua volta registrato un aumento di 1759 milioni di unità durante il periodo in esame. Va osservato, tuttavia, che mentre tra il 2000 e il 2001 i volumi sono aumentati del 66 %, durante il periodo dell'inchiesta essi sono cresciuti soltanto del 6 % rispetto al 2001.

(77) Nel corso del periodo in esame, i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 59 %. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, quando i prezzi di vendita sono scesi del 36 %.

(78) La valutazione dei fattori che influiscono sui prezzi del mercato interno si è concentrata soprattutto sulla contrazione della domanda tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta e sui costi di produzione. Tenuto conto dei bassi prezzi delle importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario, si ritiene che la contrazione della domanda di per sé non abbia avuto un impatto significativo sui prezzi, essendo dovuta essenzialmente al calo delle importazioni a basso prezzo da Taiwan in seguito all'istituzione delle misure antidumping. Come illustrato in appresso (cfr. il considerando 90), il costo di produzione è costantemente diminuito tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. In condizioni normali di mercato, una siffatta diminuzione del costo inciderebbe direttamente sulla redditività. Le cose, tuttavia, sono andate diversamente poiché, come indicato al considerando 91, la redditività ha registrato valori positivi soltanto una volta nel 1999 ed è rimasta negativa fino al periodo dell'inchiesta.

(79) L'industria comunitaria ha guadagnato 3,7 punti percentuali di quota di mercato tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, quando è risultato che le sue vendite rappresentavano il 13,4 % del consumo nella Comunità.

d) Scorte

(80) Le scorte di CD-R prodotti in proprio sono aumentate significativamente verso la fine del 1999, raggiungendo livelli ancora superiori verso la fine del 2001. Ciò è dovuto al fatto che l'aumento del volume delle vendite è stato inferiore alle previsioni. Le scorte, espresse in percentuale della produzione di CD-R, avevano raggiunto il considerevole livello del 15 % nel periodo dell'inchiesta.

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(81) Il produttore esportatore ha sostenuto che la valutazione delle scorte effettuata dalla Commissione è errata poiché le cifre comprendevano il livello delle scorte di tre società collegate a fabbricanti di Taiwan, e che tali società avrebbero aumentato le scorte di CD-R prodotti in proprio per assorbire ingenti quantitativi di CD-R importati da Taiwan prima dell'istituzione delle misure antidumping.

(82) Si rammenta innanzitutto che una delle società citate dal produttore esportatore indiano non era stata inclusa nella definizione di industria comunitaria poiché non aveva sufficientemente collaborato all'inchiesta.

(83) Per quanto riguarda una delle altre due società citate dal produttore esportatore indiano, si osservi che quando essa ha iniziato ad acquistare il prodotto in questione, le sue scorte di CD-R prodotti in proprio erano le più basse del periodo compreso tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, e che la sua quota all'interno delle scorte complessive dell'industria comunitaria è trascurabile. Pertanto, le sue scorte di CD-R prodotti in proprio non sono state artificialmente aumentate dagli acquisti e, inoltre, non hanno inciso in maniera significativa sull'andamento delle scorte dell'industria comunitaria.

(84) Quanto alla terza società, va sottolineato che essa ha fatto il suo ingresso nel mercato dei CD-R soltanto nel 2000, e ha dovuto soddisfare la domanda con prodotti acquistati in attesa che i suoi impianti di produzione funzionassero a pieno regime. Ciò è confermato dal fatto che quando la società ha iniziato gli acquisti, il livello di sfruttamento della capacità di produzione era il più elevato dell'intero periodo in esame e quindi essa poteva soddisfare un aumento della domanda soltanto attraverso gli acquisti.

(85) È stato affermato inoltre che una delle due società avrebbe deliberatamente ridotto la propria produzione per assorbire gli acquisti di CD-R di Taiwan effettuati prima dell'istituzione delle misure antidumping.

(86) Si osservi, tuttavia, che gli acquisti di tale società sono iniziati ben prima dell'apertura dell'inchiesta antidumping su Taiwan (ossia nel 2000, mentre l'apertura è stata pubblicata nel 2001). È pertanto improbabile che tali acquisti siano stati effettuati per evitare il pagamento dei dazi antidumping; essi andrebbero anzi considerati come un'opzione scelta dalla società per completare la gamma del prodotto simile. Inoltre, tali acquisti sono diminuiti di oltre il 25 % tra il 2000 e il 2001.

(87) Infine, il produttore esportatore indiano ha sostenuto che sebbene le scorte dell'industria comunitaria, espresse in percentuale della produzione di CD-R, avessero raggiunto il considerevole livello del 15 % nel periodo dell'inchiesta, nel regolamento (CE) n. 2479/2001 della Commissione che istituisce misure nei confronti di Taiwan veniva citata una percentuale del 20 % per il 2000, il che corrisponde a un miglioramento del 25 % del livello delle scorte tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta.

(88) A tale riguardo, benché tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta si sia registrato un lieve miglioramento, questo è ben lontano dal 25 % dichiarato dal produttore esportatore; inoltre, va sottolineato che le cifre relative alle due inchieste non sono confrontabili, poiché nel corso di tali inchieste non è stata impiegata la medesima definizione di industria comunitaria.

(89) Per tutti i suddetti motivi, le obiezioni sono state respinte.

e) Costo di produzione e redditività

(90) Il costo unitario totale di produzione è diminuito in notevole misura (cioè del 55 %) tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. Grazie a una serie di migliorie e al perfezionamento delle tecniche produttive, l'industria comunitaria è riuscita a ridurre costantemente i costi di fabbricazione, che rappresentavano durante il periodo dell'inchiesta circa l'80 % del costo di produzione complessivo dei CD-R.

(91) Nonostante gli sforzi volti a migliorare la sua competitività riducendo i costi, la redditività dell'industria comunitaria è scesa di 9 punti percentuali tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. In un primo tempo, essa era migliorata tra il 1998 e il 1999, attestandosi su valori positivi. In seguito, nel 2000 era scesa allo stesso livello di perdite del 1998 (ossia - 1 %), per poi diminuire di altri 11 punti percentuali nel 2001 e infine registrare perdite pari all'11 % durante il periodo dell'inchiesta. La considerevole riduzione dei costi realizzata tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta (- 30 %) non è quindi stata sufficiente a compensare il calo dei prezzi del 36 % verificatosi nello stesso periodo.

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f) Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

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(92) Ingenti investimenti sono stati realizzati nel 1998, quando l'industria comunitaria era ancora in una fase di avvio della produzione del prodotto in esame, nonché nel 1999 e in parte nel 2000, quando ha avuto luogo una seconda ondata di investimenti, determinata dalle favorevoli condizioni di mercato presenti al momento della pianificazione degli investimenti stessi.

(93) In considerazione del drastico cambiamento delle condizioni di mercato e, più in particolare, della diminuzione dei prezzi di vendita, le decisioni relative a nuovi investimenti nel 2000 sono state in gran parte rimandate o annullate, nonostante l'ulteriore espansione del consumo comunitario.

(94) Il produttore esportatore indiano ha affermato che le cifre relative agli investimenti non sono coerenti con quelle riguardanti la produzione e la capacità, che indicano una tendenza al rialzo. Egli ha sostenuto inoltre che le cifre relative agli investimenti sono pari soltanto a 14 milioni di EUR per il periodo dell'inchiesta, mentre dalle risposte non riservate al questionario inviate da un fornitore di macchinari emerge che durante il periodo dell'inchiesta questi avrebbe venduto, da solo, attrezzature ai produttori europei di CD-R per un totale di 17 milioni di EUR.

(95) Innanzitutto, si rammenta che esiste una differenza tra andamento degli investimenti e della produzione dato che tra l'acquisto delle attrezzature e l'avvio della produzione intercorrono vari mesi. Inoltre, l'aumento della produzione è imputabile anche al perfezionamento e al miglioramento del processo di produzione e non necessariamente soltanto alle nuove attrezzature. Quanto alla capacità, va sottolineato che la capacità utilizzata come indicatore del pregiudizio è la capacità tecnica, che varia da un anno all'altro a causa di problemi tecnici e/o decisioni di gestione basate sulle proiezioni di mercato, senza incidenza alcuna sul numero di macchinari.

(96) In secondo luogo, per quanto riguarda il fornitore, dalla visita di verifica effettuata presso la sua sede è emerso che le cifre indicate nella risposta al questionario non potevano essere direttamente confrontate con quelle relative agli investimenti dell'industria comunitaria ed erano errate innanzitutto perché comprendevano clienti europei e non soltanto produttori dell'industria comunitaria e, in secondo luogo, poiché non comprendevano solamente vendite a fabbricanti di CD-R, ma anche ad altri tipi di clienti produttori di dischi ottici.

(97) L'utile sul capitale investito, espresso come la relazione tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha seguito un andamento analogo a quello della redditività, passando da - 1 % nel 1998 a - 18 % nel periodo dell'inchiesta.

(98) Pur rimanendo positivo, il flusso di cassa dell'industria comunitaria, è risultato tuttavia insufficiente a controbilanciare il deprezzamento, la rettifica di valore e gli accantonamenti. A partire dal 1999, il flusso di cassa ha registrato una costante diminuzione.

(99) L'inchiesta ha accertato che nel corso del periodo in esame l'industria comunitaria ha incontrato sempre maggiori difficoltà a raccogliere capitali, per via della sua situazione finanziaria e, in particolare, del calo della redditività.

g) Occupazione, produttività e salari

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(100) L'occupazione legata al prodotto in esame è più che raddoppiata nel periodo in esame. L'aumento è avvenuto parallelamente all'installazione di nuovi impianti. La produttività per dipendente è inoltre andata continuamente aumentando tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, quando è risultato che era raddoppiata rispetto al 1998. Il salario medio per dipendente ha inoltre registrato un aumento del 29 % durante il periodo in esame.

h) Entità delle sovvenzioni

(101) Dati sia il volume elevato che i bassi prezzi delle importazioni dall'India, l'incidenza delle sovvenzioni sull'industria comunitaria non può essere considerata trascurabile.

4. Conclusioni relative al pregiudizio

(102) Durante il periodo in esame, il volume delle importazioni a basso prezzo dall'India è aumentato notevolmente. La loro quota di mercato è passata da zero a 9 % e benché i loro prezzi siano aumentati negli anni 1998-1999, essi sono successivamente calati, pur senza raggiungere i livelli del 1998. È degno di nota che la crescita delle importazioni dall'India e il calo dei prezzi di vendita siano stati particolarmente significativi tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. Il volume delle importazioni, in tale periodo, è decuplicato e i prezzi all'importazione sono diminuiti del 59 %, con una sottoquotazione media del 17,7 % dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria (e si trattava di prezzi inferiori ai costi) durante il periodo dell'inchiesta.

(103) Alcuni indicatori economici relativi alla situazione dell'industria comunitaria, quali la fabbricazione di CD-R, la capacità produttiva installata e l'utilizzazione degli impianti, i volumi di vendita, la quota di mercato, il costo di produzione, l'occupazione e la produttività, hanno registrato un andamento positivo nel periodo in esame. Tale evoluzione positiva, però, è stata più che neutralizzata da una serie di altri indicatori che hanno registrato un netto deterioramento durante lo stesso periodo: prezzi medi di vendita, scorte, investimenti, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

(104) La riduzione del costo di produzione legata all'aumento della produttività ha consentito all'industria comunitaria di essere in attivo nel 1999, ma le ulteriori riduzioni dei costi non sono state sufficienti a controbilanciare il notevole calo dei prezzi di vendita, provocando notevoli perdite finanziarie durante il periodo dell'inchiesta.

(105) Tenendo conto di tutti i fattori summenzionati, in particolare del fatto che l'industria comunitaria non ha potuto avvantaggiarsi della riduzione dei costi, che i programmi d'investimenti in materia di CD-R sono stati significativamente ridotti a causa della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita, che i prezzi di vendita delle importazioni dall'India risultavano assai inferiori a quelli dell'industria comunitaria, e infine che quest'ultima aveva registrato perdite finanziarie durante il periodo dell'inchiesta, si ritiene che l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(106) A norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del regolamento base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di CD-R originari dell'India oggetto di sovvenzioni abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni.

(107) Nell'esaminare il nesso di causalità, occorre tener presente che si è già stabilito in passato che le importazioni di CD-R originari di Taiwan avevano arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento sulle importazioni da Taiwan corrispondeva all'anno di calendario 2000; misure provvisorie su tali importazioni sono state istituite nel dicembre del 2001. Le importazioni provenienti dall'India erano tuttavia presenti in volumi massicci sul mercato comunitario nel 2001 e nel periodo dell'inchiesta, in altre parole subito dopo il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento su Taiwan. Tenuto conto di tale evoluzione nel corso del tempo, le conclusioni del presente procedimento devono essere valutate collegandole alle risultanze del procedimento relativo alle importazioni da Taiwan.

2. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(108) Il consumo comunitario di CD-R è cresciuto enormemente durante il periodo in esame, passando da 459 milioni di unità nel 1998 a 2218 milioni di unità durante il periodo dell'inchiesta. Le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate ad un ritmo simile, mentre nel medesimo periodo le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India sono aumentate in misura molto maggiore, raggiungendo 196 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, pari ad un aumento della quota di mercato dallo 0 % al 9 %. Nel medesimo periodo, la quota di mercato dell'industria comunitaria è cresciuta soltanto di 3,7 punti percentuali, passando cioè da 9,7 % a 13,4 %, il che corrisponde alla vendita di 297 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, le importazioni dall'India hanno guadagnato parte della quota di mercato perduta da quelle provenienti da Taiwan, in seguito all'imposizione dei dazi provvisori su queste ultime nel dicembre 2001.

(109) Sebbene i prezzi delle importazioni dall'India siano aumentati nel corso del periodo in esame, occorre tener presente che i volumi di tali importazioni non sono stati significativi sino alla fine del 2000, quando hanno incominciato a crescere in misura considerevole. Tra il 2000, quando le importazioni dall'India si sono attestate per la prima volta sull'1 % del consumo nella Comunità, e il periodo dell'inchiesta, quando rappresentavano già il 9 % di tale consumo, i prezzi di tali importazioni sono diminuiti del 59 %. Secondo i dati di Eurostat, nel 2001 i prezzi delle importazioni provenienti dall'India erano inferiori del 32 % ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Durante il periodo dell'inchiesta, essi erano ancora inferiori del 18 % ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, e la media ponderata del margine di sottoquotazione è risultata pari al 17,7 % circa.

(110) Inoltre, benché i prezzi delle importazioni dall'India siano aumentati del 17 % tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta, si deve tener presente che tale rialzo non è stato sufficiente a controbilanciare la drastica riduzione dei prezzi delle medesime importazioni (- 65 %) registrata tra il 2000 e il 2001. Il conseguente andamento globale dei prezzi indica un notevole ribasso, il che, anche tenendo conto della significativa espansione del consumo comunitario, rappresenta un segnale di effetti negativi sul mercato. Per di più, il suddetto rialzo dei prezzi appare trascurabile rispetto all'aumento del volume delle importazioni (decuplicate tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta) che i produttori esportatori indiani hanno ottenuto grazie ai prezzi praticati nel 2000. Infine, una siffatta politica dei prezzi ha permesso alle importazioni dall'India di guadagnare una quota del mercato comunitario del 9 % nel giro di due anni.

(111) Il produttore esportatore indiano ha dissentito su tale analisi e ha sottolineato che le importazioni dall'India sono diventate significative soltanto dopo il 2000, e che tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 5 punti percentuali. Egli ha inoltre contestato il fatto che i prezzi delle importazioni dall'India siano diminuiti del 59 % tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, sostenendo che il ricorso ai dati di Eurostat comportava una sottovalutazione artificiale del calo dei prezzi. Per le stesse ragioni, egli ha contestato il calo del 65 % del prezzo delle vendite indiane tra il 2000 e il 2001.

(112) Benché sia innegabile che tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria sia aumentata di 5 punti percentuali, nello stesso periodo la quota di mercato detenuta dall'India ha registrato un aumento più pronunciato, pari ad 8 punti percentuali. Quanto al prezzo, si è riscontrato al considerando 63 che, anche tenendo conto delle cifre dello stesso produttore esportatore, la diminuzione del prezzo tra il 2000 e il 2001 e tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta si avvicina molto a quella ottenuta sulla base dei dati Eurostat. Dato che l'impiego delle cifre fornite dal produttore non modificherebbe materialmente l'evoluzione dei prezzi osservata, la sua richiesta è stata respinta.

(113) Si è pertanto concluso che, a partire dal 2000, le importazioni dall'India verso il mercato comunitario hanno esercitato una significativa pressione al ribasso sui prezzi, e che tali importazioni sovvenzionate a basso prezzo hanno avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, caratterizzata da perdite e da un conseguente rallentamento degli investimenti.

3. Impatto di altri fattori

a) Andamento del consumo

(114) Nel corso del periodo in esame il consumo comunitario ha registrato un aumento di circa 1759 milioni di unità. L'andamento del consumo, pertanto, non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

b) Importazioni provenienti da altri paesi terzi

(115) Si è valutato se altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India, potessero essere all'origine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito, e in particolare se abbiano contribuito a tale situazione le importazioni da paesi diversi dall'India.

i) Taiwan

(116) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi, il regolamento (CE) n. 1050/2002 ha già stabilito che le importazioni del prodotto simile provenienti da Taiwan erano state oggetto di dumping e avevano arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria tra il 1997 e il 2000. Le importazioni da Taiwan hanno registrato un ulteriore incremento tra il 2000 e il 2001, seguito da un leggero calo tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta. Sebbene il periodo dell'inchiesta del procedimento antidumping che ha portato all'imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan corrispondesse al 2000, dal momento che i dazi antidumping provvisori sono stati istituiti soltanto nel dicembre del 2001, non si può escludere che le importazioni da Taiwan abbiano continuato a essere oggetto di pratiche di dumping fino al dicembre del 2001, e che pertanto abbiano parzialmente contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria tra il 2000 e parte del periodo dell'inchiesta.

(117) Il produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che la sua società è costretta ad adeguarsi al prezzo del prodotto in esame sul mercato comunitario, il quale verrebbe fissato dai produttori taiwanesi. Tuttavia, i prezzi delle importazioni dall'India hanno registrato un tale ribasso da consentire agli esportatori indiani non solo di affrontare la concorrenza delle importazioni da Taiwan, ma persino di guadagnare una quota di mercato pari all' 8 % tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta e di acquisire parte della quota di mercato perduta da Taiwan tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta. In un mercato caratterizzato da trasparenza e flessibilità dei prezzi, le importazioni a basso prezzo dall'India hanno avuto un impatto considerevole sulla determinazione dei prezzi nella Comunità. Di conseguenza, pur avendo effettivamente influenzato il mercato comunitario durante il periodo in esame, le importazioni da Taiwan non erano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e il conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(118) La medesima società ha affermato inoltre che il calo dei prezzi registrato nel 2001 sarebbe la conseguenza delle importazioni di ingenti volumi di CD-R taiwanesi durante l'ultimo trimestre del 2001: quantitativi così massicci si spiegherebbero, da un lato, con la prospettiva della probabile imposizione di dazi antidumping sulle importazioni taiwanesi, e, dall'altro, con il fatto che gli esportatori di Taiwan avrebbero spedito sul mercato comunitario volumi considerevoli di CD-R destinati ben presto a divenire obsoleti per via della loro modesta qualità dal punto di vista tecnico.

La questione è stata esaminata ricorrendo alle statistiche mensili di Eurostat.

Sulla base delle cifre fornite da Eurostat (in tonnellate), i volumi importati mensilmente da Taiwan tra settembre e dicembre del 2001 erano pari al doppio dei volumi mensili delle importazioni realizzate nei cinque mesi precedenti, vale a dire tra aprile e agosto del 2001. Convertendo le cifre in tonnellate di Eurostat in unità di prodotto, il numero di CD-R importati mensilmente da Taiwan nella Comunità aveva registrato un aumento del 72 % tra settembre e dicembre del 2001 rispetto al periodo aprile-agosto dello stesso anno. Tuttavia, si è accertato che il prezzo unitario per CD-R era aumentato, in media, del 15 % negli ultimi quattro mesi del 2001 rispetto al periodo compreso tra aprile e agosto dello stesso anno. Pertanto, benché i volumi delle importazioni fossero aumentati tra settembre e dicembre del 2001, anche i loro prezzi avevano registrato un rialzo. Questo particolare aumento del volume tra settembre e dicembre del 2001, quindi, non era tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e il conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Il produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta, inoltre, ha asserito che il mix di prodotti delle importazioni taiwanesi era improvvisamente cambiato dal settembre del 2001 in poi: infatti, la percentuale di prodotti alla rinfusa era più che raddoppiata riducendo quella dei prodotti già confezionati, il che ha comportato volumi persino maggiori di importazioni e prezzi unitari ancora più bassi. Tuttavia, l'affermazione non è comprovata, dato che la stessa società ha affermato che il suddetto aumento delle importazioni da Taiwan si era verificato allo scopo di liquidare scorte di prodotti che sarebbero probabilmente divenuti obsoleti. Di conseguenza, questi prodotti devono essere stati fabbricati, e venduti, prima del settembre 2001, e qualora si fosse effettivamente verificato un cambiamento a livello di condizionamento dei prodotti, esso avrebbe dovuto avere inizio, con ogni probabilità, qualche mese prima del settembre 2001. Tuttavia, non è stato presentato alcun elemento di prova a sostegno di questa presunta modifica del mix delle esportazioni. Pertanto, l'affermazione è stata respinta.

ii) Altri paesi terzi

(119) Quanto agli altri paesi diversi da Taiwan e India, il volume delle loro importazioni ha registrato soltanto un lieve aumento tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta (+ 3 %). Oltre a India e Taiwan, gli altri maggiori esportatori del prodotto in esame sono il Giappone, Hong Kong, la Svizzera, la Cina e Singapore, i quali durante il periodo dell'inchiesta detenevano complessivamente soltanto il 10 % circa del mercato.

(120) In particolare, le importazioni provenienti dal Giappone, tradizionalmente in quantitativi elevati dato che sono due società giapponesi (Sony e Tai Yuden) ad aver inventato, insieme alla Philips, il processo di fabbricazione dei CD-R, erano diminuite del 20 %, per cui il Giappone rappresentava soltanto la terza più importante origine delle importazioni di CD-R nel mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta. Le importazioni da questo paese erano nettamente al di sotto del livello delle importazioni da Taiwan e dall'India.

>SPAZIO PER TABELLA>

(121) La quota di mercato delle importazioni originarie di altri paesi terzi diversi da Taiwan e dall'India è diminuita di 39 punti percentuali tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, periodo in cui tali importazioni rappresentavano l'11 %. Pertanto, le importazioni da questi paesi non erano tali da poter annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

>SPAZIO PER TABELLA>

I prezzi delle importazioni originarie dei paesi terzi non contemplati dalle misure antidumping sono diminuiti del 22 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, benché l'andamento dei prezzi osservato appaia differente da un paese all'altro. Sebbene i prezzi medi delle importazioni da taluni paesi terzi risultino inferiori ai prezzi delle importazioni dall'India, questi ultimi sono, in media, inferiori del 34 % ai prezzi medi delle importazioni originarie di paesi terzi diversi da Taiwan. Per quanto riguarda, più in particolare, i prezzi medi delle importazioni originarie di Hong Kong, Svizzera e Cina, che sono risultati inferiori ai prezzi delle importazioni dall'India durante il periodo dell'inchiesta, va sottolineato che le importazioni dall'India rappresentavano, in volume, il quintuplo o il sestuplo delle importazioni da ciascuno di questi tre paesi. Inoltre, si deve tener presente che i suddetti tre paesi detenevano una quota di mercato modesta durante l'intero periodo in esame e, singolarmente, una quota di mercato del 2 % durante il periodo dell'inchiesta, valori che, considerati i volumi delle importazioni da Taiwan e dall'India, non risultavano abbastanza elevati da poter influenzare il mercato comunitario.

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c) Attività di esportazione dell'industria comunitaria

>SPAZIO PER TABELLA>

(122) Il volume delle esportazioni è aumentato durante il periodo in esame, ma a partire dal 2000 si è stabilizzato. Dato che le esportazioni di CD-R verso i paesi terzi sono rimaste un'attività relativamente secondaria per l'industria comunitaria (durante il periodo dell'inchiesta essa rappresentava il 9 % delle sue vendite di CD-R prodotti in proprio ad acquirenti indipendenti nella Comunità), si ritiene improbabile che l'attività di esportazione abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

d) Acquisti da altri paesi terzi

(123) Si ricorda che l'industria comunitaria non ha importato il prodotto in esame dall'India durante il periodo in esame.

(124) L'inchiesta ha dimostrato che, nel corso del periodo in esame, l'industria comunitaria ha acquistato CD-R da altre fonti per soddisfare la richiesta di mercato. Gli acquisti rappresentavano complessivamente il 40 % delle vendite totali nel 1998, ma sono poi scesi fino a rappresentare soltanto il 31 % di tali vendite nel periodo dell'inchiesta.

(125) È inoltre emerso che il volume degli acquisti di CD-R è diminuito rispetto alla produzione propria dell'industria comunitaria. Inoltre, poiché tanto i CD-R prodotti in proprio quanto quelli acquistati sono venduti al medesimo prezzo dall'industria comunitaria, e poiché non è risultato che il prezzo d'acquisto pagato dall'industria comunitaria fosse superiore ai costi di produzione, il fatto che alcuni CD-R fossero stati precedentemente acquistati e non prodotti in proprio non poteva aver materialmente contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(126) Questi acquisti erano stati effettuati essenzialmente per far fronte a una carenza di capacità in determinati periodi, soprattutto perché una delle società incluse nella definizione dell'industria comunitaria aveva fatto il suo ingresso nel mercato dei CD-R soltanto nel 2000 ed era costretta a soddisfare la domanda con i prodotti importati in attesa che i suoi impianti di produzione funzionassero a pieno regime. Gli acquisti vanno inoltre visti come la conseguenza delle relazioni di azionariato che intercorrono tra alcune delle società incluse nell'industria comunitaria e determinate società di paesi terzi.

(127) Alla luce di quanto precede, gli acquisti effettuati dall'industria comunitaria da paesi diversi dall'India non erano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(128) Il produttore esportatore indiano ha sostenuto che il fatto che gli acquisti dell'industria comunitaria rappresentassero il 31 % delle vendite complessive contrasta con l'affermazione che tale industria è redditizia. Egli ha rammentato che nel corso dell'inchiesta antidumping su Taiwan, tale percentuale è risultata pari soltanto al 22,1 % nel 2000.

(129) Si rammenta tuttavia che la presente inchiesta e quella relativa a Taiwan non utilizzano la medesima definizione di industria comunitaria. Due società aventi relazioni di azionariato con società straniere appartengono all'industria comunitaria, mentre non ne facevano parte durante l'inchiesta su Taiwan. Inoltre, si rammenta che nel corso dell'inchiesta su Taiwan, tale percentuale è salita al 44 % nel 1998 ed era pari in media al 33 % tra il 1997 e il 2000. Pertanto, il livello degli acquisti nella presente inchiesta è della stessa entità di quello riscontrato nell'inchiesta su Taiwan.

(130) In ogni caso, come illustrato in precedenza, i prodotti acquistati vengono venduti al medesimo prezzo dei CD-R prodotti in proprio e non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

e) Concorrenza di altri tipi di supporti di memorizzazione dei dati

(131) Dall'inchiesta è emerso che la concorrenza esercitata da altri supporti di memorizzazione dei dati quali i DVD e/o i CD-RW (compact disc riscrivibili) risultava ancora molto limitata durante il periodo dell'inchiesta e quindi non aveva inciso in modo significativo sui prezzi di vendita del prodotto in esame.

f) Eccesso di capacità su scala globale

(132) Si è inoltre esaminato se l'eccesso di capacità a livello mondiale potesse aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria. Benché le forniture di CD-R nel corso del periodo in esame siano risultate in eccesso rispetto alla domanda su scala mondiale, va tenuto presente che l'industria comunitaria ha continuato ad essere orientata principalmente verso il mercato comunitario, nel quale le capacità continuavano a risultare inferiori alla domanda. Pertanto, è improbabile che l'eccesso di capacità a livello mondiale abbia arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria. Se anche, tuttavia, essa venisse considerata come una causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, dall'inchiesta è emerso che l'eccesso di capacità a livello mondiale esisteva già nel 1999, nel 2000 e nel 2001, quando la società indiana ha fatto il proprio ingresso nel mercato installando enormi capacità e avviando la produzione. In tali circostanze, pertanto, l'impatto delle ingenti importazioni supplementari dall'India sul mercato comunitario ne ha peggiorato la situazione.

g) Restituzione di un aiuto di Stato

(133) Il produttore esportatore indiano ha affermato che l'insufficiente redditività di una delle società denunzianti potrebbe derivare dall'obbligo di restituire un aiuto di Stato che le incombe in seguito a una decisione della Commissione, del 21 giugno 2000, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts Combtt, Turingia(7). Tuttavia, si deve osservare che detta decisione della Commissione non ha influenzato in alcun modo le cifre illustrate al considerando 91 e utilizzate ai fini della presente analisi. Se si fosse tenuto conto anche della restituzione dell'aiuto di Stato, il quadro della situazione finanziaria della società in questione sarebbe risultato persino più grave.

h) Diritti di concessione

(134) Dato che rappresentano un elemento del costo di produzione, i diritti di concessione influiscono sulla redditività di tutti i produttori di CD-R. Innanzitutto, però, va sottolineato che tanto il produttore esportatore quanto i produttori dell'industria comunitaria sono debitamente autorizzati dai titolari dei brevetti e devono pagare i diritti che ne derivano. Tale elemento, pertanto, non può spiegare di per sé la differenza di prezzo tra i CD-R indiani e quelli prodotti dall'industria comunitaria, né le perdite finanziarie subite da quest'ultima. In secondo luogo, la redditività dell'industria comunitaria era pari al 20 % nel 1999, periodo in cui i diritti di concessione erano già applicabili, ma il produttore esportatore non aveva ancora incominciato ad esportare nella Comunità. Di conseguenza, i diritti di concessione non possono di per sé essere stati causa di pregiudizio. Infine, come nel caso di qualsiasi altro costo collegato alla produzione di CD-R, il fatto che le importazioni sovvenzionate esercitassero una pressione al ribasso sui prezzi potrebbe aver impedito all'industria comunitaria di trasferire ai consumatori i costi dei diritti di concessione. In questo caso, però, si sarebbe trattato di un effetto e non di una causa del pregiudizio. Non è stato pertanto possibile ritenere che il pagamento dei diritti di concessione annullasse il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

i) Altri fattori

(135) Alcune parti hanno sostenuto che il pregiudizio potrebbe essere provocato da un presunto abuso di posizione dominante. Tale affermazione non è stata tuttavia confermata da alcuna decisione formale successivamente ad un'inchiesta condotta dalle autorità responsabili in materia di concorrenza, e non può pertanto essere accettata.

(136) Il produttore esportatore indiano ha sostenuto che la produzione di CD-R nella Comunità non è redditizia a causa dell'elevato costo di produzione, soprattutto per via di un costo del lavoro particolarmente elevato. Si ricorda che il costo unitario di produzione dell'industria comunitaria è diminuito del 59 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, e che l'industria era redditizia nel 1999, in un periodo cioè in cui la società indiana non era ancora presente sul mercato comunitario e benché in quel periodo il costo di produzione dell'industria comunitaria continuasse ad essere superiore del 68 % a quello registrato nel periodo dell'inchiesta.

Inoltre, va osservato che il processo di produzione è lo stesso sia nella Comunità che in India, specialmente se si considera che il produttore indiano utilizza macchinari europei e anche talune materie prime importate dalla Comunità.

Per quanto riguarda le differenze del costo del lavoro, dall'inchiesta è emerso che la produzione di CD-R è un processo ad uso intensivo di capitale ma non ad alta intensità di manodopera, essendo completamente automatizzato. Sostanzialmente, infatti, solo l'ultimissima fase di tale processo, ossia quella dell'imballaggio, richiede maggiore manodopera, ma soltanto in misura limitata. Si ricorda inoltre che nel corso del periodo in esame la produttività dei lavoratori dell'industria comunitaria è raddoppiata.

Infine, si deve osservare che alcune società taiwanesi hanno avviato recentemente la produzione di CD-R nella Comunità, il che dimostra piuttosto che tale tipo di produzione nella Comunità sarebbe probabilmente vitale e redditizio a dispetto del relativo costo del lavoro, qualora sul mercato comunitario venissero ristabilite condizioni di effettiva ed equa concorrenza. L'affermazione è stata quindi respinta.

La stessa società indiana ha poi affermato che il calo dei prezzi sul mercato comunitario era dovuto al fatto che il ciclo di vita dei CD-R aveva raggiunto la sua fase di maturità, caratterizzata da un ribasso dei prezzi e dalla diminuzione del costo di produzione, nonché dall'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato.

Benché il calo dei prezzi possa essere attribuito in parte al ciclo di vita dei CD-R, nel corso dell'inchiesta è risultato che le importazioni indiane a basso prezzo hanno avuto un impatto considerevole in un mercato caratterizzato da trasparenza e flessibilità dei prezzi.

(137) Il produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta, inoltre, ha asserito che l'industria comunitaria sarebbe entrata tardivamente nel mercato dei CD-R, in un periodo cioè in cui i prezzi di vendita erano già in calo.

Si deve ricordare che lo stesso produttore esportatore indiano ha avviato la produzione di CD-R molto tempo dopo l'industria comunitaria e che, logicamente, avrebbe dovuto quindi incontrare difficoltà persino maggiori nel fare il suo ingresso sul mercato in un periodo in cui i prezzi erano già bassi e tutti i concorrenti avevano già concluso il periodo di avvio della produzione. Pertanto, l'affermazione è stata respinta.

(138) La medesima società indiana ha sostenuto che l'industria comunitaria è troppo frammentata e non è in grado di realizzare economie di scala a causa delle sue unità di produzione di ridotte dimensioni. Vale però la pena sottolineare che una delle due società che, nelle osservazioni inviate alla Commissione, il produttore indiano considerava come aziende di grandi dimensioni, e quindi in grado di conseguire da sole economie di scala sufficienti, ha appoggiato la denuncia e collaborato all'inchiesta, e inoltre, secondo quanto accertato, ha subito un pregiudizio allo stesso modo degli altri produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria. Per quel che riguarda, più in particolare, le economie di scala e/o le migliori condizioni che il produttore esportatore indiano, secondo quanto afferma, sarebbe in grado di ottenere nei propri acquisti di materie prime, non è stato possibile comprovare tale affermazione sulla base delle informazioni fornite dai fornitori di materie prime e/o di macchinari nel corso delle visite di verifica. L'argomentazione relativa alle economie di scala è stata quindi respinta.

(139) Va inoltre ricordato che l'industria comunitaria è sorta soltanto di recente, dal momento che, come già stabilito nel regolamento (CE) n. 2479/2001, ha avviato la produzione solamente nel 1997. Fin dall'inizio, essa ha subito un pregiudizio dovuto in un primo tempo alle importazioni oggetto di dumping provenienti da Taiwan, come si è già stabilito nel succitato regolamento, mentre più di recente ha dovuto far fronte alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'India.

4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

(140) Alla luce di quanto precede, si conclude che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato da una diminuzione dei prezzi di vendita, da un calo degli investimenti, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa, nonché da perdite significative, era dovuto alle importazioni in esame oggetto di sovvenzioni. Infatti, l'impatto di altri fattori quali le importazioni da Taiwan o il ciclo di vita dei CD-R sull'andamento negativo dell'industria comunitaria in termini di prezzi di vendita costituisce solo una spiegazione parziale e non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e il conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(141) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni sulla situazione dell'industria comunitaria, si conclude che detti altri fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato deve essere attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

(142) È stato esaminato se, nonostante le conclusioni sull'esistenza delle pratiche di sovvenzioni pregiudizievoli, esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure non era nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento base, sono stati presi in considerazione, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, nonché le possibili conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

(143) Al fine di valutare le probabili conseguenze dell'istituzione o meno delle misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari ai cinque produttori comunitari denunzianti, ad altre 18 società note come produttori nella Comunità, ad un'associazione di consumatori e a nove società appartenenti all'industria a monte o industria fornitrice (in seguito denominati "i fornitori"). Oltre ai cinque produttori comunitari denunzianti, altri quattro produttori hanno risposto al questionario in modo soddisfacente. Quattro fornitori hanno risposto al questionario, mentre l'associazione dei consumatori ha presentato le sue osservazioni.

(144) In considerazione dell'elevato numero di importatori nella Comunità, e al fine di permettere alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere a tecniche di campionamento, tutti gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del procedimento e a fornire informazioni di carattere generale sulle loro importazioni nella Comunità e le rivendite da essi effettuate sul mercato comunitario. Si sono manifestate due società fornendo le informazioni richieste. La Commissione ha inviato loro un questionario, ma nessuna delle due ha provveduto a rispedirlo debitamente compilato.

(145) L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata sulle suddette osservazioni e risposte al questionario.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(146) Si deve tener presente che i produttori comunitari avevano già subito un grave pregiudizio in passato a causa delle importazioni di CD-R originarie di Taiwan, come illustrato nel regolamento (CE) n. 1050/2002. Nel 2000 cinque produttori europei hanno completamente cessato la produzione di CD-R, e altri due hanno fatto lo stesso nel 2001.

(147) L'industria comunitaria era un tempo vitale ed efficiente, ed è tuttora capace di rifornire un segmento più vasto del mercato di un prodotto che costituisce il supporto di memorizzazione di base per un gran numero di utilizzatori di computer.

(148) Va inoltre osservato che la produzione di supporti di memorizzazione dei dati è un settore tecnologico di grande importanza per l'intera Comunità. Le tecnologie produttive e l'esperienza acquisita dall'industria comunitaria nella produzione dei CD-R hanno rappresentato, e continueranno a rappresentare, una solida base per ulteriori innovazioni nella fabbricazione di altri tipi analoghi di supporti di memorizzazione dei dati. Il fatto di continuare ad essere efficiente e redditizia nel settore dei CD-R consente all'industria comunitaria di costruire una base economica per partecipare al mercato in crescita di altri tipi di supporti di memorizzazione. Si prospettano infatti importanti sinergie in termini di vendite tra il prodotto in esame e altri tipi di supporto di memorizzazione dei dati quali i CD-RW (compact disc riscrivibili) e i DVD. È quindi di fondamentale importanza per l'industria comunitaria poter proporre ai propri clienti il prodotto in esame e ampliare la gamma dei suoi prodotti.

(149) Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria di cui ai considerando 102 - 105, in particolare in termini di perdite sostenute, si ritiene che, in assenza di misure contro le pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria potrebbe probabilmente peggiorare e la produzione nella Comunità registrare un calo, mentre gli utilizzatori/consumatori dipenderanno sempre più e in larga misura dalle importazioni.

(150) La mancata istituzione di misure definitive nel presente procedimento aggraverebbe la situazione già alquanto precaria dell'industria comunitaria, caratterizzata da perdite e da un conseguente rallentamento degli investimenti, oltre a diminuire l'efficacia delle misure antidumping istituite sulle importazioni del medesimo prodotto originario di Taiwan. Una siffatta situazione ha messo gravemente a rischio la possibilità per l'industria di continuare a esistere. Qualora l'industria comunitaria fosse costretta a cessare la produzione, la Comunità diventerebbe quasi interamente dipendente da fonti di approvvigionamento esterne (paesi terzi) in un settore di crescente importanza tecnologica e in rapida espansione. Poiché l'adozione di misure compensative mira a ristabilire una equa concorrenza sul mercato comunitario, tali misure sarebbero nell'interesse dell'industria comunitaria, la quale, nonostante il pregiudizio subito, ha dimostrato di essere fondamentalmente sana.

(151) Infine, i dazi compensativi associati al costante sforzo volto a ridurre i costi di produzione possono soltanto aiutare l'industria comunitaria a sormontare le perdite finanziarie, un presupposto per partecipare al mercato in crescita di altri tipi di supporti di memorizzazione.

3. Interesse di altri produttori comunitari

(152) I tre produttori comunitari che non erano stati considerati parte dell'industria comunitaria erano favorevoli all'istituzione di dazi compensativi.

4. Interesse dei fornitori comunitari

(153) Come si è già menzionato al considerando 143, nove società fornitrici di un produttore esportatore indiano e/o dell'industria comunitaria hanno inviato lettere alla Commissione sostenendo che l'eventuale istituzione delle misure sarebbe stata contraria al loro interesse; a questi nove fornitori è stato spedito un questionario per valutare più dettagliatamente il probabile impatto delle misure sulle loro attività. Solo quattro società hanno risposto al questionario, dichiarandosi contrarie all'istituzione dei dazi compensativi.

(154) Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che la quota di produttori europei di CD-R rappresentata nel fatturato dei fornitori che hanno collaborato all'inchiesta era in ogni caso significativa. Pertanto, è probabile che un ulteriore ridimensionamento e/o deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non avrebbe conseguenze negative soltanto per l'occupazione e gli investimenti dell'industria stessa, ma potrebbe avere un effetto di trascinamento negativo anche sui suoi fornitori di materie prime e macchinari. Inoltre, nel corso dell'inchiesta si è accertato che nel caso dei dazi antidumping istituiti sul prodotto in esame originario di Taiwan, che erano circa due volte più elevati dei dazi compensativi proposti nel presente procedimento, l'impatto sui fornitori non era risultato significativo.

(155) Il produttore esportatore ha sostenuto altresì che la sovvenzione oggetto del presente regolamento avvantaggiava i fornitori europei di beni strumentali. Secondo tale società, l'eventuale istituzione di dazi compensativi comporterebbe un annullamento delle ordinazioni, con gravi conseguenze per i fornitori europei di macchinari.

(156) A questo proposito, si rammenta che quando le conclusioni definitive sono state comunicate a tutte le parti interessate, nessuno dei fornitori che hanno collaborato ha contestato la suddetta conclusione, ossia che la quota di produttori europei di CD-R rappresentata nel fatturato dei fornitori che hanno collaborato all'inchiesta era significativa e che era probabile che un ulteriore ridimensionamento e/o deterioramento della situazione dell'industria comunitaria avrebbe potuto avere un effetto di trascinamento negativo anche sui suoi fornitori di materie prime e macchinari. Come illustrato in precedenza, d'altra parte, è improbabile che un dazio compensativo sortisca un effetto diretto significativo sulle attività dei fornitori.

5. Interesse degli importatori

(157) Nessun importatore indipendente ha collaborato all'inchiesta.

(158) L'assenza di collaborazione da parte degli importatori nel presente procedimento induce a concludere che l'eventuale istituzione delle misure non avrebbe un impatto significativo sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti di CD-R nella Comunità.

6. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(159) Tra i principali utilizzatori di CD-R figurano i duplicatori e i consumatori finali. I duplicatori non hanno presentato le loro osservazioni nel quadro della presente inchiesta. Si ritiene pertanto che l'eventuale aumento dei costi applicabili a questo settore possa essere considerato trascurabile rispetto ai costi complessivi.

(160) Inoltre, la mancata istituzione delle misure metterebbe seriamente in pericolo la vitalità dell'industria comunitaria, la cui scomparsa ridurrebbe le fonti di approvvigionamento e la concorrenza, a scapito dei duplicatori e dei consumatori.

(161) Per quanto riguarda i consumatori, l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) è stato contattato e ha inviato le sue osservazioni. Pur essendo contraria all'istituzione di dazi, tale organizzazione non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare un impatto considerevole sui consumatori dei dazi antidumping istituiti nei confronti dei CD-R originari di Taiwan. Anche basandosi sulla peggiore delle ipotesi, e cioè che i dazi compensativi vengano interamente trasferiti sul prezzo applicato ai consumatori, ne conseguirebbe un aumento di meno di 3 centesimi di EUR per CD-R originario dell'India. Anche in tali condizioni, dato il calo dei prezzi sul mercato comunitario a partire dal 1998 e il livello delle misure proposte, non sono previsti effetti rilevanti sui consumatori finali.

(162) Va osservato inoltre che nulla sembra indicare che il ripristino di condizioni di mercato aperto e di equa concorrenza possa impedire ai produttori dei paesi terzi di risultare competitivi sul mercato comunitario e, di conseguenza, ridurre la qualità e la diversità dell'approvvigionamento. Nonostante sia innegabile che la produzione comunitaria è attualmente insufficiente per far fronte alla domanda del prodotto in esame, le misure compensative non farebbero altro che eliminare la distorsione della concorrenza dovuta alle sovvenzioni e non rappresenterebbero quindi un ostacolo alla possibilità di soddisfare per intero la domanda mediante forniture di CD-R a prezzi equi provenienti dai paesi terzi. Nei casi in cui il livello delle misure compensative è effettivamente pari al margine di sovvenzione, ma inferiore all'importo necessario a eliminare interamente il pregiudizio, viene eliminato unicamente l'elemento sleale del vantaggio degli esportatori in termini di prezzi.

(163) Occorre aggiungere che è possibile continuare a importare il prodotto in esame da altri paesi. Si deve inoltre osservare che la quota di mercato detenuta dai paesi non contemplati dalle misure compensative potrebbe aumentare in futuro, poiché l'approvvigionamento di CD-R sul mercato comunitario da parte di paesi che non concedono sovvenzioni è stato meno attraente in passato a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'India e da Taiwan. Sembra quindi molto probabile che, qualora venissero ripristinate condizioni di effettiva concorrenza, le importazioni provenienti dai paesi che non concedono sovvenzioni registrerebbero un aumento sul mercato comunitario.

(164) Questo indicherebbe che né gli utilizzatori né i consumatori sarebbero indebitamente danneggiati dall'istituzione delle misure.

7. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(165) Sulla base di quanto precede, si conclude che l'istituzione di misure compensative definitive non sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

H. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(166) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si devono adottare misure definitive al fine di impedire che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(167) Per stabilire il livello delle misure definitive si è tenuto conto sia del margine di sovvenzione riscontrato che della portata del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(168) Le misure definitive dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza però superare il margine di sovvenzione accertato. Nel calcolare l'importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto, al lordo delle imposte, pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, utilizzato in questo calcolo è lo stesso al quale si è fatto ricorso nel procedimento nei confronti di Taiwan, cioè l'8 % del fatturato.

(169) L'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei diversi modelli venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il livello di prezzo non pregiudizievole per ciascun modello è stato ottenuto aggiungendo il summenzionato margine di profitto dell'8 % al costo di produzione per modello. Il costo di produzione è stato ricostruito per ciascun modello, sulla base del prezzo di vendita al quale sono state aggiunte le perdite. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF. In tutti i casi le differenze sono risultate superiori al margine di sovvenzione riscontrato.

2. Misure definitive

(170) Dato che il livello di eliminazione del pregiudizio è superiore al margine di sovvenzione accertato, le misure definitive devono basarsi su quest'ultimo margine. Tenuto conto dell'elevato livello di cooperazione, e per non compromettere l'efficacia della misura, l'aliquota del dazio compensativo definitivo per l'India va fissato a 7,3 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R), attualmente classificabili al codice NC ex 8523 90 00 (codice TARIC 8523 90 00 10 ), originari dell'India.

2. L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 7,3 %.

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. Stefanis

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

(2) GU C 116 del 17.5.2002, pag. 4.

(3) GU C 116 del 17.5.2002, pag. 2.

(4) GU L 160 del 18.6.2002, pag. 2.

(5) GU L 160 del 18.6.2002, pag. 2.

(6) GU L 334 del 18.12.2001, pag. 8.

(7) GU L 318 del 16.12.2000, pag. 62.

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