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Document 32003R0582

Regolamento (CE) n. 582/2003 della Commissione, del 31 marzo 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2335/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine

GU L 83 del 1.4.2003, pp. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/582/oj

32003R0582

Regolamento (CE) n. 582/2003 della Commissione, del 31 marzo 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2335/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 01/04/2003 pag. 0037 - 0038


Regolamento (CE) n. 582/2003 della Commissione

del 31 marzo 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2335/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003(4), stabilisce le disposizioni relative alle esigenze minime di qualità applicabili alle pesche e alle nettarine.

(2) Le pesche e le nettarine devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione, per evitare che siano immessi sul mercato prodotti di qualità non soddisfacente.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2335/1999.

(4) Vista la data d'immissione sul mercato delle prime pesche e nettarine comunitarie, il presente regolamento deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2335/1999 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

(3) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 11.

(4) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61.

ALLEGATO

Al titolo II (Caratteristiche qualitative), punto A (Caratteristiche minime) dell'allegato del regolamento (CE) n. 2335/1999, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione."

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