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Document 32003R0881

Regolamento (CE) n. 881/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 134 del 29.5.2003, p. 1–109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/881/oj

32003R0881

Regolamento (CE) n. 881/2003 della Commissione, del 21 maggio 2003, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 29/05/2003 pag. 0001 - 0109


Regolamento (CE) N. 881/2003 della Commissione

del 21 maggio 2003

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2004(3) include l'iniziativa fondata sul principio "Tutto fuorché le armi", avviata dal regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999 - 31 dicembre 2000(4), come modificato dal regolamento (CE) n. 416/2001(5), onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno progrediti la franchigia doganale senza limiti quantitativi.

(2) Per garantire che tale franchigia vada ad esclusivo vantaggio dei paesi meno sviluppati e per evitare la deviazione degli scambi attraverso alcuni di questi paesi nell'ambito del cumulo regionale dell'origine, alcune operazioni minime, di scarso valore aggiunto, nei settori del riso e dello zucchero che attualmente bastano a conferire il carattere di prodotto originario ai fini del sistema delle preferenze generalizzate, conformemente all'articolo 70 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(7), non devono più essere considerate lavorazioni o trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario.

(3) Occorre dunque modificare l'elenco delle operazioni considerate insufficienti al fine di conferire il carattere originario che figura all'articolo 70 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Inoltre, e a fini di coerenza, le stesse modificazioni devono essere apportate all'articolo 101 del suddetto regolamento che riguarda i paesi o territori beneficiari cui si applicano le misure tariffarie preferenziali unilateralmente adottate dalla Comunità.

(4) Le modificazioni della nomenclatura del sistema armonizzato sono entrate in vigore il 1o gennaio 2002. L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni da effettuare alle materie non originarie per il conferimento del carattere originario al prodotto trasformato, come pure le note introduttive a tale elenco vanno aggiornati per tenere conto di tali modifiche. Risultano inoltre indispensabili alcune correzioni. Per motivi di chiarezza, tali testi vanno ripubblicati nella loro interezza.

(5) Dopo aver beneficiato separatamente del cumulo regionale dell'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate, a norma dell'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i paesi membri della Comunità andina e del Mercato comune centroamericano hanno chiesto di poter beneficiare congiuntamente delle disposizioni in materia di cumulo regionale per favorire lo sviluppo industriale di tali regioni. A tal fine hanno costituito un segretariato comune, ovvero il comitato congiunto permanente per l'origine Comunità andina - Mercato comune centroamericano e Panama. Tutti i paesi di questo nuovo gruppo soddisfano le condizioni dell'articolo 72 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93, specie per quanto riguarda l'impegno di osservare la normativa in vigore e di offrire la necessaria collaborazione amministrativa. Occorre pertanto permettere a tale gruppo di beneficiare delle disposizioni in materia di cumulo regionale.

(6) È necessario continuare ad accettare nei limiti della loro validità le prove dell'origine rilasciate secondo le disposizioni precedentemente in vigore per la Comunità andina e il Mercato comune centroamericano.

(7) Per evitare qualsiasi confusione, dal momento che i paesi che potrebbero beneficiare del cumulo regionale non sempre coincidono con quelli che appartengono ai gruppi regionali, non è opportuno continuare a distinguere i paesi che possono beneficiare del cumulo regionale, in base alla denominazione dei gruppi regionali.

(8) Occorre nel contempo apportare una correzione all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(9) È opportuno rendere più flessibile il termine stabilito in una dichiarazione incompleta per la presentazione di un documento che permette l'applicazione di un dazio ridotto o nullo.

(10) Il sistema di gestione dei contingenti tariffari prevede, quale misura intesa a ridurre l'onere e i costi amministrativi sostenuti al momento dell'importazione e a promuovere un trattamento uniforme, che taluni contingenti tariffari siano considerati critici. L'esperienza acquisita ha dimostrato che i criteri utilizzati per determinare la situazione critica possono essere resi meno rigidi senza rischi per le risorse proprie della Comunità.

(11) Il sistema di vigilanza per le importazioni preferenziali è risultato adatto anche per la vigilanza delle importazioni non preferenziali e andrebbe pertanto esteso anche a quest'ultime.

(12) Il grado d'informatizzazione del sistema del transito non giustifica ulteriormente la facoltà degli operatori economici di utilizzare la distinta di carico come una parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con procedimenti informatici e pertanto si rende necessaria la sua soppressione.

(13) È opportuno introdurre alcune disposizioni volte a sviluppare, completare e, se del caso, aggiornare la normativa esistente affinché il regime TIR benefici dei risultati della recente riforma del transito comunitario/comune e in particolare norme sulla fine del regime, la prova alternativa e la procedura di ricerca.

(14) È inoltre opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 2454/93 alla convenzione TIR.

(15) È altresì opportuno, in vista di una sua maggiore efficacia e trasparenza, prevedere che la procedura di recupero si applichi anche in caso di uso del carnet TIR.

(16) L'importo massimo che le associazioni garanti nella Comunità sono tenute a pagare ove la loro responsabilità sia chiamata in causa deve essere espresso in euro e deve essere fissato a 60000 EUR per carnet TIR.

(17) Onde preservare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, è necessario prevedere che una notificazione di non appuramento regolarmente eseguita entro un anno dall'amministrazione doganale competente a un'associazione garante stabilita nella Comunità abbia effetto giuridico anche nei confronti di altre associazioni garanti stabilite nella Comunità quando sia, in seguito, accertata la loro responsabilità a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, primo o secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: "il codice").

(18) La normativa relativa al regime ATA resta immutata, ma gli articoli corrispondenti devono essere adattati a seguito della modificazione del regime TIR.

(19) Per determinare il valore in dogana dei prodotti trasformati destinati all'immissione in libera pratica, il dichiarante può scegliere il valore in dogana delle merci d'importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione a norma dell'articolo 551, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Per assicurare che i dazi di importazione siano applicati in modo uniforme, è opportuno precisare la nozione di costi di trasformazione.

(20) Occorre modificare l'articolo 841 per consentire l'espletamento delle formalità relative alla riesportazione presso l'ufficio di uscita verso il quale le merci sono trasferite con carnet ATA nell'ambito del regime dell'ammissione temporanea.

(21) In conformità con l'articolo 222, paragrafo 2 del codice, quando un'obbligazione doganale è sorta in seguito alla sottrazione di merci alla vigilanza doganale e ci si trova in presenza di una pluralità di debitori, devono essere previste le modalità di sospensione dell'obbligo di alcuni debitori di pagare i dazi. La durata della sospensione deve essere limitata a un anno ma deve poter essere prorogata, in particolare quando i debitori che non beneficiano della sospensione abbiano presentato ricorso contro l'obbligazione doganale dinanzi alle autorità giudiziarie competenti.

(22) L'articolo 890 del regolamento (CEE) n. 2454/93 dispone il rimborso o lo sgravio dei dazi per importazioni di merci che possono beneficiare di un trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, quando l'obbligazione è sorta a seguito dell'immissione in libera pratica delle merci e l'importatore può presentare a posteriori un documento attestante che egli avrebbe potuto beneficiare di tali trattamenti al momento dell'immissione in libera pratica. Tale possibilità va estesa ai casi in cui si presenta a posteriori un documento che consente di beneficiare di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci. In effetti, in assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta, l'obbligo di pagare i dazi all'importazione risulta sproporzionato rispetto alla funzione di tutela introdotta dalla tariffa doganale comune.

(23) Per evitare eventuali difficoltà d'interpretazione, occorre riformulare l'articolo 900, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Il nuovo disposto deve inoltre tenere conto delle circostanze economiche attuali, caratterizzate da una vivace concorrenza. L'articolo 900, paragrafo 2 non deve più, pertanto, imporre sistematicamente l'obbligo di riesportazione delle merci che beneficiano di un rimborso o di uno sgravio a norma dell'articolo 900, paragrafo 1, bensì consentire di sostituire la riesportazione con la distruzione o il vincolo delle merci in regime di transito comunitario esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

(24) Occorre modificare l'allegato 25 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa la percentuale delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana. Ciò al fine di semplificare tale allegato e di tener conto dell'allargamento del territorio doganale della Comunità a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri.

(25) L'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene per la casella n. 36 del documento amministrativo unico (DAU) i codici destinati ad identificare i regimi tariffari cui sono vincolati i prodotti alla procedura di immissione in libera pratica.

(26) Per motivi di chiarezza occorre aggiungere un codice specifico per la sospensione temporanea su prodotti destinati ad aeromobili civili e per i quali è stato rilasciato un certificato di idoneità al volo.

(27) È opportuno adeguare l'allegato 67 del regolamento (CEE) n. 2454/93 alle modificazioni apportate all'allegato 70.

(28) È opportuno modificare l'allegato 70 del regolamento (CEE) n. 2454/93 per consentire l'uso di un sistema esistente per le comunicazioni di informazioni relative ai prodotti agricoli trasformati. Inoltre, i vantaggi derivanti dall'effetto di semplificazione del "Sistema di informazione - procedure di perfezionamento (SIPP)" devono essere estesi a tali prodotti. Infine, è necessario introdurre un codice specifico relativo alle condizioni economiche per le domande di autorizzazione di perfezionamento attivo che non riguardano le merci sensibili.

(29) È opportuno semplificare l'uso del regime doganale di trasformazione sotto controllo doganale, per le merci importate che sono trasformate in prodotti che possono beneficiare della sospensione autonoma dei dazi all'importazione su alcune armi e attrezzature militari.

(30) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 deve essere modificato di conseguenza.

(31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) 2454/93 è così modificato:

1) All'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali."

2) All'articolo 72, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il cumulo regionale si applica ai seguenti gruppi regionali distinti di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:

a) gruppo I: Brunei-Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

4. S'intende per 'gruppo regionale': il gruppo I, il gruppo II o il gruppo III, secondo il caso."

3) All'articolo 72 ter, paragrafo 1, lettera b), il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal comma seguente:

"Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite i segretariati seguenti, secondo il caso:

i) gruppo I: il segretariato generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN);

ii) gruppo II: il comitato congiunto permanente per l'origine Comunità andina - Mercato comune centroamericano e Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina - Mercado Común y Panamá);

iii) gruppo III: il segretariato dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC)."

4) All'articolo 76, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura del comitato."

5) All'articolo 101, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 100:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali."

6) All'articolo 256, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, sempre che l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, su richiesta del dichiarante, può essere concesso per la sua presentazione un termine più lungo rispetto a quello indicato al primo comma, se le circostanze lo giustificano. Tale termine non può superare i quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione. Esso non può essere prorogato."

7) L'articolo 308 quater è sostituito dal seguente:

"Articolo 308 quater

1. Un contingente tariffario è considerato critico quando il 75 % del volume iniziale sia esaurito, oppure a discrezione delle autorità competenti.

2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:

a) quando sia aperto per meno di tre mesi;

b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);

c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l'ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.

3. Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell'applicazione, secondo le regole dell'OMC, di una misura di salvaguardia o di una misura di ritorsione, è considerato critico quando il 75 % del volume iniziale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o meno nei due anni precedenti."

8) Nella parte II, titolo I, capitolo 3, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

"Sorveglianza delle importazioni"

9) All'articolo 308 quinquies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria delle importazioni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta al mese, resoconti sulla sorveglianza contenenti dati dettagliati sulle quantità di prodotti immessi in libera circolazione. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri limitano tali dati alle importazioni che beneficiano di regimi tariffari preferenziali.

2. I resoconti di sorveglianza degli Stati membri indicano le quantità immesse in libera pratica dal primo giorno del periodo interessato."

10) All'articolo 353, il paragrafo 2 è soppresso.

11) All'articolo 358, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli il cui modello e i cui enunciati figurano nell'allegato 45 ter. Tale elenco fa parte integrante del documento d'accompagnamento transito."

12) Nella parte II, titolo II, il titolo del capitolo 9 è sostituito dal seguente:

"Trasporti effettuati in procedura TIR o ATA"

13) All'articolo 451, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del carnet TIR e ATA, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio, qualora le merci siano trasportate da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), oppure con carnet ATA (convenzione ATA)."

14) All'articolo 453, paragrafo 2, i termini "agli articoli da 314 a 324" sono sostituiti dai termini "agli articoli da 314 ter a 324 septies".

15) Dopo l'articolo 453, viene inserito il testo seguente:

"Sezione 2

Procedura TIR"

16) Gli articoli 454 e 455 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 454

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai trasporti effettuati utilizzando i carnet TIR quando si tratta di dazi all'importazione o di altre imposizioni all'interno della Comunità.

Articolo 455

1. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza senza indugio e comunque entro il termine massimo di un mese dal termine dell'operazione TIR.

2. Qualora la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR non venga restituita alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza allo scadere del termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, tali autorità ne informano l'associazione garante interessata, ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR.

Dette autorità ne informano inoltre il titolare del carnet TIR e invitano sia quest'ultimo che l'associazione garante interessata a fornire la prova che l'operazione TIR è terminata.

3. La prova di cui al paragrafo 2 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che attesta che queste sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

4. L'operazione TIR è considerata conclusa anche se il titolare del carnet TIR/l'associazione garante interessata esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.

Articolo 455 bis

1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza non dispongono della prova che l'operazione TIR è terminata, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione TIR o, in mancanza di ciò, per stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione.

La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che l'operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano.

2. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell'operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita.

4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rispondono alla richiesta senza indugio.

5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che l'operazione TIR è terminata correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza ne informano senza indugio l'associazione garante interessata ed il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, le autorità doganali che abbiano intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice."

17) Nella parte II, titolo II, capitolo 9, i termini "Sezione 2" e il titolo della sezione sono soppressi.

18) Gli articoli 456 e 457 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 456

1. Quando da un'infrazione o da un'irregolarità ai sensi della convenzione TIR insorge un'obbligazione doganale nella Comunità, le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, alle altre imposizioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.

2. Gli articoli 450 bis, 450 ter e 450 quinquies si applicano, in quanto compatibili, nell'ambito della procedura di recupero relativa all'uso del carnet TIR.

Articolo 457

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante stabilita nella Comunità può diventare responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale relativa alle merci che sono oggetto dell'operazione fino alla concorrenza di 60000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.

2. L'associazione garante, stabilita nello Stato membro competente in materia di recupero conformemente all'articolo 215 del codice, è responsabile del pagamento dell'ammontare garantito dell'obbligazione doganale.

3. Ogni valida notificazione di non appuramento di una operazione TIR effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro, designate competenti in materia di recupero secondo l'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice, nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da tali autorità, è valida anche quando le autorità doganali di un altro Stato membro, designate competenti secondo l'articolo 215, paragrafo 1, tprimo o secondo rattino, procedano successivamente al recupero nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da dette autorità."

19) Nella parte II, titolo II, capitolo 9, il titolo della sezione è sostituito dal seguente:

"Procedura ATA"

20) Sono inseriti gli articoli 457 quater e 457 quinquies seguenti:

"Articolo 457 quater

1. Il presente articolo si applica ferme restando le disposizioni specifiche della convenzione ATA in materia di responsabilità delle associazioni garanti al momento dell'utilizzazione di un carnet ATA.

2. Quando si accerti che, durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, questa si considera commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, salvo che, entro il termine di cui all'articolo 457 quinquies, paragrafo 2, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, lo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni a cui le merci sono soggette nel primo Stato membro li rimborsa a detto Stato membro, ad esclusione di quelli già riscossi a norma del secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione della differenza, secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.

Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.

Articolo 457 quinquies

1. Quando si accerti che durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità, le autorità doganali ne danno notifica al titolare del carnet ATA e all'associazione garante, entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA.

2. La prova della regolarità dell'operazione effettuata con carnet ATA ai sensi dell'articolo 457 quater, paragrafo 3, primo comma deve essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA.

3. La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali mediante uno degli strumenti seguenti:

a) un documento doganale o commerciale autenticato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione e idoneo ad identificare dette merci;

b) un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci in questione;

c) fornendo gli elementi di prova previsti dall'articolo 8 della convenzione ATA."

21) All'articolo 458, paragrafo 2, all'articolo 461, paragrafo 4 e all'articolo 462, paragrafo 4, i termini "articolo 454, paragrafo 3" sono sostituiti dai termini "articolo 457 quater, paragrafo 3".

22) Nell'articolo 551, paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:

"I costi di trasformazione sono costituiti da tutti i costi sostenuti per fabbricare i prodotti trasformati, comprese le spese generali e il valore di tutte le merci comunitarie usate nella trasformazione."

23) L'articolo 841 è sostituito dal seguente:

"Articolo 841

Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, le disposizioni degli articoli da 788 a 796 si applicano, in quanto compatibili, salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all'atto dell'appuramento del regime doganale economico precedente.

Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell'ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice."

24) All'articolo 876 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Quando un'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 del codice, le autorità doganali sospendono l'obbligo della persona di cui al paragrafo 3, quarto trattino, di detto articolo di pagare i dazi, qualora almeno un altro debitore sia stato identificato e abbia ricevuto comunicazione dell'importo dei dazi a norma dell'articolo 221 del codice.

La sospensione può essere concessa soltanto se la persona di cui all'articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice non è contemplata anche in uno degli altri trattini dello stesso paragrafo e non ha commesso una manifesta negligenza nell'adempimento dei suoi obblighi.

La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia, le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

La sospensione è subordinata alla costituzione, da parte della persona che ne beneficia, di una garanzia valida corrispondente all'importo dei dazi in questione, salvo nel caso in cui già esista una garanzia, che copra la totalità del suddetto importo, e il fideiussore non sia stato liberato dai suoi impegni. Si può non esigere la garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, la sua prestazione possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale."

25) All'articolo 890, il primo comma è sostituito dal seguente:"L'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio in presenza di quanto segue:

a) a sostegno della domanda viene presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un certificato di autenticità, un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, di un trattamento tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci;

b) il documento così presentato si riferisce specificamente alle merci considerate;

c) sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;

d) sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento comunitario, di un tariffario preferenziale o di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci."

26) L'articolo 900 è così modificato:a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e lettere da f) a n) è subordinato, salvo quando le merci siano distrutte per ordine dell'autorità pubblica o siano consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione, sotto il controllo dell'autorità doganale, fuori del territorio doganale della Comunità.

Su espressa richiesta, l'autorità di decisione autorizza a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione, oppure con il loro vincolo in regime di transito comunitario esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci in oggetto non sono considerate merci comunitarie.

In tal caso, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci introdotte in deposito doganale, in zona franca o in deposito franco, possano essere successivamente riconosciute come merci non comunitarie."

b) il paragrafo 3 è soppresso.

27) L'allegato 14 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

28) L'allegato 15 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

29) L'allegato 25 è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.

30) L'allegato 37bis è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

31) L'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

32) L'allegato 44bis è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

33) L'allegato 45bis è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

34) L'allegato 67 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

35) L'allegato 70 è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

36) L'allegato 76 è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento.

Articolo 2

Anteriormente al 1o luglio 2004 la Commissione valuta l'attuazione del sistema del transito informatizzato da parte degli operatori economici. La valutazione è eseguita sulla base di un rapporto che tiene conto delle contribuzioni degli Stati membri.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 1, punti 2 e 3 si applica a decorrere dal 1o giugno 2003.

Le prove dell'origine rilasciate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1o giugno 2003 sono accettate anche dopo tale data nei limiti della loro validità.

3. L'articolo 1, punti 10) 11), 30), 32) e 33) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Tale data può essere rinviata secondo la procedura del comitato, sulla base della valutazione prevista all'articolo 2.

4. L'articolo 1, punti da 12) a 21) si applica a decorrere dal 1o settembre 2003.

5. L'articolo 1, punto 29) si applica a decorrere dal 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2003.

Per la Commissione

Frédérik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

(3) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

(4) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

(5) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 43.

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(7) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO I

"ALLEGATO 14

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO 15

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi degli articoli 69 e 100.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni degli articoli 69 e 100 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o repubblica beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- filamenti conduttori eletricci;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(2);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata."

ALLEGATO II

"ALLEGATO 15

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO 25

SPESE DI TRASPORTO AEREO DA COMPRENDERE NEL VALORE IN DOGANA

1. La seguente tabella indica:

a) paesi terzi elencati per continente e zone(1) (colonna 1);

b) le percentuali che rappresentano la parte dei costi di trasporto aereo da un dato paese terzo nella CE da comprendere nel valore in dogana (colonna 2).

2. Per le merci spedite da paesi o da aeroporti non compresi nella tabella seguente e diversi da quelli di cui al paragrafo 3, è presa in considerazione la percentuale relativa all'aeroporto più vicino a quello di partenza.

3. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione, i cui aeroporti non sono compresi nella tabella, si applicano le norme seguenti:

a) per le merci spedite direttamente verso detti dipartimenti da paesi terzi, deve essere compreso nel valore in dogana l'importo totale delle spese di trasporto aereo;

b) per le merci spedite verso la parte europea della Comunità da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in uno di detti dipartimenti, devono essere comprese nel valore in dogana solo le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute per trasportare le merci unicamente fino al luogo di trasbordo o scarico;

c) per le merci spedite verso detti dipartimenti da paesi terzi, e trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea della Comunità, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate nella tabella seguente alle spese che sarebbero state sostenute per trasportare le merci dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di trasbordo o scarico.

Il trasbordo o lo scarico sono attestati da un visto apposto dalle autorità doganali sulla lettera di vettura aerea o altro documento di trasporto aereo con il timbro ufficiale dell'ufficio interessato; in caso contrario, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 163, paragrafo 6, del presente regolamento.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Le percentuali sono valide per tutti gli aeroporti di un determinato paese, tranne nei casi in cui siano indicati specifici aeroporti di partenza;"

ALLEGATO IV

All'allegato 37bis, titolo II, il punto B è modificato come segue:

1. L'attributo "Numero delle distinte di carico" e il testo esplicativo sono soppressi.

2. Il testo esplicativo dell'attributo "Numero totale dei contenitori" è sostituito dal seguente:

Tipo/lunghezza: n..7

L'utilizzo dell'attributo è facoltativo. Il numero totale dei contenitori è pari alla somma di tutti i "Numeri dei contenitori", di tutti i "Numeri dei colli" e di un valore di "1" per ciascun "collettame" dichiarato.

3. Il testo esplicativo del gruppo di dati "DESIGNAZIONE DELLE MERCI" è sostituito dal seguente:

Numero: 999

Viene utilizzato il gruppo di dati.

ALLEGATO V

L'allegato 38 è modificato come segue:

Nella casella n. 36, sezione "2) Le due cifre seguenti del codice", il seguente codice 19 è inserito dopo il codice 18:

(1) Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8)

ALLEGATO VI

L'allegato 44bis è così modificato:1. Al titolo III, punto 3, il secondo comma è soppresso.

ALLEGATO VII

L' allegato 45bis è così modificato:1. Il testo del capitolo I è sostituito dal seguente testo:

Capitolo I - Facsimile del documento di accompagnamento transito

>PIC FILE= "L_2003134IT.010301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003134IT.010501.TIF">

2. Il capitolo II è così modificato:a) Il testo del punto B è sostituito dal testo seguente:

B. Note esplicative per la stampa

Per quanto riguarda la stampa del bollettino di transito vi sono le seguenti possibilità:

1. l'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato:

- stampa del solo esemplare A (documento di accompagnamento);

2. l'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato:

- stampa dell'esemplare A (documento di accompagnamento), e

- stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio).

b) Il testo del punto C è sostituito dal testo seguente:

C. Note esplicative per il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione

Per il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione esistono le seguenti possibilità:

1. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato:

- i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica;

2. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato e non è collegato al sistema di transito informatizzato:

- i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli);

3. l'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettiva non lo è (cambiamento dell'ufficio di destinazione):

- i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando una fotocopia dell'esemplare A del documento d'accompagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli);

4. l'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettiva lo è (cambiamento dell'ufficio di destinazione):

- i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica.

c) Il punto D è soppresso.

ALLEGATO VIII

L'allegato 67 è modificato come segue: Nelle note esplicative, titolo I, riquadro 7, nella nota sul perfezionamento attivo e passivo, al primo paragrafo, il terzo e quarto trattino sono sostituiti dal testo seguente:

- le condizioni economiche siano identificate dai codici 01, 10, 11, 31 o 99,

- si tratti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e sia utilizzato il codice 30 in relazione alle situazioni corrispondenti alle suddivisioni 2, 5 e 7 di tale codice, oppure.

ALLEGATO IX

L'allegato 70 è modificato come segue

a) Nella sezione B, dopo "Codici e criteri dettagliati", è inserito il seguente codice:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Nella sezione B, codice 30, dopo il punto 7) è inserito il termine "oppure"

c) Nella sezione B, codice 30, il punto 8) è sostituito dal seguente testo:

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Nella sezione B, codice 30, il punto 9) è eliminato.

e) Nella sezione B, dopo il codice 30, è inserito il seguente codice:

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Nella sezione B, dopo il codice 99, è inserita la seguente nota:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota:

I codici 10, 11, 12, 31 e 99 possono essere utilizzati unicamente nel caso di merci elencate all'allegato 73.

g) Al punto C.1, dopo "Casi in cui l'informazione è obbligatoria", il primo e secondo paragrafo sono sostituiti dal seguente testo:

Qualora le condizioni economiche siano identificate dai codici 01, 10, 11, 31 o 99.

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'informazione è ugualmente obbligatoria quando il codice 30 è utilizzato in relazione alle situazioni corrispondenti alle suddivisioni 2, 5 e 7 di tale codice.

h) Nell'appendice, colonna (3), i termini "valore previsto" sono sostituiti da "valore".

i) Nell'appendice, colonna (4), i termini "quantità prevista" sono sostituiti da "quantità".

j) Nell'appendice, la nota in calce d) è sostituita dal testo seguente:

d) Quantità: codici UN/CEFACT, ad. es. a) peso in tonnellate (TNE), b) numero di parti (NAR), c) volume in ettolitri (HLT), d) lunghezza in metri (MTR).

ALLEGATO X

Nell'allegato 76, parte A è inserita la seguente voce:

>SPAZIO PER TABELLA>

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