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Document 32003R0815

Regolamento (CE) n. 815/2003 del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31dicembre 2004

GU L 116 del 13.5.2003, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. impl. da 32003R2331

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/815/oj

32003R0815

Regolamento (CE) n. 815/2003 del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31dicembre 2004

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 13/05/2003 pag. 0003 - 0011


Regolamento (CE) n. 815/2003 del Consiglio

dell'8 maggio 2003

che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004(1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 5 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbero essere revocate per i prodotti, originari di un paese beneficiario, appartenenti ad un settore che, per tre anni consecutivi, abbia soddisfatto uno o l'altro dei criteri di cui al citato regolamento.

(2) Le preferenze tariffarie che erano state revocate nell'ambito di regimi precedenti dovrebbero essere reintrodotte per i settori che, per tre anni consecutivi, non abbiano soddisfatto i criteri di cui al citato regolamento.

(3) Le statistiche più recenti e complete disponibili per determinare quali settori soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2501/2001 sono quelle degli anni dal 1997 al 1999.

(4) La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere fissata tenendo conto della necessità degli operatori economici di adattarsi ai nuovi dazi doganali così determinati.

(5) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbe essere sostituito per riflettere la revoca o la reintroduzione delle preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10.

(6) La condizione prevista all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2501/2001, secondo cui la revoca delle preferenze tariffarie non si applica qualora il prodotto interno lordo di un paese beneficiario sia sceso del 3 % rispetto al periodo più recente di 12 mesi per il quale si dispone di dati, è soddisfatta dall'Argentina, dall'Uruguay e dal Venezuela.

(7) Il comitato di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2501/2001 non ha reso un parere favorevole sulla proposta di regolamento della Commissione presentata da quest'ultima per quanto riguarda le misure da adottare in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sono revocate del 50 % a decorrere dal 1o novembre 2003 e del 100 % a decorrere dal 1o maggio 2004 per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese.

2. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 sono reintrodotte a decorrere dal 1o gennaio 2003 per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese interessato.

3. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Chrisochoïdis

(1) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

Settori nei quali le preferenze tariffarie sono revocate

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Settori nei quali le preferenze tariffarie sono reintrodotte

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

"ALLEGATO I

Paesi e territori beneficiari dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate

>SPAZIO PER TABELLA>"

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