This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003R0703
Commission Regulation (EC) No 703/2003 of 16 April 2003 determining to what extent applications lodged in April 2003 for the right to import bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds can be met
Regolamento (CE) n. 703/2003 della Commissione, del 16 aprile 2003, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2003 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
Regolamento (CE) n. 703/2003 della Commissione, del 16 aprile 2003, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2003 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
GU L 99 del 17.4.2003, p. 42–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 703/2003 della Commissione, del 16 aprile 2003, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2003 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
Gazzetta ufficiale n. L 099 del 17/04/2003 pag. 0042 - 0042
Regolamento (CE) n. 703/2003 della Commissione del 16 aprile 2003 che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2003 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2003. (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 541/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna(3), ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2003. (3) I quantitativi per i quali sono stati chiesti dei diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 9, paragrafo 8 e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, occorre pertanto fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi chiesti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta fino a concorrenza dei quantitativi seguenti: - 7,3161 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0001, - 1,2093 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0003. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. (2) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33. (3) GU L 80 del 27.3.2003, pag. 24.