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Document 32003R0325

Regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

GU L 47 del 21.2.2003, p. 21–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; abrog. impl. da 32008R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/325/oj

32003R0325

Regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/2003 pag. 0021 - 0030


Regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione

del 20 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002(4), se il termine di 60 giorni per l'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 o il termine di 30 giorni per la collocazione dei prodotti nel deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del suddetto regolamento non sono stati rispettati, la restituzione è ridotta del 15 % a cui si aggiunge una diminuzione progressiva per giorno di superamento del termine di cui trattasi.

(2) In caso di superamento dei termini summenzionati, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(6), prevede inoltre una sanzione consistente nell'incameramento di una parte della cauzione relativa al titolo di esportazione a cui si aggiunge una detrazione progressiva per giorno di superamento del termine di cui trattasi.

(3) Cumulare le sanzioni per il superamento dello stesso termine sia a livello della restituzione che della cauzione relativa al titolo comporta un carico oneroso per gli operatori e non sembra indispensabile. Occorre pertanto semplificare la regolamentazione e non applicare in tal caso la sanzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000 concernente la cauzione relativa ai titoli di esportazione.

(4) L'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 prevede che, se il titolo è reso all'organismo emittente nel periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %, mentre se il titolo è reso all'organismo emittente nel periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o durante il mese successivo alla fine del periodo di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 25 %. Il meccanismo istituito dall'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 incentiva gli operatori a rendere rapidamente all'organismo emittente i titoli di esportazione non utilizzati con fissazione anticipata della restituzione per sfruttare al massimo le possibilità di esportazione dei prodotti agricoli che beneficiano delle restituzioni.

(5) Nel caso di un aumento sensibile della restituzione, l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 potrebbe avere effetti speculativi, inducendo gli operatori a non utilizzare i titoli e a renderli all'organismo emittente qualora la differenza tra la nuova restituzione di cui potrebbe beneficiare il prodotto interessato e la restituzione prefissata per lo stesso prodotto sia superiore alla cauzione che dovrebbe essere incamerata. È pertanto necessario adottare misure idonee al fine di evitare l'eventuale applicazione abusiva della suddetta disposizione.

(6) Occorre aggiornare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000 che fissa le quantità massime di prodotti agricoli per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del suddetto regolamento.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1291/2000.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 32, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:

"L'incameramento della cauzione in applicazione del secondo comma non interviene per i quantitativi per i quali è applicata una riduzione della restituzione conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 per il mancato soddisfacimento dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafo 1, dello stesso regolamento".

2) All'articolo 35, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma:

"Il primo comma non si applica solamente qualora intervenga un'eventuale misura di sospensione della sua applicazione. Nel caso di un aumento della restituzione per uno o più prodotti la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati, sospendere l'applicazione del primo comma per i titoli chiesti prima dell'aumento della restituzione e che non sono stati resi all'organismo emittente entro il giorno precedente a tale aumento.

I titoli presentati in applicazione dell'articolo 25 si considerano resi all'organismo emittente alla data alla quale l'organismo emittente riceve la richiesta del titolare del titolo di svincolare la cauzione".

3) L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile ai titoli chiesti a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(4) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

Quantità massima((I quantitativi massimi di prodotti agricoli che possono essere importati o esportati senza titoli corrispondono ad una sottovoce della nomenclatura combinata (NC) a 8 cifre e, nel caso di esportazioni con restituzione, a una sottovoce a 12 cifre della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti agricoli.)) di prodotti per le quali o al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino [a condizione che l'importazione o l'esportazione non abbia avuto luogo nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è accordato da un titolo ((In merito per esempio all'importazione, le quantità indicate nel presente documento non riguardano le importazioni che si effettuano nel quadro di un contingente quantitativo o di un regime preferenziale per i quali si esiga sempre un titolo per qualsiasi quantità. Le quantità qui indicate riguardano le importazioni a regime normale, vale a dire a dazio pieno e senza limitazioni quantitative.))]

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